Paolo Bernasconi, Italia Oggi 9/12/2011, 9 dicembre 2011
BANCHE SVIZZERE SOTTO ASSEDIO. E STAVOLTA SI FA SUL SERIO
Mentre Sarkozy, a Cannes, ha sparato sulla Svizzera, dagli Usa è partita un’altra bordata rogatoriale, stavolta contro clienti del Credit Suisse. Ma andiamo con ordine.
Scambio automatico delle informazioni fiscali: questa rimane la Terra Promessa del G20. Ecco scoperto cosa stava dietro la velenosa dichiarazione anti-Svizzera di Sarkozy espressa in chiusura dell’ultimo vertice di Cannes.
L’iperdinamico Comitato fiscale dell’Ocse, sull’onda dei successi conseguiti dopo il vertice del G20 di Londra del 2 aprile 2009, ha resuscitato l’ormai vetusta Convenzione internazionale sulla cooperazione fiscale del 1988; l’ha migliorata e rafforzata grazie ad un Protocollo di emendamento del 27 maggio 2010 (in vigore dal 1° giugno 2011), e ha sottoposto il tutto agli Stati membri del G20: così, a Cannes, sono già state raccolte le adesioni di 21 Paesi, capitanati dagli Stati Uniti, che rimangono la locomotiva della lotta mondiale all’evasione fiscale.
Si capisce pertanto la reazione negativa nei confronti della strada alternativa che il Consiglio federale svizzero e le banche svizzere hanno aperto e stanno percorrendo grazie agli Accordi fiscali di nuova generazione con la Germania e con l’Inghilterra firmati il mese scorso. Una strada alternativa che merita di essere approfondita anche nei rapporti con altri Stati, specialmente perché sembra poter rappresentare l’ultimo baluardo a protezione del segreto bancario svizzero al prossimo vertice del G20 già previsto per il 2012, nonché in vista dell’imminente revisione dell’Accordo sull’euroritenuta fra la Svizzera e i Paesi dell’Unione europea.
Per questo motivo sembra accettabile anche la facilitazione prevista a favore delle Autorità fiscali tedesche ed inglesi nel senso di poter presentare, fino a 900 domande nel primo triennio per la Germania, e fino a circa 500 domande all’anno nel primo biennio per l’Inghilterra, di tipo facilitato, rimanendo però sempre esclusa ogni forma di ricerca indiscriminata di informazioni. Questa potrebbe infatti rappresentare l’alternativa agli sforzi, ancora una volta condotti principalmente da parte degli Stati Uniti, per ottenere una strada preferenziale all’accesso di informazioni di carattere bancario. Gli Usa vogliono ottenere informazioni anche senza dover fornire il nominativo del contribuente oggetto di un’indagine fiscale statunitense, ma bastando soltanto, come già avvenne all’epoca del famigerato Accordo fiscale del 19 agosto 2009 riguardanti i clienti statunitensi di Ubs, indicare gli schemi fraudolenti oppure elusivi nei quali sarebbero stati coinvolti clienti-contribuenti non ancora identificati con il proprio nome e cognome. Come si vede, per la diplomazia federale e per le banche svizzere sono passati i tempi d’oro: oggi tutte le strade sono irte di ostacoli. E intanto, centinaia di clienti si affollano alla ricerca di consulenza per valutare i rischi connessi alle diverse imminenti alternative. Ma la consulenza si è rarefatta: infatti, parecchie banche adottano oggi una condotta molto prudente e quindi i loro consulenti alla clientela sono autorizzati soltanto a fornire informazioni tecniche sul funzionamento dell’Accordo. Non sono però autorizzati a fornire consulenza riguardo ad alternative più o meno manifestamente elusive. Questo è l’atteggiamento attuale di banche che intendono gestire in modo prudente il proprio rischio legale aziendale. Anzi, qualche banca ha addirittura congelato il conto di clienti tedeschi che avevano dato istruzioni di trasferire tutti i propri averi a favore di una filiale bancaria offshore. Lo spauracchio è previsto esplicitamente dall’Accordo fiscale con la Germania (art. 32) e dall’Accordo fiscale con l’Inghilterra (art. 33), laddove si minaccia alla banca svizzera il rischio di pagare le imposte dovute dal contribuente qualora questi sia riuscito a sottrarsi al pagamento grazie a strutture elusive messe a disposizione dalla banca svizzera.
I due Accordi devono ora soddisfare l’analisi di Bruxelles, preoccupata specialmente dal fatto che il pagamento alla fonte costituisce sanatoria non soltanto riguardo alle imposte dirette ma anche per le imposte di successione e, per di più, per l’Iva. La decisione dell’Unione europea potrebbe essere considerata negativamente alla luce dell’entrata in vigore della versione riveduta e corretta dell’Accordo sull’euroritenuta, in vigore tra la Svizzera e i 27 Paesi membri dell’Unione europea dal 1° giugno 2005. Non saranno più ammesse le scappatoie mediante società di sede offshore, fondazioni, trust e polizze di assicurazione. Saranno risparmiati solamente fondazioni e trust irrevocabili e discrezionali.
Ma anche l’Ocse potrebbe far sentire la propria opinione contraria, sotto la pressione degli Usa che non intendono rinunciare agli effetti benefici, per il fisco americano, della battaglia condotta vittoriosamente contro l’Ubs: ecco infatti che, dopo avere avviato un procedimento contro il Credit Suisse nell’agosto scorso, il 2 novembre il fisco americano incalza il fisco svizzero con una rogatoria riguardante numerosi clienti del Credit Suisse. Il loro dilemma è complesso: possono presentare un’autodenuncia al fisco americano, a condizioni molto più pesanti, però, rispetto ai programmi di autodenuncia degli anni scorsi, oppure possono opporsi mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale svizzero. Oppure possono rinunciare all’opposizione e lasciare partire le informazioni destinate al fisco americano per poter chiudere definitivamente la partita. Infatti, in caso di opposizione e di insuccesso, si corre il rischio che il fisco americano fra un anno o due possa ritornare alla carica, se il credito fiscale non si sarà nel frattempo prescritto, utilizzando uno strumento molto più incisivo, ossia il testo riveduto della clausola sullo scambio di informazioni prevista dalla Convenzione di doppia imposizione fra gli Usa e la Svizzera che risale al 1996. Ma non esiste una soluzione uniforme: i fattori decisionali sono numerosi e variati a seconda che il contribuente fiscale statunitense, anche soltanto titolare di una green card, risieda ancora negli Stati Uniti oppure disponga o meno di valori patrimoniali sul territorio statunitense sui quali il fisco Usa potrebbe soddisfare il proprio credito fiscale. In occasione del G20 del 2 aprile 2009 a Londra venne annunciata la Global war against tax evasion. Per decenni si è scherzato, stavolta si fa’ sul serio.