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 2012  febbraio 09 Giovedì calendario

E c’è chi tiene gli eredi lontani dall’azienda - Ci sono i figli bamboccioni di geni­t­ori protettivi che preparano carriere, tengono al caldo posti di lavoro, spia­nano autostrade al futuro dorato del­l’eletta prole

E c’è chi tiene gli eredi lontani dall’azienda - Ci sono i figli bamboccioni di geni­t­ori protettivi che preparano carriere, tengono al caldo posti di lavoro, spia­nano autostrade al futuro dorato del­l’eletta prole. E ci sono i padri che non si fidano facilmente. Che preferisco­no temp­rare gli eredi prima di metter­gli in mano una qualche responsabili­tà. Essere sicuri che il patrimonio di fa­miglia non svanisca come il vapore delle piscine termali. «Sono casi sempre più frequenti», spiega il professor Maurizio Lu­poi, ordinario di Sistemi giuridici comparati al­l’università di Genova e presidente dell’associa­zione «Il trust in Italia». Proprio il trust è la form­u­la che più sta prendendo piede tra chi non vuole mammoni in famiglia. Non esistono dati ufficiali, non c’è un’anagrafe dei trust anche se i relati­vi atti notarili sono depositati all’Uffi­cio del registro. «In base alla mia espe­rienza direi che­in Italia esistono già al­cune migliaia di casi e almeno 200 sen­tenze della magistratura che fanno giurisprudenza», dice Lupoi. Grandi nomi dell’imprenditoria italiana si so­no affidati al trust per gestire il patri­monio familiare: i Ligresti e i De Lon­ghi, personaggi come Flavio Briatore e Stefano Ricucci, i Berger (azionisti della Saes Getters), gli industriali tessi­­li Ratti, un imprenditore dell’informa­tion technology come Pietro Andrea Cioffi, titolare della Tc sistema, socie­tà quotata in Borsa. I Del Vecchio, in­vece, hanno preferito separare la nu­da proprietà del patrimonio (conferi­ta agli eredi) e il suo usufrutto. Il trust è un’idea semplice dall’ap­plicazione complessa. Poniamo che un capoazienda decida di passare la mano senza aver ancora individuato l’erede più adatto in casa: egli può sti­pulare un accordo con un «trustee» che garantisce la corretta amministra­zione del patrimonio per tutto il tem­po necessario. «È un proprietario tem­poraneo, un garante- dice il professor Lupoi - non necessariamente un ma­nager, anzi il trustee spesso conferma il management aziendale. Il suo com­pito non è amministrare direttamen­te, magari non lo faceva nemmeno il capoazienda. Lui deve salvaguardare una corretta conduzione della socie­tà e identificare la persona giusta cui consegnare il patrimonio in futuro». Il problema è che il trust non è discipli­nato dalla legge italiana. È un rappor­to­giuridico preso dal diritto anglosas­sone, che regola la materia secondo la common law , cioè la giurisprudenza, e non con la civil law , ovvero i testi scritti. Ma numerosi Paesi nel mondo regolamentano i trust con varie diffe­renze. Chiarisce Lupoi: «Nei trust sti­pu­lati in Italia bisogna fare esplicito ri­ferimento a quale normativa ci si riferi­sce. Testi di legge molto seguiti sono quelli delle isole Jersey o di San Mari­no ». Naturalmente, specifica l’avvo­cato Liviano Sinopoli, legale specializ­zato nel settore, non devono essere violati i cardini del nostro ordinamen­to: «Per esempio, un trust successorio deve rispettare le quote di legittima degli eredi». Jersey, San Marino, e anche qual­che paradiso fiscale, come le Cay­man. Il sospetto che dietro queste ope­r­azioni si celino tentativi di elusione fi­scale è inevitabile. «Ma anche infon­dato- ribatte il professor Lupoi. Il rife­rimento alle leggi straniere è necessa­rio per regolare i rapporti, ma tutta la parte tributaria obbedisce alle leggi italiane. Non ci sono vantaggi fiscali per questi trust interni. Diverso è il ca­­so dei trust costituiti all’estero, con so­cietà, beni, patrimoni, rapporti banca­ri, professionisti fuori Italia». Uno strumento elastico, adattabi­le, che garantisce tutte le parti in cau­sa e consente di trasferire il patrimo­nio di famiglia alla persona giusta al momento giusto. «Vincola i soggetti per un determinato scopo evitando che il trustee si appropri dei beni - di­ce Sinopoli - Per questo il trust si sta progressivamente allargando a nuovi ambiti. Lo scorso agosto l’Agenzia del­le entrate ha riconosciuto il trust onlus, che si affianca alle fondazioni nel perseguire finalità pubbliche e so­ciali con capitali inferiori e più facili da movimentare. C’è anche il trust li­quidatorio, al quale per esempio un imprenditore gravato di debiti può conferire i propri beni per cederli e soddisfare i creditori evitando il calva­rio delle procedure concorsuali. Con il vantaggio di poter vendere a prezzi di mercato».