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 2012  gennaio 01 Domenica calendario

LE PENSIONI E LA RIFORMA FORNERO

(aggiornato al 4/1/2012, con il decreto legge 6 dicembre 2011 convertito con modifiche in legge dal Parlamento. Legge di conversione 22 dicembre pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 27/12, in vigore dal 28/12/2011).

(Sulla legge, nella sua forma definitiva, vedi anche il frammento 1542086, utile e comprensibile traccia curata dal ministero)


Pensione di vecchiaia

IERI

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e il requisito contributivo di 20 anni. Una legge del 2010 ha stabilito che anche per le donne dipendenti del settore pubblico a partire dal 1° gennaio 2012 l’età minima per andare in pensione sarà di 65 anni.

Data prevista per l’allineamento dell’età pensionabile delle donne del settore privato a quella degli altri lavoratori: 1° gennaio 2026.

Anno previsto per la pensione a non meno di 67 anni di età: 2026.


CON LA RIFORMA

A partire dal 1° gennaio 2012 i requisiti di età per ottenere la pensione di vecchiaia sono cambiati in questi termini: 62 anni per le donne con lavoro dipendente nel settore privato; 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome; 66 anni per tutti gli altri (lavoratori dipendenti e autonomi, lavoratrici dipendenti del settore pubblico).

La riforma accelera il processo di allineamento dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato a quella degli altri lavoratori. Per le lavoratrici dipendenti del settore privato il requisito anagrafico sale a 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni dal 1° gennaio 2018.

Per le lavoratrici autonome l’età per ottenere la pensione sale a 64 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2016, a 66 anni dal 1° gennaio 2018.

Data programmata per l’allineamento dell’età pensionabile delle donne del privato a quella degli altri lavoratori: 1° gennaio 2018.

Per tutte le categorie di lavoratori resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Le stime attuali dicono che nel 2049 dovremmo andare tutti quanti in pensione a 69 anni e 9 mesi.

La riforma prevede comunque una clausola di salvaguardia, secondo la quale per tutti – uomini e donne, del settore pubblico e del privato – l’età della pensione di vecchiaia non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021, anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alla speranza di vita.

Con la riforma il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di settant’anni. Tecnicamente si interviene attraverso i coefficienti di trasformazione, che servono a calcolare la pensione e che crescono con l’aumentare dell’età del pensionamento. Saranno calcolati fino all’età di settant’anni.

In ogni caso il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto solo se sono stati versati almeno vent’anni di contributi e, per i lavoratori che hanno cominciato a versarli dopo il 1° gennaio 1996, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a una volta e mezza l’importo dell’assegno sociale (vale a dire, nel 2012, circa 643 euro mensili). Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’eta anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni (e la pensione è sempre calcolata con il metodo contributivo).


L’assegno sociale

IERI

L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’Inps a coloro che hanno almeno 65 anni di età e che non arrivano a totalizzare un certo reddito annuo (nel 2011 5.424 euro circa). Nel 2011 è stato pari a 417,3 euro mensili. Spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in Italia da almeno 10 anni.

CON LA RIFORMA

Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno.



Pensioni di anzianità

Le pensioni di anzianità, o pensioni anticipate, consentono a determinate condizioni di lasciare il lavoro prima di aver raggiunto l’età anagrafica con cui si ha diritto alla pensione di vecchiaia. Con la riforma di fatto spariscono.

IERI

A partire dal 1° luglio 2009 è stato introdotto il cosiddetto “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva. In particolare, per il 2011 il valore della quota per i lavoratori dipendenti è fissato a 96, con un’età minima che non può essere inferiore a 60 anni. Per gli autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, la quota è 97, con un minimo di 61 anni di età.

Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.


CON LA RIFORMA

Dal 1° gennaio 2012 sparisce la pensione di anzianità con il sistema delle quote, sostituita dalla pensione anticipata. Si può andare in pensione a un’età inferiore ai requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia solo se risulta maturata, nel 2012, un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Il periodo di contributi richiesto aumenta di un mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014, ed è destinato ad aumentare con il miglioramento della speranza di vita.

Per disincentivare il pensionamento anticipato è stata introdotta una penalizzazione. La quota dell’assegno calcolata sui contributi accumulati fino al 31 dicembre 2011 viene tagliata dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Se si opta per andare in pensione prima dei 60 anni, la forbice sarà del 2% l’anno.

Pensione anticipata possibile anche per chi è stato assunto dopo il 1° gennaio 1996 (anno in cui è entrata in vigore la riforma Dini) e abbia 63 anni d’età (nel 2012, poi sarà adeguata all’incremento della speranza di vita), purché abbia versato almeno 20 anni di contributi effettivi e l’assegno mensile della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale (all’incirca 1.200 euro mensili nel 2012).



L’età pensionabile e l’aspettativa di vita

Sia per le pensioni di vecchiaia, sia per quelle anticipate anche questa riforma prevede un collegamento tra i requisiti minimi di età per andare in pensione e la speranza di vita stabilita dall’Istat. La logica del sistema è che quando la vita media aumenta, la permanenza al lavoro deve essere più lunga, in modo che la maggiore durata della vita media non si traduca in un maggior costo per il sistema previdenziale. Con la riforma cambia però il meccanismo: l’adeguamento, che parte con cadenza triennale e con scatti di quattro mesi, dal 2019 sarà biennale con scatti di tre. Esempio: in proiezione, l’età pensionabile che nel 2013 sarà di 66 anni e 3 mesi passerà a 66 anni e 7 mesi nel 2016. I 66 anni e 11 mesi del 2019 diventeranno 67 e 2 mesi nel 2021.



Le finestre

IERI

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore il sistema delle cosiddette “finestre di accesso”: si può ottenere l’assegno della pensione dopo un certo periodo dal momento in cui se n’è maturato il diritto.
Fino al 31 dicembre 2010 le finestre erano “fisse”: quattro in un anno per le pensioni di vecchiaia, due per le pensioni di anzianità. Esempio: il lavoratore dipendente che avesse maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 marzo (quindi in gennaio, in febbraio o in marzo) poteva andare in pensione solo il 1° luglio dello stesso anno, entro il 30 giugno il 1° ottobre ecc.
Dal 1° gennaio 2011 le finestre sono diventate “mobili”, essendo stato fissato il differimento, rispetto al momento in cui si sono raggiunti i requisiti, in 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 per gli autonomi e i subordinati. La legge assicura la possibilità di continuare a lavorare durante il periodo di 12 o 18 mesi necessario all’apertura della finestra. (Di fatto un lavoratore dipendente va in pensione a 66 anni anziché a 65). Le finestre mobili valgono nella stessa misura sia per le pensioni di vecchiaia sia per quelle di anzianità.

CON LA RIFORMA

Il sistema delle finestre mobili è abolito per i lavoratori che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per la pensione.

Abolendo il sistema delle finestre mobili, la riforma ha di fatto uniformato i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi (non ci sono più i sei mesi di differenza che gli autonomi dovevano lavorare in più per accedere alla propria finestra d’uscita).



Il calcolo della pensione

La pensione si può calcolare in base a tre sistemi: retributivo, contributivo, misto.

OGGI

Con il sistema retributivo la pensione si calcola percentualmente sulla base delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro, senza tener conto di quanto effettivamente versato all’istituto previdenziale (la differenza tra quanto versato e quanto riscosso è a carico dello Stato). Sono interessati da questo meccanismo di calcolo i lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva. La data è legata all’entrata in vigore della riforma Dini, il 1° gennaio 1996, che ha stabilito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

Con il sistema contributivo l’importo della pensione si calcola in base all’ammontare dei contributi versati (senza perdite per le finanze pubbliche).

Il sistema misto si applica ai lavoratori che al 31 dicembre del 1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per questi contributi la quota di pensione viene liquidata con il sistema retributivo. Per i contributi versati dal 1° gennaio 1996 il calcolo sarà invece contributivo.

CON LA RIFORMA

Il sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati dopo il 1° gennaio 2012, viene esteso anche ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva (e che fino a oggi vanno in pensione con il sistema retributivo puro).


I contributi per gli autonomi

IERI

Erano intorno al 20-21%.

CON LA RIFORMA

La legge incrementa dal 1° gennaio 2012, le aliquote dei contributi previdenziali che dovranno versare i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), fino al raggiungimento del 24%. I contributi cresceranno secondo un meccanismo graduale che si conclude nel 2018. Dal 1° gennaio 2012 è previsto anche l’aumento di un punto delle aliquote contributive della Gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi.



Rivalutazione delle pensioni

IERI

Le pensioni sono indicizzate all’inflazione (fino a vent’anni fa lo erano anche rispetto ai salari). Vengono rivalutate in base all’aumento del costo della vita registrato dall’Istat. La rivalutazione automatica non viene concessa per le pensioni che superano cinque volte l’importo minimo (che nel 2011 è stato di 467 euro). Per i pensionati che percepiscono una pensione compresa fra tre e cinque volte il livello minimo, viene concessa un rivalutazione del 70 per cento del totale. In sostanza i pensionati che hanno una pensione compresa tra 1382,91 euro e 2304,85 euro hanno quindi una rivalutazione solo parziale.

CON LA RIFORMA

Le pensioni in essere saranno congelate per il 2012 e il 2013 rispetto all’inflazione. La rivalutazione automatica è riconosciuta solo alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps (una cifra intorno ai 1.400 euro). Il decreto prevede anche una clausola di salvaguardia per le pensioni di poco superiori alla soglia dell’indicizzazione, che rischierebbero di essere sorpassate dalle pensioni di poco più basse con diritto alla rivalutazione.



Eccezioni: i lavoratori in mobilità

La riforma, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica ai lavoratori che hanno perso il lavoro e sono stati collocati in mobilità in attesa che maturino i requisiti per la pensione. Sono circa 50mila, secondo le stime del governo, e la riforma fissa in 50mila il numero massimo di lavoratori che potranno beneficiare di questa eccezione. In molte aziende gli accordi di ritrutturazione sono stati sottoscritti facendo ricorso alla “mobilità lunga”: i lavoratori vengono licenziati ma percepiscono l’indennità finché non vanno in pensione. Di recente ha interessato 640 operai della Fiat di Termini Imerese in vista della chiusura dell’impianto.



Eccezioni: i lavori usuranti

Chi è addetto a lavori particolarmente faticosi e pesanti, le cosiddette attività usuranti, continuerà ad andare in pensione anticipata con il sistema delle quote (età più anzianità contributiva).

La legge stabilisce che rientrano nella categoria i lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi 10 anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune specifiche attività lavorative: lavori in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici. Sono ammessi al beneficio anche i lavoratori notturni, a condizione che abbiano svolto lavoro notturno per almeno 64 notti l’anno.

IERI

Un decreto varato nel 2011 riconosceva a questi lavoratori la facoltà di accedere al pensionamento con un anticipo di tre anni rispetto all’età anagrafica necessaria per la pensione di anzianità (58 anni invece di 61), a condizione che si fosse raggiunta una quota di almeno 94 punti.

CON LA RIFORMA

Chi ha svolto attività usuranti potrà andare in pensione se raggiunge per intero le quote previste dalla vecchia legge per le pensioni di anzianità: la somma di età anagrafica e anzianità contributiva deve dare il risultato di 96, con almeno 60 anni di età e 36 di contributi. Dal 2013 il requisito si fa ancora più stringente: la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva deve risultare 97, con almeno 61 anni di età.

La riforma ha innalzato anche la quota necessaria per i lavoratori che svolgono l’attività in turni e che lavorano di notte (almeno sei ore) per meno di 78 giornate. Se si presta attività per 64/71 notti, viene richiesta per il 2012 quota 98 e 62 anni; quanti hanno accumulato da 72 a 77 notti devono raggiungere quota 97 e 61 anni. Dal 2013, i requisiti salgono ancora: nel primo caso, la quota deve risultare 99, con 63 anni di età, mentre nel secondo caso, la quota è fissata a 98, con 62 anni di età.

Resta attivo, per i lavori usuranti, il sistema delle finestre.


Le Casse di previdenza private

La riforma impone l’adozione di alcune misure volte ad assicurare l’equilibrio di lungo periodo, per evitare che si creino situazioni di squilibrio che possano richiedere l’intervento pubblico. Le Casse dovranno adottare le misure necessarie per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche per un arco temporale di 50 anni, entro il 30 giugno 2012. Per gli enti inadempimenti, è prevista l’applicazione automatica del sistema di calcolo contributivo pro rata (cioè, solo per il futuro), e l’applicazione di un contributo di solidarietà, per il 2012 e 2013, a carico dei pensionati, nella misura dell’1 per cento.

http://orizzontedocenti.wordpress.com/2011/12/25/il-testo-definitivo-della-riforma-pensioni-contenuta-nel-decreto-salva-italia-ecco-quando-potrai-andare-in-pensione/

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-01/tutte-novita-riforma-pensioni-161914.shtml?uuid=AamukrZE&p=2