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 2012  febbraio 24 Venerdì calendario

IL DATORE PUÒ CONTROLLARE LE MAIL

Il datore di lavoro può controllare la posta elettronica del dipendente senza vincoli, se questi si rende responsabile di comportamenti illeciti e l’azienda ha avviato un’indagine solo dopo che tali comportamenti sono emersi. Lo ha stabilito la sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 2722/12 depositata ieri.
La vicenda su cui si è pronunciata la Corte è quella del dipendente di un istituto di credito licenziato per giusta causa nel 2004. Dunque, l’iter giudiziario si è concluso in tempi lunghi, nonostante da sempre il legislatore abbia voluto dare rapida conclusione alle cause di lavoro, per tutelare i dipendenti (considerati come parte debole nei procedimenti).
Il bancario licenziato era stato accusato di aver divulgato con messaggi di posta elettronica notizie riservate. Le informazioni riguardavano un cliente della banca e hanno poi consentito al dipendente di effettuare operazioni finanziarie guadagnandoci personalmente.
Il dipendente aveva presentato ricorso contro il licenziamento sostenendo che il datore di lavoro non avrebbe potuto controllare la sua casella di posta elettronica. Quest’argomentazione fa leva sull’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta alle aziende di utilizzare apparecchiature di controllo a distanza sui dipendenti, consentendo solo precise deroghe: occorre che ci siano l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o specifiche disposizioni del l’ispettorato del Lavoro. Inoltre, le apparecchiature utilizzate devono essere rese necessarie da esigenze organizzative e produttive che rendano ammissibile il controllo sul lavoratore.
La Cassazione conferma questi princìpi – sanciti nella sua giurisprudenza – e ricorda che il controllo non può mai essere tanto rigido da eliminare ogni riservatezza e autonomia del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Dunque, le larghissime possibilità di controllo offerta dalle tecnologia devono sempre fermarsi di fronte al diritto alla dignità e alla riservatezza del dipendente, anche quando la vigilanza serve a evitare gli illeciti.
Però – nota la Cassazione – in questo caso il problema è un altro. Dalla sentenza della Corte di appello impugnata, non risulta che l’istituto di credito abbia messo in atto controlli preventivi sulla casella di posta elettronica del lavoratore. Viceversa, i giudici di secondo grado hanno accertato che i controlli sul dipendente sono avvenuti successivamente agli illeciti a lui addebitati e questo accertamento non è stato contestato dalla difesa.
In altre parole, quando non ci sono accordi con i sindacati o disposizioni dell’ispettorato del Lavoro, i controlli preventivi (o difensivi, come vengono definiti nella sentenza) restano vietati. È però possibile risalire a posteriori ai comportamenti tenuti dal dipendente, quando emerge un illecito. In questo caso, prevalgono il diritto del datore a tutelare il proprio patrimonio. Nel quale – secondo la Cassazione – rientra anche la propria immagine esterna.