Alessia Torello, ItaliaOggi 31/7/2012, 31 luglio 2012
730, ALL’ERRORE C’È RIMEDIO
Nel caso in cui il contribuente, una volta presentato il Mod. 730/2012, si accorga che la dichiarazione contiene errori od omissioni la cui correzione, comporta un maggior rimborso o un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta, può presentare una dichiarazione integrativa.
La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 25/05/2012 precisa che il modello 730 integrativo deve essere presentato al Caf entro il 25 ottobre 2012.
In tal caso, deve essere compilata la casella «730 integrativo» presente nel frontespizio del modello. Il modello 730 integrativo deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2012, a un Caf- dipendenti anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta o da un altro Caf, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.
Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Unico 2012 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello Unico, correggere o integrare la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’articolo 2 del dpr 22 luglio 1998 n. 322.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
Nel momento in cui il contribuente riscontri nel Mod. 730 presentato errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. La presentazione può avvenire anche da un soggetto diverso da quello che ha elaborato la dichiarazione originaria.
Inoltre, la Circolare n. 14/E recita: «Quando si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente ricorrendone le condizioni può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2012».
Pertanto, se un soggetto presenta regolarmente la dichiarazione dei redditi, Mod. 730/2012, e successivamente si accorge di aver commesso degli errori, può presentare il Mod. 730 integrativo anche se successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria ha cessato il rapporto lavorativo; tuttavia, in tal caso è necessario che il soggetto abbia la certezza di avere un datore di lavoro almeno nel periodo che va da ottobre a dicembre 2012.
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando, per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria, il sostituto non è stato correttamente indicato. In questo caso, la Circolare n. 15/E dispone che la dichiarazione deve essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere gli stessi della dichiarazione originaria. Pertanto, il Caf a cui è stato presentato il Mod. 730 originario, dovrà apportare tempestivamente le opportune modifiche, al fine di consentire al sostituto d’imposta di effettuare i conguagli a partire dal mese di luglio.
Nel caso in cui l’integrazione riguardi errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio a causa di inesattezze nei dati indicati nel frontespizio, nella casella «730 integrativo» deve essere indicato il codice 3. Inoltre, la Circolare n. 15/E, al riguardo, dispone quanto segue: «In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto, per i pensionati a partire dal mese di settembre». A seguito dell’elaborazione della dichiarazione integrativa si dovrà inviare, oltre il modello integrativo, il mod. 730/4, recante le rettifiche da applicare, all’Agenzia delle entrate, che a sua volta provvede a informare il sostituto d’imposta o l’intermediario, o direttamente al sostituto d’imposta escluso per quest’anno, dalla nuova modalità telematica di spedizione dei mod. 730/4.