varie, 20 dicembre 2011
L’articolo 18 in sintesi L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che le imprese con più di 15 dipendenti possono licenziare senza preavviso solo quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (un dipendente viene colto sul fatto a rubare in azienda); possono inoltre licenziare con preavviso e per ”giustificato motivo” quando il dipendente si rende inadempiente agli obblighi contrattuali (fa assenze ingiustificate); è infine previsto il licenziamento per ”giustificato motivo oggettivo” (l’azienda è costretta a chiudere parzialmente o totalmente gli impianti)
L’articolo 18 in sintesi L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che le imprese con più di 15 dipendenti possono licenziare senza preavviso solo quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (un dipendente viene colto sul fatto a rubare in azienda); possono inoltre licenziare con preavviso e per ”giustificato motivo” quando il dipendente si rende inadempiente agli obblighi contrattuali (fa assenze ingiustificate); è infine previsto il licenziamento per ”giustificato motivo oggettivo” (l’azienda è costretta a chiudere parzialmente o totalmente gli impianti). Il lavoratore può ricorrere al Giudice del lavoro che decide di confermare il licenziamento o di imporre il reintegro nel posto di lavoro. [L’Espresso 29/11/2001] IL TESTO DELL’ARTICOLO 18 dello Statuto dei lavoratori, inserito nel titolo secondo (Della libertà sindacale - Reintegrazione nel posto di lavoro) Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo , ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di 15 prestatori di lavoro o più di 5 se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresí ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosí come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore. Il referendum del 2000 Il 21 maggio 2000 non raggiunge il quorum il referendum che chiede l’abrogazione dell’articolo 18. Ma è l’unico dei sette referendum (tutti nulli) a riscuotere una prevalenza di no, e con una larga maggioranza. Ds, Democratici, Ppi, Udeur, Pdci, Verdi si erano pronunciati per il No in campagna elettorale. Per il Sì erano i radicali, che l’avevano promosso con lo scopo di arginare l’azione del sindacato e imporre una svolta thatcheriana all’economia, e Confindustria. Forza Italia aveva scelto la strada di far fallire i referendum attraverso il non voto. Come Sergio D’Antoni, leader della Cisl. Il referendum del 2003 Il 15 giugno 2003 non raggiunge il quorum il referendum promosso da Rifondazione comunista per l’abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l’applicazione dell’articolo 18 (in sostanza, per estenderlo anche alle aziende con meno di 15 dipendenti). Vincono i Sì, ma vota solo il 25,5%: la consultazione è nulla. Lo Statuto dei lavoratori • La legge 300, detta statuto dei lavoratori, fu approvata in via definitiva dalla Camera il 14 maggio 1970, a scrutinio segreto, con 217 voti favorevoli (Dc, Psu, Pri, Pli), 10 contrari e 125 astensioni (Pci, Psiup, Msi). La legge entrò in vigore il successivo 20 maggio Intervista a Gino Giugni sulla nascita e il significao dello Statuto dei lavoratori Vittoria Sivo su Repubblica del 20/5/2000 Esattamente 30 anni fa nasceva lo Statuto dei diritti dei lavoratori, una legge che cambiò radicalmente il sistema di relazioni industriali e le regole del mercato del lavoro in Italia. Fatalità vuole che il compleanno si celebri proprio alla vigilia del referendum che si propone di abbattere uno dei pilastri della legge 300 del 1970, quello che impone al datore di lavoro la riassunzione del lavoratore licenziato, qualora il magistrato ritenga quel licenziamento illegittimo. Sono quindi domande a metà fra la storia e l’ attualità quelle che rivolgiamo all’ autore dello Statuto, il professor Gino Giugni che presiedette la Commissione di esperti incaricata nel ‘69 di elaborarne il testo dall’ allora ministro del Lavoro Giacomo Brodolini. Professor Giugni come nacque l’ idea dello Statuto? "Il primo a parlarne fu il leader della Cgil, Giuseppe Di Vittorio all’ inizio degli anni ‘ 50: disse semplicente che occorreva uno Statuto dei diritti dei lavoratori. L’ idea fu raccolta e in parte realizzata da Nenni molto più tardi, nel ‘66, con la legge sulla cosiddetta giusta causa. Tre anni dopo la riprese Brodolini". In corso d’ opera il "regista" dell’ operazione, ovvero il ministro del Lavoro, cambiò per via della morte del socialista Brodolini, che fu sostituito dal democristiano Carlo Donat Cattin. Che peso ebbe sulla legge l’avvicendamento fra due personaggi così diversi? "Molto rilevante. Donat Cattin si caratterizzò subito per una marcata propensione a sinistra, dovuta in gran parte al suo rancore verso la Fiat". Insomma Donat Cattin forzò il testo che la sua commissione aveva preparato? "Sì, anche se poi in Parlamento contribuì a correggere alcune forzature eccessivamente massimalistiche. Va comunque ricordato che mentre lavoravamo al disegno di legge eravamo nel pieno dell’ autunno caldo: nelle stesse stanze del ministero si trattava sul contratto dei metalmeccanici. A volte mi capitava di non sapere a quale tavolo mi trovavo". Senza l’ autunno caldo e senza Donat Cattin, lo Statuto avrebbe avuto una fisionomia diversa? "Non ho dubbi: molto diversa". I sindacati che ruolo ebbero? "Fortissimo sia nella fase preparatoria, sia nell’ iter parlamentare, a un certo punto non si sapeva più se certe norme appartenevano al contratto dei metalmeccanici, oppure alla legge". Pochi sanno che l’ approvazione dello Statuto avvenne col voto favorevole dei liberali e con l’astensione del Pci. Strano, no? "Già. L’ astensione del Pci fu una scelta incomprensibile, della quale peraltro si pentirono pochi mesi dopo. Quanto ai liberali, Malagodi disse che, in fondo, era una legge di libertà". Molto "in fondo", almeno per i tanti che in questi 30 anni hanno accusato quel sistema di regole e di garanzie di avere ingessato il sistema italiano, di aver favorito l’ assenteismo, di aver condannato al nanismo molte imprese. "E’ vero che ci fu un grande stacco fra il prima e il dopo. Ma allo Statuto furono imputate tante storture o eccessi di cui quella legge non è responsabile". Per esempio? "La sindacalizzazione del sistema del collocamento, l’ abuso della cassa integrazione, il pagamento dei primi tre giorni di malattia da parte delle aziende: sono il frutto di altre leggi o di norme introdotte nei contratti di lavoro. E poi allora era assolutamente imprevedibile il fenomeno dei cosiddetti "pretori d’ assalto" che cavalcarono la norma sul "comportamento antisindacale" del datore di lavoro". Conviene sul fatto che nel medio periodo la mobilità del lavoro crea più posti di quanti non ne distrugga? "Sì, è vero". E’ valsa la pena di fissare regole che non hanno favorito la flessibilità e che, con una serie di vincoli per le imprese con più di 15 dipendenti, hanno indotto le aziende a restare sotto questa soglia? "Ma non è vero che lo Statuto ha avuto questi effetti sul mercato del lavoro. Gli studi seri, non propagandistici, non indicano affatto che la legge del 70 abbia artificiosamente spinto le imprese a mantenersi nel confine dei 15 dipendenti. Peraltro, nella fase iniziale della stesura del disegno di legge, noi avevamo fissato lo spartiacque a 35 dipendenti". Di fronte all’ incertezza dei costi e la durata delle procedure di licenziamento, l’anno scorso il presidente del Consiglio Massimo D’ Alema aveva ipotizzato di accordare per due anni alle imprese sopra il 15 dipendenti la possibilità di licenziare che la legge consente a quelle sotto i 15. Lei era d’ accordo? "Veramente il primo a fare quella proposta fui io, ma non avendo alcun potere la cosa restò lì. Del resto anche D’ Alema si limitò a parlarne. Probabilmente se quella sperimentazione per 2- 3 anni avesse avuto corso, il referendum di domani sull’ art.18 non ci sarebbe stato". Le ripropongo una domanda che in questi anni le hanno rivolto infinite volte: lo rifarebbe? "Sono coerente con me stesso: sì, lo rifarei. Anche se non identico. Per esempio affidando le controversie di lavoro ad un arbitro anzichè ai tribunali si risolverebbero tanti problemi, creati non dallo Statuto, ma dalla patologia della giustizia italiana. Comunque a qualche modifica ho cominciato a pensare fin dal giorno dopo dell’ approvazione del provvedimento". Perchè mai? "Perchè nessuna legge è perfetta". • Da un’altra intervista a Giugni, del 10 luglio 1997* (Giovanni Valentini su Repubblica): «(…) il vero padre dello Statuto fu in realtà il ministro del Lavoro, Giacomo Brodolini: all’epoca, io ero soltanto il capo dell’ ufficio legislativo. Ricordo ancora che cosa mi disse, prima di partire per la Svizzera, dove morì in clinica: “Ti raccomando, fai in modo che sia davvero lo Statuto dei lavoratori e non diventi lo Statuto dei lavativi”». * In questi giorni Confindustria ha lanciato lo slogan «Libertà di licenziare», proponendo il ricorso al licenziamento in caso di esuberi strutturali nelle aziende. Gli industriali ricordano alle controparti che «c’ è bisogno di più flessibilità per aiutare l’ occupazione». "La libertà assoluta di licenziare non appartiene alla nostra cultura. Noi siamo un paese dell’ Europa continentale" risponde il presidente del Consiglio Romano Prodi. “Quanti padri per uno statuto” - articolo di Antonio Carioti sul Corriere del 13/5/2010 «Donat Cattin si battè per tutelare i lavoratori, il Pci si astenne» Allo statuto dei lavoratori approvato dal Parlamento quarant’ anni fa, nel maggio 1970, vengono di solito attribuiti due padri. Uno è il ministro del Lavoro Giacomo Brodolini, ex sindacalista del Psi, che si prodigò per far passare il provvedimento, ma morì nel luglio 1969, senza riuscire a vederlo diventare legge. L’ altro è il giurista Gino Giugni, anch’ egli socialista, cui si deve gran parte dell’ opera di elaborazione delle norme contenute nello statuto. Tuttavia la legge, che finalmente consentiva di tutelare in maniera concreta i diritti costituzionali dei dipendenti sui luoghi di lavoro, ebbe anche un terzo padre, quest’ ultimo di matrice cattolica: il democristiano Carlo Donat Cattin, che subentrò a Brodolini nella carica di ministro e condusse in porto lo statuto in una fase di tensioni fortissime, fra le tumultuose agitazioni dell’ autunno caldo sindacale e l’ esordio tragico del terrorismo stragista a piazza Fontana (12 dicembre 1969). Una paternità oggi sottolineata in piena sintonia dalla Fondazione Donat Cattin, che tiene un convegno sullo statuto dei lavoratori a Torino il 21 maggio, e dalla Cisl, che ha dedicato anche al ricordo di Donat Cattin (ritratto in foto nell’ invito ufficiale) il suo incontro di commemorazione dell’ anniversario della legge, in programma a Roma il 20 maggio. Da notare che la Cgil e la Fondazione Di Vittorio organizzano invece nella capitale un altro convegno, sempre il 20 maggio, in cui si sottolinea piuttosto il ruolo di Brodolini. Sembra quasi che anche la memoria storica rifletta le difficoltà dei rapporti tra i due maggiori sindacati. Claudio Donat Cattin, figlio del ministro (scomparso nel 1991) e presidente della fondazione a lui intitolata, tiene però ad evitare equivoci: «Sarebbe assurdo contrapporre mio padre a Brodolini. Al contrario il grande merito di Carlo Donat Cattin, che finora non gli è stato riconosciuto a sufficienza, fu quello di aver proseguito senza tentennamenti sulla via tracciata dal suo predecessore, affrontando un dibattito parlamentare non facile. Anche se oggi alcuni aspetti dello statuto possono apparire superati, nel 1970 fu un fatto epocale, che garantì la dignità dei lavoratori». Non manca però nelle sue parole un accenno polemico: «Va ricordato che all’ epoca Pci e Cgil erano molto critici verso l’ ipotesi di disciplinare per legge alcuni aspetti dei rapporti tra le parti sociali, tant’ è vero che in Parlamento sullo statuto i comunisti si astennero, come i missini, mentre non solo i partiti del centrosinistra, ma anche i liberali votarono a favore». In effetti sull’ argomento molti a sinistra cambiarono idea dopo l’ entrata in vigore delle nuove norme: per esempio Fausto Bertinotti, che pure con la Fondazione Camera dei deputati (di cui è presidente) terrà un altro convegno sullo statuto in giugno, ha ammesso con franchezza di averlo all’ origine avversato, in una lunga conversazione con lo storico Andrea Ricciardi pubblicata nel 2009 sulla rivista «Il Ponte». Proprio Ricciardi porta la testimonianza di Giugni (morto nell’ ottobre scorso), del quale ha curato il libro La memoria di un riformista (Il Mulino): «Gino mi disse che aveva apprezzato la continuità assoluta della linea di Donat Cattin rispetto all’ impostazione di Brodolini. Quanto all’ astensione del Pci, secondo Giugni fu dovuta a ragioni politiche di ostilità al centrosinistra, mentre in alcuni settori della Cgil le critiche allo statuto derivavano sia dal fatto, su cui insisteva Vittorio Foa, che dall’ applicazione erano escluse le imprese con meno di 15 dipendenti, sia dall’ idea movimentista che il conflitto sociale non si possa regolare per legge senza infliggere una ferita all’ autonomia di classe del ceto operaio». Teorie estremiste su cui si sofferma anche Adolfo Pepe, storico della fondazione Di Vittorio e relatore al convegno della Cgil: «Specialmente nel Psiup e nella sinistra extraparlamentare, molti ritenevano che i rapporti in fabbrica si dovessero lasciare alla pura conflittualità, senza introdurre vincoli di legge. Ma il Pci si astenne soprattutto per via della clausola che escludeva dalla disciplina dello statuto le piccole aziende, anche se va ricordato che Bruno Trentin, in una ricostruzione successiva, accusò i comunisti di aver fatto prevalere il calcolo politico sull’ interesse dei lavoratori, tanto più che una legge come lo statuto era stata invocata dal leader storico della Cgil, Giuseppe Di Vittorio, già nel lontano 1952». E il ruolo di Donat Cattin? «Fu senza dubbio importante - risponde Pepe - per due ragioni. Da una parte il ministro democristiano difese con fermezza l’ eredità di Brodolini. Dall’ altra insistette su un punto cruciale, valido ancora oggi: la necessità di attuare i principi costituzionali nelle fabbriche, dove fino a quel momento erano rimasti lettera morta». Le battaglie fallite sull’articolo 18 Enrico Marro sul Corriere del 28/10/2011 riassume la vicenda del 2002 e quella del 2009. Sembra di rivedere il film del 2001. Tutto cominciò il 20 agosto con un’ intervista di Dario Di Vico all’allora ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano, pubblicata dal Corriere della Sera . L’economista di Forza Italia suggeriva di modificare l’articolo 18 dando la possibilità alle imprese, ma solo sulle future assunzioni, di licenziare i lavoratori per motivi economici, dietro indennizzo. Così, secondo il ministro, si sarebbero incentivate le assunzioni dei giovani. Dopo tre mesi, il governo, su proposta dell’allora ministro del Lavoro Roberto Maroni, approvò il disegno di legge delega 848, che prevedeva la sospensione delle tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in tre casi: aziende che escono dal nero; che, assumendo, superano i 15 dipendenti; che stabilizzano i contratti a termine. La sospensione era sperimentale per 4 anni. Anche allora la reazione dei sindacati fu dura: tutti contrari. Favorevolissima, invece, la Confindustria di Antonio D’Amato. Dopo un paio di scioperi, a sorpresa, il fronte sindacale si spaccò: Maroni e l’allora sottosegretario, Maurizio Sacconi, proposero una trattativa, la Cisl di Pezzotta e la Uil di Angeletti, dopo diversi incontri segreti, accettarono, la Cgil no e il 23 marzo Sergio Cofferati guidò una grandissima manifestazione di protesta a Roma, con comizio finale al Circo Massimo. Che portò a una mezza ritirata del governo, col trasferimento della parte di delega sull’articolo 18 in un disegno di legge, l’848 bis, che non verrà mai approvato. Una vittoria a difesa di un diritto inviolabile dei lavoratori, secondo la Cgil. Un’opportunità persa, secondo gli altri. Fu una battaglia campale, nonostante, a ben vedere, l’articolo 18 riguardi sì e no la metà dei lavoratori italiani, quelli delle aziende con più di 15 dipendenti. Che sono pochissime, come ci ha ricordato proprio ieri l’Istat. Su un totale di 4,4 milioni di imprese, infatti, ben 4,1 hanno meno di 10 dipendenti per un totale di 8 milioni di addetti e altre 145 mila stanno tra i 10 e i 20 lavoratori con 1,8 milioni di dipendenti. Nelle piccole l’articolo 18 non vale e si può licenziare indennizzando il lavoratore. Nel 2009, comunque, sette anni dopo la battaglia del 2002, ancora un governo Berlusconi ha provato a intervenire sui licenziamenti, questa volta senza modificare direttamente l’articolo 18. Lo strumento è il «collegato lavoro» alla Finanziaria, che al termine di un lunghissimo iter parlamentare ingloba anche la "clausola compromissoria", con cui datore di lavoro e dipendente, all’atto dell’assunzione, si impegnano a demandare a un arbitro privato, anziché al giudice, tutte le controversie, licenziamenti inclusi. Ma questa volta è Giorgio Napolitano a intervenire, rinviando la legge alle Camere con un messaggio. Il lavoratore che deve essere assunto, osserva il presidente della Repubblica, è in una condizione di «massima debolezza» tale da indurlo ad accettare la clausola compromissoria, e questo non va bene. A Sacconi, questa volta ministro, non resta che togliere dalla clausola i licenziamenti. L’articolo 18, ancora una volta, è salvo. Ma il ministro del Welfare, di lì a poco, presentando il progetto di «Statuto dei lavori», torna alla carica con un approccio morbido, invitando imprese e sindacati a discutere se sia il caso o meno di modificare la disciplina dei licenziamenti. Il 12 luglio il Consiglio europeo, nella raccomandazione sul Programma italiano di stabilità 2011-14, critica il dualismo del mercato del lavoro: anziani troppo protetti, con i licenziamenti «soggetti a norme rigorose e procedure onerose», l’articolo 18, mentre i giovani sono senza tutele». Nel decreto di Ferragosto Sacconi inserisce il contestato articolo 8 che autorizza intese aziendali anche in deroga all’articolo 18. E infine, l’altro ieri, la lettera del governo all’Ue con l’impegno a rivedere le norme sui licenziamenti per motivi economici, mentre il nuovo governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, parlava di «accentuato dualismo del nostro mercato del lavoro». Come finirà? Intanto va osservato che, al di là della levata di scudi, il fronte sindacale è gia diviso, con Cisl e Uil che non pensano a iniziative con la Cgil e, comunque, prima di decidere, vogliono vedere che cosa proporrà Sacconi quando aprirà la trattativa. Uno spiraglio per discutere potrebbe anche esserci, se non fosse che il governo è ormai logoro e, con le pesanti manovre estive, in particolare sul pubblico impiego, ha compromesso il dialogo anche con i sindacati moderati. Articolo 18: mesi di polemiche e di scioperi. Per nulla Un altro riassunto, di Sergio Rizzo questa volta, più vicino ai fatti (l’articolo è del 27/9/2004). Quando un bel giorno Savino Pezzotta disse che firmando il Patto per l’Italia la Cisl e la Uil avevano in realtà salvato le garanzie dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ci fu chi lo prese per matto. Ma oggi, a quasi 27 mesi di distanza, anche i più critici di quell’accordo devono riconoscere che forse non aveva tutti i torti. Mentre il tempo che manca alla fine della legislatura si assottiglia sempre più, la proposta di legge del governo che avrebbe dovuto incrinare il tabù del diritto al reintegro nel posto di lavoro per chi viene licenziato senza giusta causa, in vigore dal 1970 per le imprese con più di 15 dipendenti, è sepolta al Senato. Va su e giù per le varie commissioni ormai da oltre un anno e mezzo senza costrutto. Adesso il governo si è detto addirittura disponibile ad accogliere «opinioni comuni» delle parti sociali che hanno sottoscritto il Patto per l’Italia. Segno che sulle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è forse calato il sipario. Definitivamente e clamorosamente. L’offensiva era scattata pochi mesi dopo l’insediamento del governo di Silvio Berlusconi. Era stato il ministro delle Attività produttive Antonio Marzano, in una intervista al Corriere, a indicare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori fra i «disincentivi a crescere», a suo parere responsabili del nanismo delle imprese italiane. Intenzionato a dare una svolta a questo stato di cose per portare il tasso d’occupazione dell’Italia in linea con quelli degli altri Paesi europei, l’esecutivo ne fece quindi il pilastro della riforma del mercato del lavoro. Insieme alla Confindustria di Antonio D’Amato, il governo avviò un durissimo braccio di ferro con i sindacati. Cominciò alla fine del 2001 e fu l’inizio di una fase di scontro sociale senza precedenti. Il sindacato si spaccò: la Cgil da una parte, Cisl e Uil dall’altra. Le statistiche registrarono una impennata delle ore perdute per scioperi. Si spaccò anche la Confindustria, con le grandi imprese contrarie al muro contro muro con la Cgil. Tutti eventi destinati però a passare decisamente in secondo piano rispetto al fatto più drammatico: l’assassinio, compiuto dalle Brigate Rosse a Bologna la sera del 19 marzo 2002, del giuslavorista Marco Biagi, consulente del governo e autore (con altri) di quel Libro Bianco che sarebbe stato la base della riforma. Tutto sembrò risolto il 5 luglio del 2002, con la firma del Patto per l’Italia, che non venne siglato dalla Cgil di Sergio Cofferati. Passaggio decisivo per quell’accordo era stato lo stralcio, dal disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro, delle norme sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in base alle quali il diritto al reintegro nelle imprese con più di 15 dipendenti sarebbe stato sospeso, ma soltanto per i neoassunti, per un periodo di tempo sperimentale. A questa disposizione il governo attribuiva grande importanza, ritenendo l’allentamento di quel vincolo uno stimolo decisivo alla crescita dimensionale delle aziende. Considerava inoltre necessaria una sua rapidissima approvazione, perché ci fosse il tempo sufficiente per farne apprezzare gli effetti sull’occupazione prima delle prossime elezioni politiche. Le norme sull’articolo 18 vennero collocate in un disegno di legge apposito, nel quale trovò posto anche la riforma dell’indennità di disoccupazione. Classificato come 848 bis, avrebbe dovuto marciare insieme all’848, cioè alla legge delega sul mercato del lavoro. Ma più che marciare, sembrò subito «marcire», per usare un’espressione dell’ex ministro del Lavoro e senatore della Margherita Tiziano Treu. Il quale aveva mangiato la foglia già nell’ottobre del 2002. «Il governo non sembra particolarmente determinato», sentenziò. Ironizzando: «Se pensiamo alle nottate che ci fa fare per la Cirami...». Del resto la legge che consente all’imputato di ricorrere al legittimo sospetto per ricusare i giudici (approvata mentre si celebrava il processo Imi-Sir-Lodo Mondadori che vedeva coinvolto il deputato di Forza Italia Cesare Previti), non è stato certamente il solo provvedimento a sorpassare la riforma dell’articolo 18. Per esempio, mentre l’848 bis transitava stancamente in qualche commissione del Senato per poi tornare nel cassetto, il governo si impegnava allo spasimo per la legge sull’emittenza televisiva. E da un anno tutte le attenzioni sono concentrate su un controverso progetto di federalismo. In tutto questo tempo, forse l’unico che ha continuato a crederci davvero è stato Maurizio Sacconi, sottosegretario al Welfare molto legato a Marco Biagi, che si è battuto a fondo per far decollare la riforma del mercato del lavoro, la prima del governo Berlusconi. Subito dopo lo stralcio, si disse fiducioso sulla possibilità di varare l’848 bis entro la fine del 2002. Poi auspicò la sua approvazione insieme alla delega sul mercato del lavoro. Quindi affermò di essere convinto che il provvedimento, pur sommerso da emendamenti, avrebbe potuto vedere la luce subito dopo la finanziaria 2004. Ma non è successo niente. Nell’ordine del giorno dei lavori l’848 bis è sempre finito in fondo. Qualche mese dopo Maroni ha dichiarato: «Il fatto che l’articolo 18 sia fermo in Parlamento non significa che è lì perché dimenticato». Era evidentemente una frase di circostanza. Ora il governo ha annunciato un pacchetto di misure per «dare una scossa» all’economia. Ma delle modifiche all’articolo 18, che avrebbero dovuto mettere il turbo all’occupazione, non si parla più. Articolo 18, ondata di scioperi all’inizio del 2002 Lo scontro sull’articolo 18 (licenziamenti) ha causato un’impennata delle ore di sciopero come non accadeva dal ‘94, otto anni fa, quando c’era il primo governo guidato da Silvio Berlusconi. Tra gennaio e febbraio, ha segnalato ieri l’Istat, le ore non lavorate per scioperi sono state pari a 3,7 milioni, con un incremento del 1.450% rispetto allo stesso periodo del 2001. Questo dato è dovuto, per la quasi totalità, a vertenze estranee al rapporto di lavoro. Ben 3,2 milioni di ore di sciopero (pari all’87%) sono in pratica dovuti al conflitto tra sindacati e governo sulle deleghe (lavoro e pensioni). [Cds 30/3/2002] Ichino sul Corriere del 30/5/2002 Paradossalmente, le iniziative di Rifondazione e Cgil, con la loro logica massimalista ma stringente, finiscono col mettere a nudo l’errore insito nel fare dell’articolo 18, così com’è, un diritto di libertà e dignità sacro e intangibile: se fosse davvero sacro e intangibile, sarebbe insensato rifiutare di estenderlo a quei 5 milioni di lavoratori che oggi ne sono esclusi; se invece si ritiene - come Ds e Margherita, assai più ragionevolmente, mostrano di ritenere - che esso non possa essere esteso a quei 5 milioni, questo significa che non è un diritto sacro e intangibile.