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 2012  febbraio 18 Sabato calendario

Mai più conti anonimi in Vaticano - Dal 25 gennaio scorso Oltretevere è in vigore una nuova legge sulla trasparenza - non ancora resa pubblica - che avvicina l’ingresso del Vaticano nella “white list” dei Paesi virtuosi

Mai più conti anonimi in Vaticano - Dal 25 gennaio scorso Oltretevere è in vigore una nuova legge sulla trasparenza - non ancora resa pubblica - che avvicina l’ingresso del Vaticano nella “white list” dei Paesi virtuosi. La legge precedente in materia di antiriciclaggio era stata redatta alla fine del 2010, ed era entrata in vigore nell’aprile dell’anno scorso: era stata stilata in fretta per attuare la Convenzione Monetaria con l’Unione Europea del 2009. Il 25 gennaio scorso è stato approvato un decreto d’urgenza (numero 159), a firma del presidente del Governatorato vaticano, il neo-cardinale Giuseppe Bertello, e le modifiche sono entrate in vigore immediatamente. Molte sono le novità rispetto alla vecchia legge. Innanzitutto viene introdotta la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» in caso di reati di riciclaggio (art. 42 bis), assente nella norma precedente, con l’introduzione di pene pecuniarie che variano dai 20.000 ai due milioni di euro. Vengono inoltre inasprite le sanzioni pecuniarie amministrative, per le persone fisiche fino a 250mila euro, per quelle giuridiche fino a un milione. Viene chiarita e rafforzata la natura «coercitiva» delle disposizioni dell’Aif, l’Autorità di vigilanza interna presieduta dal cardinale Attilio Nicora. È quindi introdotta una norma che prevede la registrazione di tutte le persone giuridiche presso il Governatorato, stabilendo così un controllo continuativo su chi è il responsabile legale di ogni ente, sulla natura e sui fini dell’ente che opera sul territorio vaticano. Viene introdotta anche una maggiore precisione delle norme penali in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come ad esempio misure cautelari prima della condanna e della confisca per riciclaggio. Sono definite con una maggiore precisione le norme sulla riservatezza dei dati. Il diritto alla riservatezza viene salvaguardato, ma là dove c’è un’operazione sospetta, passa in secondo piano. Norme che non c’erano nella precedente legge. Vengono quindi precisate le competenze delle varie autorità, a partire da quelle dell’Aif, che ha potere di vigilanza e di supervisione. Questi poteri includono esplicitamente la facoltà di fare ispezioni, come pure i poteri di “Financial intelligence unit” e potere di sanzione. Con la nuova legge si affermano alcuni principi fondamentali, come ad esempio il principio generale di trasparenza e integrità dei settori economico, finanziario e professionale (art. 1 bis); principio dell’approccio basato sul rischio (art. 28 bis). Sono resi non opzionali i protocolli d’intesa tra l’Aif e gli enti omologhi negli altri Paesi. Viene riconosciuto il ruolo di altri enti nell’ordinamento giuridico vaticano, come ad esempio quello la Gendarmeria, e quello dei tribunali, che era quasi assente nella vecchia legge. Infine, viene esplicitamente riconosciuta l’indipendenza operativa dell’Aif, che ha poteri di controllo su ogni singola operazione finanziaria dei dicasteri della Curia romana e di tutti gli organismi dipendenti dalla Santa Sede, compresi lo Ior, il Governatorato e la stessa segreteria di Stato in quanto esercitano le attività che ricadono sotto la legge antiriciclaggio. Con la nuova legge, il Vaticano si avvicina agli standard internazionali, cioè alle 49 «Raccomandazioni del Gafi» (Gruppo di azione finanziaria del Fondo monetario internazionale), cioè a quelle coordinate che tutti gli Stati virtuosi devono seguire. Nell’articolo 1 bis del nuovo decreto, si vietano «l’apertura o la tenuta di conti, depositi, libretti di risparmio o analoghi rapporti, anonimi o cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia». Appare evidente l’intenzione di voltare pagina rispetto ad alcune vicende che hanno caratterizzato un passato non lontano dello Ior.