Emilia Rossi, ItaliaOggi 08/02/2012, 8 febbraio 2012
L’emendamento Pini risolve nulla – Colpo di mano, scatto d’orgoglio del parlamento nei confronti dei «tecnici» o dichiarazione d’intenti con scarse conseguenze pratiche? Il voto della camera sulla responsabilità civile dei magistrati si presta a questi interrogativi ma, intanto, un dato è certo: con l’emendamento 30 bis alla legge comunitaria del 2011, approvato con un voto trasversale e contro il parere del governo, il parlamento pare avere alzato la testa quantomeno per affermare un principio
L’emendamento Pini risolve nulla – Colpo di mano, scatto d’orgoglio del parlamento nei confronti dei «tecnici» o dichiarazione d’intenti con scarse conseguenze pratiche? Il voto della camera sulla responsabilità civile dei magistrati si presta a questi interrogativi ma, intanto, un dato è certo: con l’emendamento 30 bis alla legge comunitaria del 2011, approvato con un voto trasversale e contro il parere del governo, il parlamento pare avere alzato la testa quantomeno per affermare un principio. Certo, è un risveglio che si è fatto attendere: sono dovuti passare venticinque anni prima che si intendesse restituire onore alla volontà popolare espressa con il voto referendario dell’8 novembre 1987. Una volontà tradita dallo stesso parlamento, come hanno sempre denunciato i Radicali, promotori di quel referendum. La Legge Va s s a l l i (L.117/1988) che fece seguito all’esito referendario, infatti, annullò persino quel margine di responsabilità diretta e personale del magistrato preesistente all’abrogazione delle norme del codice di procedura civile che la prevedevano e trasferì integralmente allo Stato il peso delle responsabilità e i conseguenti risarcimenti. Venne introdotta, certo, la rivalsa nei confronti del magistrato ma entro limiti predeterminati e inderogabili (un terzo dell’annualità dello stipendio percepito all’epoca dell’azione di risarcimento) e con meccanismi talmente articolati, lunghi e farraginosi da togliere ogni efficacia, anche solo simbolica, all’intera disciplina. Che, infatti, ha avuto irrisoria applicazione dal 1988 ad oggi (400 casi ammessi e 4 condanne). Ora la modifica alla legge introdotta dall’emendamento firmato dal deputato leghista Gianluca Pini ripara l’antico tradimento e riporta la responsabilità in capo al magistrato autore del comportamento, dell’atto o del provvedimento giudiziario che ha determinato il danno, affermando che l’azione di risarcimento può essere esercitata nei confronti del «soggetto ritenuto colpevole ». In questo sta il principio, rilevante in termini di espressione della volontà politica del Legislatore, che costituisce la vera novità rispetto alla Legge Vassalli. L’ulteriore titolo di responsabilità della «violazione manifesta del diritto», introdotto con l’emendamento, che pure ha costituito l’oggetto essenziale del dibattito alla camera, non pare invece vada ad aggiungere nulla di sostanziale e di nuovo alle categorie del dolo e della colpa grave, che già contempla «la violazione della legge per negligenza inescusabile », previste dalla legge attuale. È assai diffi cile, in altre parole, che in questa nuova categoria possano rientrare i casi di «errore giudiziario » già esclusi dall’attuale formulazione della norma che fa salva, come anche quella Pini, l’attività di valutazione del fatto e delle prove. Il che, tanto per cominciare, non realizza la rispondenza della nuova disciplina alle «prescrizioni » provenienti dalla sentenza 24 novembre 2011 della Corte di giustizia europea, che è stata il motore dell’emendamento inserito nel corpo della legge comunitaria. La massima espressione giurisdizionale europea, infatti, come sottolineato a suo tempo dall’Unione delle camere penali, ha affermato il contrasto della normativa italiana col principio generale dell’Unione secondo cui i cittadini hanno diritto ad essere risarciti in caso di errore giudiziario anche ove questo riguardi l’attività d’interpretazione di norme o di valutazione delle prove da parte dell’autorità giurisdizionale. Contrasto che la novella Pini non va a sanare: continua a mancare, nel nostro ordinamento, una forma di riparazione degli errori giudiziari di cui possa e debba rispondere lo Stato, a prescindere dalla responsabilità soggettiva del giudice, che, infatti, la Corte di giustizia non pretende. E anche con riguardo al modo in cui si è costruita la responsabilità personale e diretta del magistrato, ovvero la vera novità introdotta nella Legge Vassalli con il voto della camera, non pare che si sia centrato l’obiettivo voluto. A prescindere dall’oscura formula con cui si individua il destinatario dell’azione di risarcimento, quel «soggetto ritenuto colpevole» che sembra sottintendere l’esito di un parallelo giudizio di accertamento di responsabilità, l’emendamento Pini lascia intatto tutto il meccanismo dell’azione nei confronti dello Stato e della successiva rivalsa nei confronti del magistrato, previsto dalla legge Vassalli. E nulla dice a proposito dell’azione diretta nei confronti del magistrato di cui sfugge, quindi, la concreta esercitabilità. In conclusione, se la camera ha introdotto quel principio atteso da un quarto di secolo, i «tecnici» hanno ragione quando obiettano in merito alla sua realizzazione pratica. Si è trattato di un intervento a spot e sarebbe più opportuno disciplinare la delicata materia con una legge specifica, come ha detto il ministro Paola Severino? Pare proprio di sì. Ma ogni tanto gli spot hanno un alto e necessario valore simbolico. E il prossimo esame della norma da parte del senato può costituire l’occasione per tradurre nella migliore tecnica possibile il principio affermato dalla camera, anzichè mediare con l’ennesima ingerenza sull’iter legislativo subito attivata dalla magistratura associata. E, perché no?, per porre mano alla specifica proposta di legge che pende, dimenticata, in parlamento da tempo e mettere al passo dell’Europa anche la giustizia italiana, non soltanto l’economia. Emilia Rossi *avvocato penalista emiliarossi.avv@gmail.com