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 2012  luglio 24 Martedì calendario

Il danno è assicurato– Entro 20 giorni due milioni di professionisti obbligati a stipulare polizze contro i rischi da comportamento colposo

Il danno è assicurato– Entro 20 giorni due milioni di professionisti obbligati a stipulare polizze contro i rischi da comportamento colposo. Il parlamento sta ancora discutendo come Vi sembra normale un paese che costringe due milioni di professionisti a stipulare una polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati in modo colposo nell’esercizio della professione e fa decorrere questo obbligo dal 14 agosto? Che a due settimane da questa scadenza non ha ancora deciso chi debba assicurarsi, cosa debba essere assicurato, a quali condizioni, quali sanzioni debbano essere irrogate? Ma soprattutto cosa succede se la controparte, cioè la compagnia di assicurazione, non ha nessuna voglia di stipulare queste polizze o per farlo pone condizioni troppo onerose? Siamo veramente oltre il paradosso. Siamo al ridicolo! Tanto che ormai l’unica via di fuga rimasta è quella dell’ennesima proroga, oppure della previsione di un periodo transitorio di almeno un anno durante il quale la mancata stipula del contratto di assicurazione non venga sanzionato. La professione con i problemi maggiori, quella dei medici, ha già ottenuto una proroga di un anno con un emendamento inserito nel corso della discussione del ddl sull’intramoenia (e speriamo che questo testo venga approvato in via definitiva entro il 14 agosto). Dati gli alti rischi e gli alti costi dei risarcimenti, i medici fanno infatti fatica a trovare una compagnia disponibile alla copertura assicurativa. Per le altre professioni si brancola nel buio. Anche perché il parlamento sta ancora discutendo il dpr sulla riforma delle professioni che, all’articolo 5, contiene alcune precisazioni sull’obbligo di assicurazione previsto dal decreto legge 138 del 2011. Un testo improvvisato dal ministero della giustizia che, invece di aiutare a risolvere i problemi, non ha fatto altro che aggravarli. Per esempio lasciando in capo al singolo professionista (e non all’ordine di appartenenza, come originariamente previsto) l’onere della negoziazione. Con quale potere contrattuale nei confronti della compagnia di assicurazione, è facile immaginare. A oggi i professionisti già assicurati sono non più del 10-15% del totale degli iscritti agli albi. E non è nemmeno detto che la loro polizza sia in linea con i requisiti che saranno previsti dal dpr sulla riforma delle professioni, che non è ancora pronto. I dubbi sono numerosi, anche perché ogni professione ha le sue specificità e alcune di queste hanno decine di specializzazioni ciascuna con rischi ed esigenze differenti. Come stabilire regole comuni su massimali, retroattività, ultrattività, danno assicurabile, costi, in una congerie così eterogenea di situazioni? E se c’era un anno di tempo, perché il ministero si è ridotto agli ultimi giorni, forse per il gusto sadico di vedere file di professionisti accampati fuori dalle agenzie di assicurazione la notte del 13 agosto? © Riproduzione riservata Assicurarsi non è un optional Pagina a cura di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi Tutti i professionisti italiani, e sono oltre due milioni, dovranno dotarsi, nelle prossime settimane, di una polizza di responsabilità civile per rendere indenni i propri clienti da eventuali errori colposi posti in essere nell’esercizio della professione. L’obbligo, stabilito dall’art. 5 della la bozza del dpr relativo alla riforma degli ordinamenti professionali (in vigore dal 14 agosto), riguarderà gli iscritti a ogni albo professionale (di area tecnica, economica, giuridica o medica) e interesserà oltre a tutti coloro che operano individualmente anche quelli che lo fanno attraverso le nuove società fra professionisti. Si tratta dell’attuazione dell’art. 3, punto 5, lett e) del dl n. 138/2011 convertito con legge 14/9/2011 n. 148, norma con la quale sono stati fissati i principi a cui dovranno uniformarsi tutte le professioni regolamentate. Accanto a diversi punti ancora da chiarire (per esempio i massimali che verranno richiesti ai professionisti, che sarebbe opportuno differenziare per settore di attività e forse anche per dimensioni dello studio), tuttavia il dpr fornisce qualche dettaglio in più rispetto alla legge 138/2011. Per esempio chiarisce (seppur con un po’ di confusione terminologica, utilizzando la dizione «convenzioni collettive») la possibilità per gli ordini di stipulare convenzioni a favore degli iscritti o polizze collettive (a oggi fatte proprie solo dai notai) a cui, in pratica i vari consigli nazionali potrebbero ricorrere chiedendo un premio attraverso un maggior contributo richiesto a ogni iscritto, ma con il vantaggio di garantire a tutti una copertura assicurativa. A tali accordi potrebbero ricorre anche sindacati di categoria o casse di previdenza. Si richiede, inoltre, che la tutela assicurativa debba ricomprendere anche la custodia di documenti (e qui non si intravedono particolari questioni), ma anche i «valori ricevuti dai clienti» (previsione questa che invece se confermata, come si dirà, genererà problemi di non poco conto). A seguito di tale obbligo i professionisti (e le società professionali), all’assunzione dell’incarico dovranno rendere noti al cliente (si ritiene inserendo il richiamo nel mandato professionale), gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale di copertura del danno. Tipologie di polizze e di rischi. La funzione della polizza risiede nella capacità di tenere indenni i clienti dai danni conseguenti a perdite patrimoniali involontariamente cagionate agli stessi nell’esercizio dell’attività professionale, a fronte di violazione di doveri professionali, errori od omissioni commessi dal professionista nell’esercizio delle proprie funzioni. Da ricordare, che la polizza deve evidenziare sia l’attività concretamente svolta dall’assicurato, per la quale si contempla la copertura, sia i possibili danni provocati da colpa (lieve o grave) addebitabile al professionista, mentre in ogni caso restano esclusi da copertura tutti quei danni determinati da comportamenti dolosi. Questi ultimi, infatti non troveranno copertura alcuna, come pure, ricordiamo, che nessuna polizza r.c. potrà assicurare il rischio delle sanzioni direttamente inflitte in capo all’autore/assicurato. Per quanto riguarda la specifica della tipologia di polizza, si rileva quanto anche il dpr risulti laconico, prevedendo esclusivamente che l’assicurazione debba essere «idonea_ per i danni derivanti dall’esercizio dall’attività professionale», senza entrare nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili, pertanto la definizione dei predetti elementi andrà valutata e dettagliata in sede contrattuale. Di seguito, in merito alle attività proprie dei dottori commercialisti ed esperti contabili esaminiamo le clausole che, nelle situazioni specifiche, potrebbero rendersi consigliabili nella stipula di nuove polizze o nell’adeguamento di quelle in essere. © Riproduzione riservata Corte serrata al professionista Pagina a cura di Duilio Lui Si avvicina l’obbligo delle polizze assicurative Rc per i professionisti e le compagnie si attrezzano per conquistare la più ampia platea possibile. Ecco le testimonianze degli operatori. «Buona parte degli ordini professionali o associazioni di professionisti si sono mossi per tempo stipulando convenzioni con alcune imprese di assicurazione per fornire un servizio ai propri aderenti», spiega Roberto Manzato, direttore danni non auto e vita di Ania. Che aggiunge: «Per molti professionisti coinvolti nella riforma la polizza assicurativa non rappresenta una novità. In alcuni casi la scelta era volontaria, ma di fatto molto diffusa, in altri c’era comunque un obbligo, per esempio nel caso di prestazioni professionali svolte nell’ambito degli appalti pubblici». «Notiamo che la cultura dei professionisti in materia assicurativa è molto frammentata», spiega Gianni Turci, presidente di Marsh, broker assicurativo e società di consulenza sui rischi. «Esaminando la situazione abbiamo rilevato che alcune categorie come medici, ingegneri che si occupano di grandi opere sono per la quasi totalità coperti mentre vi sono categorie dove la percentuale si riduce notevolmente. Chi ha capito l’utilità di assicurarsi lo ha già fatto, ma in molti casi la percezione della necessità non è ancora radicata, soprattutto perché manca il riconoscimento del rischio, e per questo vi è una bassa penetrazione assicurativa; la conseguenza potrebbe essere che si guardi all’assicurazione non in un ottica di tutela ma del solo rispetto degli obblighi di legge». A oggi Marsh rileva che la copertura di rc professionale rappresenta meno del 3% del ramo, con una forte componente legata alla professione medica, dato comunque destinato a crescere sensibilmente con l’introduzione dell’obbligatorietà. Tra gli altri, Generali ha messo a punto un’offerta ad hoc per architetti (anche junior) e ingegneri, che comprende anche la responsabilità derivante al professionista dalle persone delle quali si avvale nell’espletamento della sua attività, come i praticanti, i collaboratori e i dipendenti. La garanzia di base comprende cinque voci: danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi, compresi i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette; le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette; danni corporali subiti da terzi per violazione delle norme del decreto n. 81/2008; danni da sospensione o interruzione di attività; infine, impegno al rilascio della copertura ex art. 111 Decreto legislativo 163/2006 (Merloni). La stessa Assicurazioni Generali già dal 2002 ha attivato una convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (5 mila gli iscritti finora), che consente agli avvocati di spuntare condizioni agevolate nella stipula di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale. La convenzione prevede una copertura di base a garanzia delle attività giudiziali ed extragiudiziali con la possibilità per l’avvocato assicurato di scegliere tra due massimali (300 mila o 750 mila euro) e una copertura integrativa che permette un aumento dei massimali e offre ulteriori garanzie accessorie a copertura di particolari funzioni svolte dal legale, come l’aumento dei massimali della polizza base, che attraverso diverse combinazioni, consentono di sottoscrivere globalmente fino a un massimale di 3 milioni di euro e l’estensione della garanzia all’espletamento delle funzioni di sindaco. Dual Italia sottolinea di aver registrato una crescita delle sottoscrizioni di polizze professionali nel 2011, mentre il consuntivo a giugno di quest’anno indica 12 mila polizze, con un aumento del 40% nel confronto anno su anno. Dual Professioni è una polizza da banco all risks e all inclusive, comprensiva di tutte le attività che l’assicurato ha facoltà di svolgere, tranne le esclusioni esplicitate. I massimali includono i danni derivanti da tutti i rischi connessi con la professione, senza sottolimiti, con retroattività illimitata e copertura anche delle cosiddette circostanze, cioè gli errori commessi dal professionista in corso di polizza che potrebbero in futuro generare richieste di risarcimento da parte di terzi. Il premio di polizza è strutturato in forma fissa e non varia nel tempo, anche se il fatturato aumentasse, da un anno all’altro, fino al 50%. Per dare qualche indicazione sui costi, prendiamo come esempio la convenzione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili: gli assicurati under 33 e con un fatturato non superiore ai 50 mila euro pagano un premio annuale da 430 euro, con un massimale a 250 mila euro, che cresce fino a 730 euro per chi alza l’asticella fino a un milione. Per i senior il costo parte da 575 euro annui (meno di 50 mila euro di fatturato e limite di indennizzo a 250 mila). Alleanza Toro ha messo a punto la polizza Professione Legale che si rivolge ad avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, notai, amministratori di stabili condominiali, agenti immobiliari e tributaristi. Il prodotto offre copertura nei casi in cui un errore o un’omissione commessi nello svolgimento dell’attività professionale arrechino involontariamente una perdita patrimoniale a terzi (la copertura è valida anche per i danni derivanti dal trattamento dei dati personali). È previsto uno sconto del 30% per i giovani professionisti a inizio attività con introiti non superiori ai 25 mila euro. Zurich punta sulla segmentazione dell’offerta per macro-categorie professionali: professioni amministrative, medici e progettisti. Con la polizza divisa in una forma Base, rivolta ai professionisti a inizio attività e a coloro che ritengono di voler privilegiare il contenimento dei costi rispetto all’ampiezza della copertura, quindi una Estesa, con garanzie modulari. Willis Italia che, per la stipula delle polizze, si avvale del mercato assicurativo dei Lloyd’s, ad aprile ha attivato una nuova convenzione con Inarcassa per ingegneri e architetti liberi professionisti che copre tutti i servizi di competenza dell’assicurato, a prescindere dall’attività esercitata, anche fuori dal comparto edilizio, e dalle modalità di esercizio della stessa. Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi ed è possibile scegliere tra 10 massimali (da 250 mila a 10 milioni di euro) con franchigie, che partono da mille euro, modulate in base ai massimali. Anche in questo caso vengono previste condizioni particolari per i giovani, con un premio di 250 euro per chi ha meno di 35 anni e un fatturato inferiore a 50 mila euro.