http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=65689, 5 gennaio 2012
MISURE SULLA PREVIDENZA
(testo a cura del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali). Vedi anche nel dettaglio il frammento 1542037.
PREMESSA
La riforma della previdenza è il primo tassello di una riforma più completa che riguarderà anche
il mercato del lavoro (che dovrà recuperare efficienza ed efficacia nell’impiego delle risorse) e gli
ammortizzatori sociali (oggi praticamente inesistenti per una gran parte di esso).
L’insieme dei provvedimenti relativi alle pensioni abbraccia un’ottica di lungo periodo, ma orienta
nell’immediato l’applicazione di principi di equità, di trasparenza, di semplificazione e di
solidarietà sociale.
La necessità di un intervento di accelerazione e di stabilizzazione del quadro normativo non è
esclusivamente dettata dagli impegni esterni che il Paese deve rispettare. Le regole previdenziali
influenzano direttamente o indirettamente molte tra le decisioni fondamentali che gli individui
assumono nel corso della loro vita. Se le regole cambiano continuamente, diventa difficile, a livello
di scelte individuali, fare piani ragionati per il futuro con chiare implicazioni per la qualità della
vita dei singoli. Anche a livello macroeconomico e sociale, l’impatto sulla crescita di sistema e sui
saldi finanziari del medesimo, reso comunque incerto dalle variabili demografiche e finanziarie di
contorno, non può ancorarsi ad aggiustamenti transitori e a riforme parziali, pena l’instabilità di
quello stesso sistema.
I principi su cui poggiano i provvedimenti in parola sono, in sintesi:
• l’affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un’ottica
di equità finanziaria, intra-generazionale e inter-generazionale;
• la previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini
e donne;
• l’abbattimento delle posizioni di privilegio;
• la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei
bisognosi;
• la flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di
scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua
valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;
• la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con
l’abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello
contributivo.
I pilastri del modello che ne deriva hanno caratteristiche di uniformità e di innovazione:
• si armonizzano età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni;
• si individuano requisiti minimi per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la
speranza di vita per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei;
• “pensione di vecchiaia” e “pensione anticipata” restano diritti ineludibili dei cittadini, il
cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di “anzianità” o di
“vecchiaia”, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali .
Semplificazione, armonizzazione ed economicità devono caratterizzare anche le strutture
gestionali del sistema (per esempio, attraverso l’accorpamento sinergico in un solo istituto delle
gestioni previdenziali).
Dal punto di vista dell’impatto in aggregato, la scelta del criterio contributivo non solo sottende un
trattamento equo infra e tra generazioni, ma costituisce altresì un metodo di calcolo che migliora
equità e sostenibilità finanziarie del sistema. Liberà altresì risorse, anche nel lungo termine,
utilizzabili per operare sul piano delle politiche di solidarietà sociale.
Come imprescindibile corollario, l’insieme dei provvedimenti richiederebbe un segnale forte e
autonomo di adeguamento, nei principi e nei criteri, da parte degli enti, delle istituzioni e degli
organi che non ne sarebbero toccati. Inoltre, a fronte dei grandi sacrifici richiesti, una parte delle
risorse risparmiate dovrebbe andare a specifiche misure a favore delle prospettive occupazionali dei
giovani e delle donne, con interventi mirati e efficaci in tempi molto rapidi.
Infine, è intenzione varare un programma di iniziative di promozione della cultura del risparmio
e dell’accantonamento previdenziale, per aiutare i giovani e i lavoratori ad effettuare scelte
responsabili e consapevoli in materia di pensioni, anche nell’ambito di forme di pensionamento
graduale.
A) MISURE SULLA TRANSIZIONE
• Dal 1° gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo
contributivo di calcolo delle pensioni;
• Con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la comprensibilità del sistema, si aboliscono
le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le
quote, e, conseguentemente, le pensioni di anzianità quote correlabili ad esse;
• L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62
anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012. L’equiparazione dell’età
delle donne a quella degli uomini (66 anni ) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto
della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età 62 all’età 70 vige il
pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione
calcolati fino a 70 anni;
• Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66
(età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni;
• A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita (già previsti),
con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima
attuazione);
• Permane il requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal
precedente ordinamento per la vecchiaia;
• L’accesso “anticipato” alla pensione è in ogni modo consentito con un’anzianità di 42
anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata
alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali progressive sulla quota retributiva
dell’importo della pensione. In tal modo, la permanenza al lavoro risulta incentivata;
• Per consentire un adeguamento più graduale alla nuova normativa, in particolare alla
coorte dei lavoratori del settore privato che, a seguito del previgente schema basato su finestre e quote, avrebbe conseguito la prestazione pensionistica di anzianità nel 2013
(per esempio, un lavoratore che nel 2012 avrà 60 anni di età e 36 di contribuzione), si
prevede che il trattamento della pensione anticipata sia conseguibile al compimento di un’
età anagrafica non inferiore a 64 anni (in deroga ai 66 previsti dal nuovo ordinamento);
• Similmente, a motivo dell’innalzamento previsto per il conseguimento della prestazione
previdenziale di vecchiaia per le lavoratrici del medesimo settore, si rende più graduale
l’uscita dal mercato del lavoro per la coorte che compie 60 anni di età e 20 anni di anzianità
nel 2012, consentendo alla medesima di andare in pensione ad una età non inferiore a 64
anni
• Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano
beneficiari di provvedimenti di mobilità e altre situazioni connesse alla perdita o alla
sospensione del lavoro, sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 ed entro un
limite numerico di domande commisurato alla copertura prevista nel decreto
• Si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi
artigiani e commercianti, che sono incrementate fino a raggiungere il 24% (attualmente
20 – 21%) nel 2018;
• Si vara la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli,
portandole gradualmente al 24% (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per
età);
• Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso
l’introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi che
ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria che non trovino giustificazioni oggettive.
Il contributo di solidarietà è proporzionato all’incidenza di tali regole di favore;
• Si favorisce la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, eliminando l’ultimo
ostacolo dei tre anni non riconosciuti;
• Per le Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, si propone di adottare un
dispositivo che impone alle casse medesime di adottare – entro il termine di pochi mesi -
provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al
rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche
per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo
gennaio 2012;
• Viene istituito un Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavoro (donne,
giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 mln nel
2012, 300 per il biennio 2013/2014 e 240 nel 2015.
B) SISTEMA A REGIME (pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035)
• Il sistema previdenziale segue il modello della capitalizzazione virtuale, con formula
contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età
della fascia flessibile (con correzioni rispetto all’età minima di accesso valide soltanto per i
lavori usuranti);
• I requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di
una anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non
inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata), per acquisire il diritto
alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di
un’età anagrafica di 70 anni di età e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con
riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al
compimento dei 63 anni di età, una anzianità contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile
della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte
l’assegno sociale;
• La regola è applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in
attività. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso
della vita lavorativa, l’anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento
adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno 20 anni.
Sempre a regime, dovrebbe prevedersi la possibilità di indicizzare la pensione al Pil pro-
capite.
VINCOLI FINANZIARI E INTERVENTI URGENTI
In conseguenza del vincolo finanziario stringente che opera sul bilancio pubblico per il biennio
2012/2013 e della necessità di riportare il sistema Paese in condizioni di stabilità e di equilibrio,
la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta per gli anni 2012 e
2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.