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 2011  novembre 15 Martedì calendario

Impianti fotovoltaici e eolici ecco il catalogo delle regole di Rosa Serrano Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli enti locali hanno potere autorizzatorio e non concessorio

Impianti fotovoltaici e eolici ecco il catalogo delle regole di Rosa Serrano Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli enti locali hanno potere autorizzatorio e non concessorio. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività libera alla quale si deve accedere in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio. E’ da questa premessa che parte il provvedimento relativo alle “linee guida per l’affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici” emanato dall’Avcp (l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) per evidenziare che i Comuni non devono frapporre ostacoli diretti o indiretti all’accesso al mercato: in particolare, stante il divieto di misure di compensazione di natura economica, i Comuni non possono imporre corrispettivi quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi o richiedere misure di compensazione di carattere patrimoniale. Sono, infatti, consentite esclusivamente misure di compensazione e riequilibrio ambientale finalizzate, cioè, a compensare il pregiudizio subito dall’ambiente a causa dell’impatto del nuovo impianto. Diversa si presenta, invece, la situazione se gli impianti vengono realizzati su superfici appartenenti al demanio pubblico. «In questi casi – spiega l’avvocato Lucia Bitto, responsabile ufficio legislativo di Aper - è necessario che i diritti su sito pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione di “Fer” siano concessi mediante l’espletamento di una gara pubblica. Nella determinazione del canone, l’ente pubblico deve soppesare le possibili destinazioni economiche alternative del sito ed il valore delle operazioni imprenditoriali ivi realizzabili, commisurando il canone al valore reale del bene oggetto di concessione». La gara bandita per l’aggiudicazione del diritto sull’area, non potrà riguardare anche il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto, perché introdurrebbe un regime concessorio escluso dal legislatore. «Tenendo conto che il privato deve dimostrare la disponibilità dell’area prima del rilascio dell’autorizzazione – segnala l’avvocato Bitto – l’uso del bene pubblico dovrà essere concesso dopo l’avvio del procedimento autorizzativo (per non costituire titolo preferenziale per l’accesso al procedimento) ma prima del rilascio dell’autorizzazione». Gli enti locali possono realizzare un impianto per la copertura totale o parziale del proprio fabbisogno energetico, non soltanto per finalità di tutela ambientale, ma anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica. In questi casi, il Comune riveste la qualifica di soggetto responsabile dell’impianto, esternalizzandone la gestione materiale. L’Avcp ha precisato che la realizzazione degli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico degli enti pubblici costituisce un contratto passivo, soggetto alle regole dell’evidenza pubblica ed al rispetto delle disposizioni contenute nel codice. Tra i contratti di parternariato pubblico privato (ppp), l’Avcp segnala che la concessione di lavori pubblici e il leasing finanziario siano gli strumenti maggiormente adeguati per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili. Ulteriore capitolo trattato dalle linee guida: la riqualificazione energetica degli immobili pubblici. Gli enti locali possono concretizzare una serie di prestazioni finalizzate al miglioramento energetico dell’edificio pubblico oggetto dell’intervento, tra le quali può essere prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile. Negli appalti pubblici che prevedono, fra l’altro, la realizzazione degli interventi, si dovrà applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell’ambito degli appalti si dovrà provvedere mediante procedure aperte o ristrette. La normativa vigente introduce uno strumento innovativo per la realizzazione degli interventi energetici, definito “finanziamento tramite terzi”. Si tratta di un accordo contrattuale che, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, comprende un terzo che fornisce i capitali ed addebita al beneficiario un canone pari ad una parte del risparmio energetico conseguito. Il terzo può essere una Esco, ovvero una «Energy service company». © (15 Dicembre 2011)