Antonella Baccaro, Corriere della Sera 24/4/2011, 24 aprile 2011
ROMA - Uno stop all’ uso strumentale dei ricorsi amministrativi che hanno l’ obiettivo di far ripetere le gare per i lavori pubblici e spesso producono la perdita dei finanziamenti che a quella procedura sono collegati
ROMA - Uno stop all’ uso strumentale dei ricorsi amministrativi che hanno l’ obiettivo di far ripetere le gare per i lavori pubblici e spesso producono la perdita dei finanziamenti che a quella procedura sono collegati. Lo ha messo il Consiglio di Stato, riunitosi il 7 aprile scorso, in adunanza plenaria proprio per innovare un’ altra pronuncia, risalente al novembre del 2008, su chi sia legittimato a impugnare i bandi. Il presidente del massimo tribunale amministrativo, Pasquale de Lise, aveva annunciato la novità qualche giorno prima, in occasione del primo incontro formativo sul Regolamento degli appalti, organizzato dal ministero delle Infrastrutture per i dirigenti della Pubblica amministrazione. Detto, fatto. Secondo l’ ordinanza che ha sollecitato l’ intervento della Plenaria, «il sistema elaborato dalla giurisprudenza favorisce una "litigiosità esasperata" e "rende estremamente difficoltosa e spesso impossibile (si pensi alla perdita dei finanziamenti comunitari) l’ esecuzione dell’ opera pubblica"». Chiamata a esprimersi su questo punto, la Plenaria ha svolto le proprie considerazioni innovative, concludendo in sostanza che «la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici, spetta solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura selettiva». Se questo è vero, prosegue il ragionamento, «il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale rispetto all’ esame del merito della domanda» anche nel caso in cui «il ricorrente principale alleghi l’ interesse strumentale alla rinnovazione dell’ intera procedura». Ne discende che, qualora venga accertato, in via preliminare, che quella legittimazione non c’ è, è precluso al giudice «l’ esame del merito delle domande proposte dal ricorrente» che è risultato non avere titolo di stare in gara. A quest’ ultimo, dunque, non basterà più invocare una propria «utilità» derivante dalla caducazione dell’ intero procedimento (e dalla ripetizione della gara) per ottenere l’ esame del suo ricorso nel merito. Antonella Baccaro