Il Sole 24 Ore 8/2/2012, 8 febbraio 2012
SPESE ALLA PROVA DI QUOTA 1000 EURO
Si scrive convenzionalmente antiriciclaggio, ma oggi più che mai è il simbolo della lotta all’evasione fiscale. Perchè la "caccia" dei tempi moderni al contante, sempre più visto – e quasi sempre a ragione – come veicolo per ogni tipo di transazione che voglia rimanere occulta, ha un certificato di nascita convenzionale, che la colloca dentro le strategie di contrasto al riciclaggio internazionale di denaro.
La normativa di riferimento è infatti il decreto legislativo 231 del 2007, rubricato in Parlamento come «attuazione della direttiva comunitaria 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo». Quando quel decreto viene promulgato dal Presidente della repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e infine entra in vigore, il 29 dicembre di cinque anni fa, il tema del "contante" è ancora strettamente legato, soprattutto, all’incubo delle Torri Gemelle e del terrorismo integralista, forse un po’ al problema delle mafie nostrane, mentre la possibile "app" fiscale rimane debitamente sullo sfondo.
Resta il fatto che al debutto del 2008, gli italiani – popolo affezionatissimo all’utilizzo della carta moneta, forse non a caso – devono misurarsi con le nuove restrizioni: per la prima volta le transazioni tra privati, cioè non mediate da un istituto, e in contanti non potranno più superare i 5.000 euro, pena la segnalazione di operazione sospetta e un corredo di sanzioni pecuniarie, quando non addirittura l’attrazione su di sè dell’occhio investigativo della Procura.
Ma quella prima "stretta" sui rubinetti del profondo nero dura lo spazio di una primavera. Già a fine giugno del 2008 entrano definitivamente in vigore i correttivi sul monitoraggio del contante, decisi in tempi record dal nuovo governo Berlusconi con il decreto datato 30 aprile.
Le soglie di segnalazione per le operazioni in sospetto di antiriciclaggio tornano a 12.500 euro, come prima dell’avvento del decreto legislativo 231/2007, tetto che vale per i pagamenti in contanti o con assegni "liberi" e per il saldo dei libretti al portatore. Contestualmente sparisce l’obbligo di inserire il codice fiscale nella girata dei titoli trasferibili, misure che, tutte insieme coordinate, mettono il silenziatore alla guerra all’antiriciclaggio. Restano solo i limiti fissati per il circuito dei Money transfer: 2mila euro "free" o, se è provata la congruità dell’operazione rispetto alle condizioni economiche di chi la richiede, 5mila euro.
Ma nel decreto legge 112 del 25 giugno 2008, entrato in vigore lo stesso giorno, c’era di più, visto che venivano stralciate tutte le norme di maggior rigore sulla tracciabilità dei pagamenti ai professionisti, con un sostanziale ritorno al passato. Saltava l’obbligo di tenere un conto corrente per l’attività e quello di riscuotere i compensi in denaro esclusivamente mediante strumenti tracciabili e non in contanti, tutti adempimenti che erano stati introdotti dal decreto legge 223 (decreto "Bersani-Visco") dal 12 agosto 2006. Rigore tracciabile che, è opportuno ricordarlo, riguardava i professionisti ma non le imprese. Il limite per la tracciabilità comunque, nella versione Visco–Bersani era fissato a 1.000 euro per il periodo dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008, con una prima riduzione a 500 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, per passare poi alla soglia definitiva di 100 euro dal 1° luglio 2008.
Il colpo di spugna sulla "tracciabilità" dell’estate del 2008 ha vita più lunga, tanto che solo due anni esatti più tardi lo stesso governo Berlusconi, alle prime avvisaglie della grave crisi finanziaria che poi travolgerà il Paese, è costretto a rimettere mano al problema "contante", guarda caso nel Dl stabilità denominato «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». In «adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore» i limiti alle transazioni in contanti sono adeguate all’importo di «euro cinquemila» (articolo 20 del Dl 78/2010).
Non basta. Il rischio di collasso della finanza italiana, l’urgenza di rifinanziare il debito pubblico con misure a effetto quasi immediato (almeno nelle intenzioni del legislatore) quali la lotta all’evasione fiscale, portano a due ulteriori interventi, ravvicinati come possono essere i fulmini (della speculazione internazionale) in un cielo già cupo (dell’economia del paese). Così la principale misura antievasione messa in campo dal Governo con la manovra d’estate bis (Dl 138/2011 del 13 agosto) è una nuova stretta sull’utilizzo di denaro contante, assegni e libretti di deposito al portatore. La misura come al solito formalmente persegue la lotta a fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, ma ha soprattutto un impatto diretto sui fenomeni di evasione fiscale, imponendo una maggiore tracciabilità dei mezzi di pagamento. Il tetto scende a 2.500 euro.
Il rapido susseguirsi di interventi sull’articolo 49 del decreto legislativo antiriciclaggio (231 del 2007, articolo che fissa i limiti delle operazioni non tracciate da segnalare) fa chiaramente intendere che ormai non è più (solo) questione di inseguire il terrorismo internazionale o le architetture di reinvestimento delle mafie. Con la legge antiriciclaggio, il governo italiano insegue il contante che sfugge al Fisco, che fa crollare la fiducia dei mercati sull’Italia e il rating internazionale del Paese, e che fa impennare lo spread. Lo dimostra la tempestività con cui il premier Mario Monti, appena insediato interviene ancora, e subito, sulla soglia di utilizzabilità del contante: con l’articolo 12 della manovra salva-Italia (Dl 201/2011), entrato in vigore il 6 dicembre 2011, riduce ulteriormente la soglia di 2.500 euro, fissando a 1.000 euro l’importo a partire dal quale il contante e gli strumenti assimilati non possono essere usati per pagare.
Mille euro è la soglia che cambia la vita e le abitudini per milioni di italiani. Nella tagliola della tracciabilità non finiscono più solo gli acquisti più o meno straordinari per ogni famiglia, ma tutta una serie di operazioni non propriamente da vip. Dall’acquisto di elettrodomestici al ritiro della pensione, dalla riduzione del libretto di risparmio aperto dai nonni alla nascita dei nipotini all’hotel per le vacanze in riviera: tutto ormai dovrà passare per carte di credito, assegni intestati o bonifici bancari. Tutto deve lasciare traccia e rimanere negli archivi del grande fratello fiscale, anche a futura memoria.
Con la consapevolezza che la strada intrapresa questa volta è "one way": indietro, nella guerra al contante, non si tornerà più. Alessandro Galimberti • PENSIONI, SALARI E VACANZE: TUTTO DEVE LASCIARE UN’«IMPRONTA» - Q Questa volta non sarà a impatto zero. La lotta al riciclaggio e al terrorismo internazionale – perché così dovremmo continuare paradossalmente a chiamarla, in omaggio al testo della legge ancora una volta modificata Q– entra davvero nelle case e nelle abitudini di milioni di italiani.
QGente non avvezza a trafficare con i paradisi fiscali, che non si diletta a ripulire patrimoni di origine sospetta (e quasi sempre olezzosa) e nemmeno a finanziare organizzazioni integraliste: eppure, anche solo per ricevere la pensione – pur modesta che sia – per prenotare la vacanza estiva in Riviera, per pagare la badante dell’anziano genitore, per sostituire il vecchio ciclomotore o la terza auto (usata) di famiglia, bisognerà rassegnarsi a diventare "tracciabili".
Il d Qivieto assoluto dell’uso del contante scatta infatti Qse la transazione tra due o più soggetti comporta uno spostamento di denaro superiore a 999,99 euro, dice il nuovo testo dell’articolo 49 della legge antiriciclaggio. E la violazione, sia (improbabilmente) un boss della malavita a commetterla , Q o piuttosto un mite pensionato, sarà comunque molto impegnativa: è vero che in linea generale comporterà solo una sanzione amministrativa – cioè il pagamento di una multa all’Erario , a meno che l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia decida di investire la Guardia di finanza per sospetti di altro rango Q – ma con percentuali variabili dall’1 al 40% degli importi trasferiti, e Q con un o Q step minimo di 3mila euro.
L’impatto sul menage di milioni di famiglie parte proprio dalle "entrate" in senso tecnico: anche lo stipendio non potrà sfuggire alla "fotografia" dell’antiriciclaggio – e non importa se sia regolarmente comprensivo di trattenute, tributi e contributi –: così migliaia di aziende, soprattutto commerciali o esercizi pubblici, spesso a conduzione familiare, devono adeguarsi, a partire dalle competenze di febbraio, e staccare d’ora in poi l’assegno «non trasferibile» per i propri dipendenti. Se questi poi, abituati da anni a gestire direttamente il proprio contante, non hanno un conto corrente bancario (servizio finanziario che non è a costo zero) non potranno che aprire un contratto con la banca o con le poste, pena non poter incassare lo stipendio.
Ancora più massivo è il cambio di abitudini per un quinto degli oltre due milioni e mezzo di pensionati che fino a ieri hanno percepito la pensione in contanti: chi sfora il tetto dei 999,99 euro al mese deve dotarsi di un conto corrente per "appoggiare" la provvista dell’istituto previdenziale. Almeno in una fase iniziale, questi utenti avranno in banca condizioni contrattuali molto favorevoli. Poi si vedrà.
L’impatto più consistente, però, si avrà probabilmente nel variegato universo dei servizi alla famiglia e alla persona. Dalle colf alle badanti, molto presto l’anagrafe tributaria, attraverso la tracciabilità dei pagamenti degli stipendi, dovrebbe vedersi recapitare migliaia e migliaia di posizioni sinora sfuggite alle sanatorie (di stranieri) e alle strette sul lavoro nero.
Ma la vera rivoluzione di abitudini arriverà nelle nuove regole per gli acquisti. La soglia limite di 1.000 euro – che, è bene ricordare, non risparmia le "operazioni frazionate", quelle cioè spezzettate al solo fine di eludere i controlli fiscali – finirà per attrarre nell’universo del "tracciabile" un’infinità di compere.
Dal centro di bricolage a quello di arredamento low cost (ma spesso non abbstanza low per dribblare la tracciabilità), alle agenzie di viaggi, al concessionario di auto o di moto usate, per non parlare dell’orefice all’angolo della strada, in tutti questi shop ci si dovrà presentare con il blocchetto degli assegni (e relativa carta d’identità, sempre che si appaia abbastanza affidabili e solvibili) oppure con stumenti di pagamento elettronico (carta di credito o bancomat).
E anche in banca i comportamenti del correntista dovranno essere adeguati. Vero è che nelle movimentazioni sul proprio conto il limite dei 1.000 euro in teoria non si può applicare (nel senso che si può tecnicamente prelevare o versare) ma l’istituto dovrà comunque valutare la compatibilità dell’operazione rispetto alle abitudini (e al reddito) di chi le fa.
Se il divieto di contante non arriva per via diretta, può entrare nelle nuove abitudini come "forma incentivata". È il caso dei risarcimenti assicurativi per i danni patiti dal proprio veicolo negli incidenti della circolazione stradale.
Le nuove regole suggeriscono che sia la compagnia assicurativa a farsi carico del ripristino materiale del mezzo incidentato. Il danneggiato può rifiutare la "cortesia", ma a fargli cambiare idea potrebbe aiutare la decurtazione prevista per la liquidazione in contanti del risarcimento, che potrebbe arrivare al 30 per cento. A. Gal. • IL COMPENSO PER COLF E BADANTI DEVE PASSARE PER ASSEGNI E BONIFICI - «Ci stiamo attrezzando» è la risposta della signora Rita che tiene i conti per la badante dei suoceri. «Complicazione inutile, tanto chi pagava in nero continuerà a farlo», parola di commercialista romana alle prese con prospetti paga e clienti anziani.
Mai più contanti per la busta paga di colf e badanti che supera i mille euro al mese. Solo assegni (di conto corrente o circolari), per di più con la clausola "non trasferibile", o bonifico bancario. Niente stipendi divisi in tranche settimanali, che è il primo sotterfugio venuto in mente a molte famiglie (o alle badanti) per aggirare la stretta sul contante della manovra Monti.
L’assistenza familiare è una voce che pesa e può arrivare alla benedetta cifra di mille euro al mese. «Stiamo cercando di capire – racconta Rita S. di Saronno che appartiene alla schiera, crescente, dei datori di lavoratrici conviventi -. I miei suoceri sono accuditi da una badante extracomunitaria, giorno e notte. Siamo disposti a farle un assegno, ma lei non ne vuol sapere perché in banca le chiedono ogni volta i documenti tra cui il permesso di soggiorno che sta cercando di rinnovare. Vorrebbe essere pagata ogni 15 giorni, ma il patronato mi dice che non posso assolutamente farlo».
Proprio così, è vietato il pagamento frazionato in contanti quando è fittizio, cioè quando maschera uno stipendio di valore complessivo superiore all’importo-limite. «Poco fa parlavo al telefono con un cliente che si lamentava del Durc – conferma la commercialista –. Gli ho chiesto come fa per la colf, risposta: prelevo 250 euro a settimana e pago ogni 15 giorni».
A Roma, dove c’è un lavoratore domestico ogni quattro ultra-75enni, trovare colf e badanti in regola è sempre più difficile. «Ho un problema, per esempio, con una cliente molto anziana di cui mi occupo dal 1986 e che ora non posso certo abbandonare – prosegue –. Devo farmi rilasciare una ricevuta per dare conto ai figli di quello che spendo, ed è sempre una ricevuta a una clandestina. Per altre colf ho fatto anche aprire delle carte ricaricabili su cui bonifico, ma se non hanno i documenti non se ne parla di aprire un qualsiasi tipo di conto. Se facciamo un assegno, per incassarlo devono andare con permesso di soggiorno, passaporto e codice fiscale. Il problema esiste e dico ai miei clienti che non voglio neanche saperlo se hanno delle clandestine».
Linea dura, dalla manovra Monti, per chi sgarra. Chi sbaglia pagherà "doppio" con una sanzione dall’1 fino al 40% dell’importo su tutti e due gli attori della transazione (la famiglia e la colf o badante). Una multa che non potrà mai essere inferiore a 3mila euro. • QUANDI L’OBBLIGO DI CARTA DI CREDITO METTE A RISCHIO IL MERCATO DEL LUSSO - Che siano i nuovi ricchi dell’Est o vecchi habituèe del lusso la regola "aurea" è sempre la stessa: «Arrivano con rotoli di contanti, scelgono gioielli od orologi al top della gamma e regolano all’istante, banconote sul tavolo».
La verità, almeno nelle parole di un commerciante di preziosi con clientela vip tra Roma, Milano e le migliori località turistiche d’Italia, è che il decreto salva Italia finirà per stroncare questa forma, molto atipica quanto gradita, di pendolarismo del lusso.
Il limite estivo dei 2.500 euro sull’utilizzo del contante, poi sceso ulteriormente alla soglia di mille euro per le transazioni economiche e commerciali non "mediate", per certi brand – ma soprattutto per certa clientela – significa solo una cosa: «L’esclusione del nostro paese dal business del retail del lusso» spiega il commerciante, figura nota nell’esclusivo circolo dei super-ricchi sconosciuti alle copertine dei rotocalchi.
Per certi versi, e con tutte le cautele del caso, è un problema di competitività: «Provo a spiegarmi, a condizione che teniamo ben separata la questione fiscale da quella della "sovranazionalità" di un certo business» argomenta l’imprenditore del lusso: «A ogni cliente ho sempre rilasciato regolare scontrino fiscale, anche perché trattando solo i marchi di altissimo brand della gioielleria, dell’orologeria e degli accessori di abbigliamento, e cioè con pezzi numerati e muniti di garanzia, non posso contrattare in nero. Semplicemente non è previsto e verrei "tagliato" dal fornitore». La ricevuta fiscale, necessaria per il versante "interno" del commerciante, è comunque del tutto ininfluente per la clientela vip: «È chiaro che il fatto che gli acquisti vengano conclusi in contanti, e per cifre che spesso sono a 6 o 7 zeri, risponde evidentemente a determinate necessità di chi compra. Ma il punto è proprio qui: consegnare uno scontrino non è un deterrente all’acquisto per un russo, per un cinese, per un emiro o per il presidente di una multinazionale svizzera, mentre costringerlo a tracciare l’acquisto, impedendogli di spendere più di mille euro in Montenapoleone, in via Condotti o in Costa Smeralda è per lui un problema». E il corollario a questi "lacci" fiscali (o di antiriciclaggio, secondo il punto di vista e di osservazione) ha una conseguenza immaginabile: «Questo tipo di clientela lascerà, anzi ha già iniziato ad abbandonare l’Italia: perché farsi "profilare" a Ventimiglia se già a Nizza non valgono certe regole? Perché lasciare l’impronta a Milano quando a Parigi non ci sono gli stessi limiti? E perché un russo dovrebbe fare shopping in Costa Smeralda se a Saint Tropez resta lecito quello che qui è vietato?». A. Gal. • LA TRACCIABILITÀ SFIDA L’EVASIONE E IL RICICLAGGIO - Tracciabilità dei pagamenti o tracciabilità dei redditi? La domanda non è peregrina dopo l’approvazione della manovra salva-Italia del Governo. In effetti, va dedicata la stessa attenzione – sia sotto il profilo dell’utilizzo del contante sia sotto quello della tracciabilità dei redditi – all’articolo 12 del decreto 201 del 2011, intitolato però alla sola «riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a mille euro e contrasto all’uso del contante». Le finalità delle nuove disposizioni sono duplici. Attraverso la limitazione e il controllo della circolazione del contante si vuole altresì raggiungere l’obiettivo fiscale del monitoraggio di proventi che sfuggono alla tassazione diretta e indiretta.
La regola è valida sin dal 1991 e anche da prima, ancorché con finalità diverse (si pensi alla legislazione contro il terrorismo). La legge 197 del 1991, oggi sostituita dal decreto legislativo 231 del 2007, introduceva, tra le altre cose, il divieto di trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi oltre una certa soglia, oggi per l’appunto fissata a mille euro. Tutto ciò che esorbitava questo limite doveva passare per un canale finanziario, oggi bancario o postale, abilitato.
La normativa era ed è intitolata alla prevenzione del rischio di riciclaggio (dal 2007, anche finanziamento del terrorismo) nel sistema finanziario. Un reato talmente invasivo per l’economia di un Paese da giustificare, a livello mondiale, una restrizione alla libertà del cittadino di utilizzare la moneta fisica in suo possesso.
Ma con il tempo è cresciuta esponenzialmente l’evasione fiscale connessa anche al riciclaggio. I proventi della criminalità organizzata vengono investiti nell’economia senza essere assoggettati a tassazione, per cui la duplice utilità della regolamentazione sui pagamenti è divenuta sempre più spinta.
La norma, comunque, non vieta ai cittadini di impiegare il denaro contante secondo le loro necessità, né tanto meno – come purtroppo è accaduto nei fatti – si vuole impedire il prelievo o versamento di contante sui conti correnti. Infatti, l’eventuale trasferimento tra privati per pagare un bene o un servizio, ovvero a titolo gratuito (per esempio, una donazione), non è di per sé illecito.
Se il controvalore è pari o superiore ai mille euro, pur rimanendo valide a tutti gli effetti di legge le transazioni effettuate, si verrà assoggettati a sanzione amministrativa (non penale, quindi) dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
Questa infrazione deve essere contestata dalla Guardia di finanza o da funzionari dell’agenzia delle Entrate in presenza del trasferimento; ciò significa, ad esempio, che i pubblici ufficiali debbono trovarsi in presenza di due soggetti che si passano, a qualsiasi titolo, più di 999,99 euro.
Il verbale verrà inviato al ministero dell’Economia, il quale provvederà all’applicazione della sanzione. Anche gli intermediari finanziari e i liberi professionisti, secondo le norme antiriciclaggio, partecipano al procedimento sanzionatorio qualora si trovino ad assistere a tali trasferimenti sopra soglia, oppure ne abbiano in qualche modo notizia. Lo loro vigilanza si attua attraverso una comunicazione scritta degli estremi dell’operazione a rischio e dei soggetti che l’hanno posta in essere; anche qui, spetterà al ministero dell’Economia comminare la sanzione.
Chiariamo con due esempi. Se si paga in contanti un bene o servizio per mille euro o più, e la circostanza viene rilevata da un militare della Guardia di finanza presente alla transazione, quest’ultimo farà un verbale ma non annullerà l’operazione (cioè il compratore e il venditore non si dovranno restituire, rispettivamente, il bene trasferito e il contante pagato). La "multa" la prenderanno entrambi, metà a testa, a meno che gli organi del ministero dell’Economia non decidano di applicarla al solo negoziante o professionista, concedendo il beneficio dell’ignoranza di legge al consumatore. Gli accertatori possono proporre la sanzione anche quando, a seguito di verifica fiscale ordinaria, rilevino dai registri contabili dell’impresa o dello studio che vi sono pagamenti da clienti in contanti e sopra soglia.
Ancora. Se in banca una persona preleva dal suo conto 2mila euro e li versa simultaneamente sul conto di un’altra persona, la violazione si concretizza davanti all’operatore di sportello, il quale, pur accettando l’operazione, ne comunicherà per iscritto ed entro 30 giorni gli estremi al ministero. Tutto ciò non tanto per impedire la circolazione del contante, ma per incrementarne la tracciabilità (si sarebbe potuto procedere con un bonifico o con un assegno).
Le nuove norme incrementano, come accennato, anche i controlli fiscali, passando per la limitazione al contante fissate dalla regolamentazione antiriciclaggio. Anche se si attende un decreto attuativo, il ministero dell’Economia dovrà inviare all’agenzia delle Entrate le notizie di violazioni sanzionate alle regole sul contante. In questo modo, le Entrate potranno verificare l’eventualità anche di violazioni fiscali.
Tuttavia, non esiste una presunzione di utilizzo illecito di somme soltanto perché costituite da contante e superiori alla soglia dei mille euro. È chiaro, inoltre, che tutto ciò che è provento di reato non fruisce di alcuna esenzione e copertura, tanto è vero che anche nelle occasioni di provvedimenti di sanatoria fiscale (come lo scudo) le norme antiriciclaggio sono rimaste in vigore così come quelle penali. Anzi, sono state già oggetto di procedimenti penali scudi fiscali effettuati con proventi di reati non tributari. Ranieri Razzante