Salvatore Trifirò, Corriere della Sera 8/2/2012, 8 febbraio 2012
Caro Direttore, avendo tenuto «a battesimo» l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come tra un momento ricorderò, vorrei intervenire per dire ciò che non mi risulta sia stato fin qui detto: a conferma che lo stesso, da un lato, non difende ormai il «posto fisso» e, dall’altro, non rappresenta un impedimento alla «flessibilità in uscita»
Caro Direttore, avendo tenuto «a battesimo» l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come tra un momento ricorderò, vorrei intervenire per dire ciò che non mi risulta sia stato fin qui detto: a conferma che lo stesso, da un lato, non difende ormai il «posto fisso» e, dall’altro, non rappresenta un impedimento alla «flessibilità in uscita». In questi ultimi 40 anni dal 1970, data di entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, ad oggi, i tempi sono profondamente cambiati e… anche i giudici (nel senso che non si vive più quel clima di «soccorso rosso» che ha caratterizzato la «Giustizia» di quegli anni, con lo sconvolgimento dell’organizzazione aziendale e peggio). Nessuno dice, infatti, che, ormai da tempo, il dipendente «reintegrato» non chiede più di essere forzosamente «installato» nel posto di lavoro, come accadde tanti anni fa, in occasione della prima causa che si fece in Italia in applicazione dell’art. 18 (con me in difesa e Gino Giugni, padre dello Statuto, in attacco). A nulla valsero allora le difese della società, che sosteneva l’impossibilità giuridica di una reintegrazione fisica nel posto di lavoro sulla base del principio che «nemo ad factum cogi potest» (nessuno può essere costretto a fare ciò che non vuole), così come una cantante che non vuol cantare non la si può costringere con le verghe. Non ci fu niente da fare: il dipendente «reintegrato» venne accompagnato dai carabinieri in azienda e fu fisicamente «installato» nel posto di lavoro. Seguì da lì in avanti una lunga serie di casi simili. D’altra parte era l’epoca in cui i giudici, politicizzati, durante la trattazione di cause relative a pretesi comportamenti antisindacali (art. 28 dello Statuto) non esitavano a rivolgersi ai legali del sindacato, domandando: «Dove sono i nostri testi?». Oggi, però, come accennavo, i tempi sono cambiati. Il dipendente, ottenuta la reintegrazione, difficilmente si presenta in azienda. Si limita a chiedere l’equivalente di 15 mensilità di retribuzione in alternativa alla reintegrazione, come pure previsto dallo stesso art. 18. La stortura della norma, se di ciò trattasi, è semmai conseguenza del mal funzionamento della giustizia. La norma, infatti, aggiunge a quelle mensilità il pagamento delle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione e, poiché la giustizia va «a passo di lumaca» (vedi per i rimedi il suggerimento di Trimarchi, su questo stesso giornale del 5 febbraio), il datore di lavoro spesso si vede esposto ad un onere risarcitorio che può divenire ingente a seconda della durata del processo. Questo non significa, tuttavia, che il dipendente licenziato, per una giusta causa poi dichiarata inesistente, non venga subito allontanato dall’azienda. In questo senso, quindi, un problema di flessibilità in uscita non si pone perché il dipendente, a torto o a ragione, viene subito estromesso. Né si pone oggi, come già detto, un problema per il lavoratore ingiustamente licenziato perché quest’ultimo opta ormai quasi sempre per la monetizzazione. L’art. 18 è, dunque, solo uno spauracchio, ingigantito dalle lunghe discussioni che si sono fatte e che viene agitato, o dall’una o dall’altra parte, più per una questione di «bandiera» che di vera sostanza. La norma, a mio avviso, può sopravvivere senza intaccare, da un lato, la flessibilità in uscita; dall’altro la certezza dei lavoratori circa la tenuta del loro contratto di lavoro: sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Per conciliare le opposte esigenze, sarebbe sufficiente sostituire la reintegrazione «forzosa» con la «reintegrazione per equivalente» e ciò nella misura già prevista dallo stesso art. 18 (o altra da concordare), con la sola esclusione del pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e con il solo limite, è ovvio, della reintegrazione forzosa per i licenziamenti discriminatori. Salvatore Trifirò