Antonio Ciccia, ItaliaOggi 6/8/2012, 6 agosto 2012
NEGOZI, ADDIO DIA. SERVIRÀ LA SCIA
Per le attività economiche basta la Scia, segnalazione certificata di inizio attività. Questa la novità trasversale del decreto legislativo correttivo del precedente decreto di recepimento della «direttiva servizi», nota come direttiva Bolkestein, approvato venerdì 3 agosto dal consiglio dei ministri, che si propone di rendere più agevole l’accesso alle attività economiche e a sburocratizzare gli adempimenti preliminari all’apertura di un esercizio.
A distanza di quasi due anni dall’attuazione della citata direttiva servizi, con il decreto legislativo n. 59/2010, il legislatore italiano ha dovuto aggiornare la normativa con lo scopo di potenziare lo sviluppo e la competitività, in particolare, delle piccole e medie imprese.
Obiettivi del provvedimento sono innanzitutto la semplificazione e lo snellimento delle procedure di inizio attività nel settore dei servizi, mediante la previsione di misure che rendano più agevole la dimostrazione delle condizioni di accesso e dei requisiti per lo svolgimento delle attività commerciali.
Vediamo in che direzione si muove il correttivo. In primo luogo si ridisegna l’accesso alle attività economiche attraverso l’introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), modificata dal decreto legge n. 5/2012 sulle semplificazioni, che sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia). Inoltre, nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si prevede che si applichi, salvo le eccezioni di legge, l’istituto del silenzio-assenso. Queste due misure consentiranno di rendere molto più rapido e semplice l’avvio delle nuove attività nel settore dei servizi.
Inoltre, il provvedimento contiene numerosi interventi puntuali di immediata semplificazione, riguardanti le attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare, di facchinaggio, di intermediazione commerciale e di affari, di spedizioniere, di acconciatore, di estetista, di lavanderia e di disciplina dei magazzini generali e dei mulini.
Infine, vengono abrogati alcuni albi e ruoli, fra i quali i commissionari, i mandatari, gli stimatori e pesatori pubblici, e i mediatori per le unità da diporto.
Tra le novità di dettaglio da segnalare quella relativa alle vendite a domicilio dei consumatori: il decreto chiarisce ruoli e compiti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio; viene escluso il rapporto di agenzia e si precisa che l’attività è occasionale in caso di reddito non superiore a 5 mila euro, con la conseguenza che si opera in regime di esenzione Iva fino alla stessa soglia. Viene consentito, poi, l’avvio senza obbligo di possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare per il commercio all’ingrosso di prodotti alimentario, compresa ortofrutta, carne, prodotti ittici.
Si regolamentano le lavanderie self service, e pur escludendo la necessità di un responsabile tecnico, si prevede esplicitamente il regime della Scia e il richiamo alle disposizioni a tutela della concorrenza, tutela consumatori e normativa su sicurezza locali e apparecchiature, oltre che sui requisiti igienico sanitari di locali e impianti.
Tutela dei consumatori. Chi viola la direttiva servizi rischia l’inibitoria dell’attività. Il correttivo del dlgs 59/2010 modifica l’articolo 139 del codice del consumo ampliando le norme presupposto, la cui violazione dà la possibilità di una tutela del consumatore, attraverso le associazioni di categoria.
L’articolo citato prevede che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco ministeriale siano legittimate ad agire per ottenere l’inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Le associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal codice del consumo e anche da alcune leggi specifiche. Tra queste ultime viene inserita la normativa attuativa della direttiva servizi.
Ricordiamo che con l’azione si può richiedere al tribunale di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
Questa tutela si arricchisce e diventa esperibile anche quando la violazione iniziale riguarda la possibilità del consumatore di fruire dei benefici in termini di concorrenza discendenti dalla direttiva servizi.
Pagina a cura di Antonio Ciccia