Adriano Melchiori, Plus24 7/1/2012, 7 gennaio 2012
UN ARBITRO TRA CLIENTI E BANCHE
Oltre 4mila pronunciamenti in poco più di due anni di vita. L’attività dell’Arbitro bancario finanziario (Abf), organismo indipendente che decide chi ha ragione e chi ha torto in caso di lite fra banca e cliente, cresce senza soste ed è destinata ad ampliarsi ulteriormente alla luce della notevole mole di ricorsi pervenuti all’Abf negli ultimi mesi.
L’entrata in vigore nel marzo scorso del Dlgs 28/2010, che prevede l’obbligo di esperire un procedimento di mediazione o, in alternativa, di presentare un ricorso all’Abf prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria per le controversie inerenti servizi bancari e finanziari, ha spinto sempre più soggetti a rivolgersi all’Abf per far valere, in prima battuta, i propri diritti nei confronti delle banche e di BancoPosta. E in virtù dell’esperienza maturata dall’Abf nel primo biennio di vita è anche emersa l’esigenza di un lifting al giovane organismo su alcuni aspetti operativi: dal primo gennaio 2012 sono stati ritoccati principalmente il funzionamento dei collegi e le procedure di ricorso. In particolare, per evitare di avere interpretazioni diverse dai tre collegi dell’Abf (Napoli, Roma e Milano) è stata prevista l’istituzione di un Collegio di coordinamento centrale a cui sottoporre le questioni di particolare rilievo o suscettibili di generare orientamenti non uniformi.
Check-up allo sportello
Per verificare la legittimità dell’operato della propria banca, i clienti possono leggere sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it le decisioni già prese dai vari collegi sulle questioni più diffuse nelle quali potrebbero anch’essi incappare. Navigando tra una decisione e l’altra, non è così difficile scoprire di aver accettato in passato con rassegnazione, vessazioni che dovevano invece essere rispedite al mittente. Gli orientamenti espressi dall’Abf, come sancito dalla stessa Banca d’Italia, non possono essere disattesi dalle banche nel valutare la correttezza delle loro prassi operative.
Il sito internet dell’Abf consente, quindi, di aprire una finestra sul contenzioso banca-clienti e avere la possibilità di conoscere la soluzione già data a casi simili a quello di proprio interesse. Principi e raccomandazioni che interessano tutta l’operatività bancaria, tranne i servizi d’investimento su cui l’Abf non è competente.
Per far ricorso all’Abf il risparmiatore deve sostenere un costo di soli 20 euro, peraltro rimborsabili nel caso in cui il suo reclamo venga accolto.
Decisioni e massime
Le controversie dipanate dall’Abf sono molteplici e vengono raggruppate sulla sezione "decisioni" del sito internet sotto oltre 50 voci. Il termine più ricorrente nei ricorsi è ius variandi, ovvero la facoltà della banca di modificare unilateralmente tassi e condizioni già previsti, ma solo nei contratti a tempo indeterminato. Nei contratti di durata, invece, come per esempio i mutui, la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse. In ogni caso, l’esercizio della facoltà è subordinata all’esistenza di una clausola contrattuale specificamente approvata dal cliente e alla sussistenza di un "giustificato motivo" che, ad esempio, non può mai consistere in un generico rinvio alle mutate condizioni del mercato o alla crisi finanziaria. Nei contratti a tempo indeterminato, quali le aperture di credito o smobilizzo crediti, va infatti esclusa la possibilità per la banca di introdurre modifiche peggiorative al tasso, ritoccando per esempio lo spread, motivandole genericamente o con l’avverso andamento dei tassi.
Inoltre, come sottolineato in diverse decisioni dell’Abf, in caso di reclamo deve essere la banca a fornire la prova che il cliente abbia ricevuto la comunicazione della modifica delle condizioni contrattuali (tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata).
Tra quelle inerenti l’utilizzo indebito del bancomat, emergono decisioni che vanno nella direzione di offrire massima tutela per l’utente. L’effettuazione fraudolenta di operazioni con l’utilizzo del Pin, per esempio, non è sufficiente a dimostrare, per ciò solo, una poco diligente custodia del codice insieme alla tessera bancomat sottratta. La presunzione di dolo o colpa grave a carico del cliente deve essere provata dalla banca. Se ciò non si verifica, la perdita è risarcita al cliente con una franchigia di solito non superiore a 150 euro.