Isidoro Trovato, Corriere della Sera 04/01/2012, 4 gennaio 2012
IL NUOVO LAVORO
1) LA PROPOSTA ICHINO: CONTRATTO UNICO PER I NEOASSUNTI, INDENNITA’ PER CHI VIENE LICENZIATO - Probabilmente la costruzione di un nuovo contratto di lavoro varato dal ministro Fornero metterà le fondamenta su quella flexsecurity che sta alla base della proposta di Pietro Ichino. Il senatore del Pd ipotizza un progetto di riforma che prevede per i neoassunti la creazione di un contratto di lavoro unico a tempo indeterminato. Riguarderà solo i nuovi assunti e tutte le imprese con più di 15 lavoratori (per quelle con meno si ipotizza un’estensione successiva). Il progetto punta quindi all’eliminazione di tutte le forme di contratto a tempo determinato (esclusi gli stagionali, le sostituzioni e pochi altri). La proposta Ichino prevede una maggiore fluidità del mercato del lavoro tramite il parziale superamento delle regole dell’articolo 18 (che impone alle imprese con più di 15 dipendenti il reintegro nell’organico nel caso di licenziamento senza giusta causa). Nello specifico, in caso di licenziamento discriminatorio o per motivi disciplinari, tutto rimarrebbe come oggi previsto dall’articolo 18; ma verrebbe considerato per la prima volta giusta causa di licenziamento «il motivo economico» (debitamente documentato). In contropartita per i lavoratori licenziati il senatore del Pd prevede delle indennità di disoccupazione molto alte: dal 90% del salario al primo anno che decresce, nei due anni successivi, passando all’80 e al 70%. Si tratta di indennità che non sarebbero sostenibili (per intero) dalle casse dello Stato. Per questo il progetto prevede che dovrebbero essere garantite in parte dall’Inps e in parte dalle stesse aziende. Proprio alle imprese Ichino chiede un ulteriore coinvolgimento diretto (sul modello di welfare danese chiamato flexsecurity) che garantisca l’impegno a finanziare programmi di formazione professionale per i lavoratori licenziati in modo da fornire strumenti utili a una riconversione e reinserimento nel mondo del lavoro.
2) LA PROPOSTA SACCONI: APPRENDISTATO FINO A TRE ANNI E PIU’ NEGOZIAZIONE DECENTRATA - La sua proposta di riforma l’aveva già formulata, per l’ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi il contratto unico è già rappresentato dall’apprendistato. E’ un contratto a tempo indeterminato che prevede un periodo iniziale di formazione di durata non superiore a tre anni al termine del quale le aziende possono interrompere il rapporto o confermare il lavoratore. Per poter sviluppare l’occupazione secondo Sacconi è necessario abbandonare una regolazione accentrata del rapporto di lavoro per valorizzare una regolazione decentrata affidata alla contrattazione collettiva, anche aziendale, che può meglio individuare le esigenze dell’impresa, dei lavoratori e coniugarle con il contesto economico di riferimento. In parte, questa riforma è stata introdotta con l’art. 8 del Dl 138/2011 consentendo agli accordi aziendali o territoriali di derogare anche alle previsioni di legge vigenti. Si tratta di una tecnica legislativa innovativa che, tuttavia, deve essere coniugata con un processo di semplificazione consistente che possa ridurre almeno del 50 per cento la normativa attualmente vigente. Secondo Sacconi, anche il regime sanzionatorio deve cambiare in modo da distinguere le violazioni sostanziali da quelle meramente formali. Un primo esempio, in questo senso è contenuto nel libro unico del lavoro che ha semplificato la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro. Il quadro normativo per lo sviluppo dell’occupazione si completa attraverso una attenta analisi della formazione scolastica e universitaria. E’ necessario avvicinare lo studente al mondo del lavoro evitando una forbice troppo ampia tra «teoria» e «pratica». In questa ottica occorre alternare studio e lavoro già durante i percorsi scolastici o universitari; andrebbe, dunque, sviluppato il testo unico per l’apprendistato in cui sono presenti strumenti giuridici come l’apprendistato di «alta formazione e ricerca» o per la «qualifica professionale».
3) LA PROPOSTA DAMIANO: NIENTE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 18, CONTRATTO PREVALENTE PER I GIOVANI - L’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano ha sicuramente rappresentato, all’interno del Partito democratico, la voce più critica alla proposta Ichino. Lo scetticismo maggiore è rivolto alla possibilità di toccare l’articolo 18, seppure solo nelle forme previste dal progetto Ichino. Secondo Damiano non è intaccando quei «sacri principi» che si rilancia l’occupazione, allineandosi, in tal senso, con Bersani che ha spesso sottolineato che la priorità oggi non è l’articolo 18 ma la riforma degli ammortizzatori sociali. Forse è anche per questo motivo che Damiano ha scelto di aderire alla proposta del Contratto unico di inserimento formativo. Si tratta di una soluzione ibrida: un primo periodo a tempo determinato (cosiddetta fase di «abilitazione») che dura da sei mesi a tre anni, a cui segue la conferma a tempo indeterminato di «consolidamento professionale». È possibile accedere a questa forma contrattuale solo previa approvazione, entro trenta giorni dalla richiesta del datore di lavoro, dalla direzione provinciale o regionale del lavoro sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi. Il recesso può avvenire anche prima del termine del periodo di abilitazione previo rispetto del preavviso o per giusta causa. In questo contesto, è scoraggiata la forma contrattuale del lavoro a tempo determinato, mentre le forme di collaborazione a progetto e di lavoro autonomo occasionale sono escluse per le basse qualifiche stabilite dai contratti collettivi o da un decreto ministeriale. I rapporti di associazione in partecipazione potranno essere avviati solo nel rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi. È inoltre abrogato il contratto di lavoro a chiamata.
È bene sottolineare che questa ipotesi, partita come la più debole, attualmente pare prendere sempre più quota negli ambienti vicini al ministro Fornero.
4) LA PROPOSTA BOERI-NEROZZI: IL PERCORSO UNICO DI INSERIMENTO, LICENZIAMENTO VELOCE NEI 36 MESI - Altro progetto di riforma è quello avanzato dagli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi insieme al senatore del Pd (ed ex dirigente della Cgil) Paolo Nerozzi. In questo caso il pilastro fondante si chiama Cui (contratto unico di inserimento) che per i nuovi assunti sostituisce la quasi totalità dei contratti a termine, esclusi i co.co.co., i contratti a termine con restrizioni o i lavori a progetto con più di 30 mila euro annui. In questo caso assistiamo al capovolgimento del sistema ideato da Sacconi: quello dell’apprendistato prevede una tutela del lavoratore lunga tre anni durante i quali non è praticamente licenziabile. La proposta Boeri-Nerozzi invece indica una prima fase di tre anni durante la quale il neoassunto non dispone della piena tutela prevista dall’articolo 18. In pratica, durante i primi 36 mesi di lavoro, il dipendente licenziato non ha più diritto al reintegro del posto di lavoro (fatti salvi i casi di licenziamento discriminatorio o per infondati motivi disciplinari) ma solo a un’indennità di licenziamento che cresce progressivamente nel tempo e varia da uno a sei mesi di stipendio. Obiettivo del progetto è quindi quello di tracciare un sistema contrattuale più agile nei primi tre anni per poi puntare a una stabilità crescente, il tutto senza entrare (al contrario della proposta Ichino) in rotta di collisione con i fautori della difesa a oltranza dell’articolo 18. Infatti, dal momento in cui l’azienda lascia passare i 36 mesi e decide di confermare il neoassunto, scatta la fase di garanzia del contratto che prevede l’applicazione delle regole attualmente in vigore e quindi anche di tutte le tutele previste dall’intoccabile articolo 18.
L’allineamento alla legge attuale riguarda anche le altre forme di welfare o le indennità di disoccupazione che rimarranno conformi a quanto è già oggi in vigore.
5) LA PROPOSTA MADIA: SALARIO PROGRESSIVO, I PARTE AL 65%. ACCORDO MISTO: POSTO E FORMAZIONE - È il testo che raccoglie più consensi all’interno del Pd, sostenuto da circa 80 parlamentari del Partito democratico,
ha come prima firmataria Marianna Madia e come sostenitore lo stesso ex ministro Damiano. La sigla identificativa è il Cuif (Contratto unico d’inserimento formativo) ma ultimamente viene sempre più ribattezzato dagli esperti come «contratto prevalente» perché somiglia molto da vicino al contratto di inserimento. Anche in questo caso si prevede un lasso di tempo di tre anni durante i quali il rapporto di lavoro è revocabile previo preavviso. Il disegno di legge 2630 è un contratto a causa mista (lavoro e formazione obbligatoria) e può essere utilizzato dai datori di lavoro pubblici e privati. Si tratterebbe di una formula che esclude altre tipologie contrattuali oltre la normale assunzione. In questa ipotesi l’unico contratto a termine previsto è quello dei co.co.co. o quello dei lavoratori a progetto per i quali è prevista una retribuzione annuale superiore ai 40 mila euro. Il disegno di legge 2630 manterrebbe inalterate tutte le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Alla fine dei tre anni del contratto di inserimento è previsto un incentivo alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Sul fronte contributivo, invece, il contratto unico di inserimento gode di riduzioni contributive sia nel periodo di abilitazione sia nel caso di conferma a tempo indeterminato.
La retribuzione è progressiva a partire dal 65% di quella prevista per le qualifiche di riferimento. In merito all’indennità di disoccupazione non si prevede nulla di nuovo: come nel caso della proposta Boeri-Nerozzi, si stabilisce che chi ha perso il posto di lavoro abbia diritto al trattamento già stabilito dalla leggi attualmente in vigore.
Isidoro Trovato