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 2011  dicembre 09 Venerdì calendario

LA GUIDA PRATICA ALLA MANOVRA

001DDD

LA RELAZIONE TECNICA

Dal reddito si sconta l’Irap relativa al costo del personale

Titolo I – Sviluppo ed equità
Articolo 1 – Aiuto alla crescita economica (Ace)


Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, si propone un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. Anticipando quanto previsto dalla bozza di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale la norma qui proposta introduce una riduzione del prelievo Ires commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva.

La misura prevede di escludere dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio eagli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello cosiddetto Ace (Allowance for Corporate Equity). Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa in oggetto è stata effettuata una specifica simulazione pluriennale, per valutare l’andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di incentivo strutturale della norma. In sintesi l’iter logico-sistematico seguito è il seguente: (...)

• l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio applicata all’incremento di capitale proprio è pari al 3%;
• la deduzione può arrivare ad annullare il reddito imponibile;(...)
• come accennato, per i periodi di imposta successivi al primo
l’incremento di capitale proprio è - come era per la Dit - calcolato rispetto al corrispondente valore esistente al 1° gennaio del primo esercizio: per le nuove società, inoltre, rileva l’intero capitale proprio;
• questo regime di favore si applica anche nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, commisurando il rendimento nozionale dell’incremento netto del capitale proprio al reddito da imputare al consolidato (...).

Articolo 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

La disposizione prevede, al comma 1, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determina ai sensi degli articoli 5,5-bis, 6,7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

Al comma 2 si prevede che all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;

b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. (...)

Articolo 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento del fondo di garanzia

Il comma 1 novella il comma 4 dell’articolo 32 della legge di stabilità 2012, introducendo la lettera o), con la quale si prevede l’esclusione dal computo delle spese finali delle Regioni, valido ai fini del patto di stabilità, nei limiti dell’importo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,2013 e 2014, delle spese sostenute dalle Regioni a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei.

L’esecuzione, finalizzata ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall’Unione Europea per il periodo 2007/2013, riguarda, in particolare, le spese sostenute dalle Regioni a valere sulle risorse regionali, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 183/1987. Attraverso tale norma si realizza un’accelerazione delle spese che le amministrazioni titolari dei programmi comunitari sono tenute ad effettuare e certificare alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie, garantendo così un significativo miglioramento delle capacita di tiraggio dei fondi strutturali a disposizione nel triennio 2012/2014.

Con il comma 2 viene istituito nel bilancio di previsione del Mef il "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo" con una per il triennio 2012- 2014 in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro, ripartita tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, recati dalla costituzione del predetto tondo, sono compensati con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento in esame. Il comma 4 prevede l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), delta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per400 milioni di euro annui periltriennio2012-2014. I relativi effetti negativi sui saldi sono coperti con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49. Il comma 5 prevede il versamento al bilancio dello Stato dell’importo di 150 milioni di euro per l’anno 2012 e per l’anno 2013 rinveniente dalle disponibilità del cc di tesoreria ex articolo 7, comma 2-bis, del Digs n. 143/1998 per essere riassegnato al fondo ex articolo 3 della legge n. 295/1973 per finalità connesse al credito all’export. Il relativo effetto negativo in termini di fabbisogno netto è compensato con utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal decreto in esame.

Articolo 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali Agevolazioni tributarie per riqualificazione energetica per il 2012

La norma in esame prevede la proroga per l’anno 2012 delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), relative ad agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, con un richiamo alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Le detrazioni in oggetto, spettanti nella misura del 55% della spesa, devono quindi essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. La legislazione vigente prevede tale agevolazione fino al 31 dicembre 2011. Le spese oggetto di agevolazione fiscale contenute netta proposta normativa sono già parte integrante del più ampio "pacchetto" di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. La legislazione vigente prevede, fino al 31 dicembre 2012, la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali. (...)

Agevolazioni tributarie per recupero del patrimonio edilizio dal 2013

La norma in esame prevede una modifica del Tuir tramite la quale si dispone una detrazione di una quota
pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio e per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per immobile; la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La norma decorre dall’anno 2013 est applica:
• alle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari di proprietà dei contribuenti;
• alle spese sostenute per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta ai successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari; la spesa massima è prevista in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. La legislazione vigente prevede fino al 31 dicembre 2012 analoghe detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio. (...)

Articolo 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate

La disposizione prevede l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per espressa previsione, tali istituti continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dei comparti sicurezza difesa e soccorso pubblico. La previsione realizza economie quantificabili solo a consuntivo atteso che l’esclusione esplicita di alcune categorie di personale nonché la necessaria gradualità delle modalità di applicazione (...)

Dta trasformate in crediti, si ampliano le possibilità

Titolo II - Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

• Partecipazione italiana a banche e fondi

La disposizione di cui al comma 1 concerne la ratifica di due modifiche all’accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo derivanti dalle risoluzioni del Consiglio dei Governatori della Banca n. 137 e 138 del 30 settembre 2011, volte a

i) estendere il mandato geografico della Bers ai Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale;

ii) estendere l’uso dei fondi speciali ai "potenziali Paesi di operazione", individuati dal Consiglio dei Governatori della Bers, previo esame di ciascun Paese per verificare che lo stesso sia impegnato nell’attuazione dei principi di democrazia e di economia di mercato, coerentemente con il mandato politico della Bers. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività conseguenti a tali modifiche saranno realizzate con risorse proprie della Banca o con fondi di donatori erogati su base volontaria. La norma al comma 2 autorizza la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014 in relazione alla partecipazione a banche e fondi internazionali. Alla copertura si provvede con corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al comma 3 è previsto il finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche multilaterali di sviluppo (Bms), utilizzando una quota delle risorse disponibili conto corrente di tesoreria n. 20013, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto a 226 milioni di euro complessivi, per essere riassegnati nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, nella categoria XXXI della spesa, per gli aumenti di capitale in Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo e Banca di Sviluppo dei Caraibi. La disposizione non reca effetti negativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di acquisizioni di attività finanziarie (partecipazioni al capitale dei suddetti Istituti internazionali).

Articolo 8 - Misure per la stabilità del sistema creditizio

Al comma 4 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui peri il periodo 2012-2016 per assicurare stabilità al sistema creditizio, mediante concessione di garanzie statali sui debiti bancari. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal procedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per assicurare l’integrale utilizzo delle risorse tenuto conto dei potenziali rischi, valutati in misura prudenziale nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in caso di attivazione delle suddette garanzie. Tale appostazione è volta essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sul fondo di riserva per le spese obbligatorie, nell’eventualità dell’escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l’ordinaria gestione del fondo stesso ed esplica i suoi effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare. Per quanto sopra esposto, solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto al suddetto importo stimato, si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva in parola. Pertanto, ai sensi dell’articolo 31 della legge 196/2009,tale garanzia è inclusa nell’apposito elenco allegato allo stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, gravando, in caso di attivazione, sul capitolo 7407/Economia. Infine, al comma 35, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, un ulteriore garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Al riguardo, tenuto anche conto di quanto già previsto in occasione dell’introduzione di un analogo intervento all’articolo 3, comma 2 del decreto legge 155 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2008, agli eventuali oneri si potrà provvedere nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al predetto comma 4 dell’articolo in esame.

Articolo 9 – Imposte differite attive

La proposta normativa amplia l’ambito di applicazione della norma originaria. Infatti, in primo luogo, la lettera b) introduce il comma 56-bis detl’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, consentendo la trasformazione e Dta in crediti d’imposta anche reltivamente alle perdite fiscali derivanti dalla deduzione dei componenti negativi di reddito rappresentati dalle svalutazioni di crediti effettuate in esercizi precedenti e ripresi a tassazione per effetto dell’articolo 106 del Tuir, nonché dalle quote correlate all’avviamento e alle altre attività immateriali deducibili in più periodi d’imposta. In proposito, si ricorda che la ratto della norma originaria muoveva dalla necessità di ridurre il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei dipendente da regimi fiscali meno favorevoli, quali, ad esempio, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione. Al fine di perseguire tale obiettivo, la norma vigente consente, nei limiti del rapporto tra le perdite d’esercizio e la somma del capitale sociale e delle riserve, la trasformazione delle Dta iscritte in crediti d’imposta.
La modifica proposta riguarda le fasi successive a quella in cui si è verificata
la ripresa a tassazione dei componenti negativi non dedotti e l’iscrizione delle Dta. Sembrano, cioè, interessati i periodi imposta in cui si determinano maggiori perdite fiscali (e non di esercizio) per effetto delle variazioni in diminuzione correlate alle quote non dedotte nel primo esercizio di iscrizione dei componenti negativi. In tal modo, si integra significativamente la fattispecie originariamente prevista. Sempre in ordine all’ampliamento del campo di applicazione della disciplina, la stessa si estende anche alle società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. In ordine all’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle Dta, la proposta amplia le possibilità di utilizzo dello stesso, compreso il rimborso, alfine di migliorarne la liquidità. Con riguardo agli effetti finanziari, si osserva che:
• per quanto concerne la redditività futura delle banche, in via prudenziale, in sede di relazione tecnica originaria, è stata ipotizzata una redditività futura "piena", vale a dire si è assunto, negli esercizi successivi, "un pieno utilizzo del credito in compensazione in ogni esercizio";
• quanto esposto vale, altresì, nel caso di sostituzione della cessione del credito di imposta ed anche per la nuova previsione - residuale - di cui al comma 57, di rimborsabilità del credito che eventualmente residui dopo le compensazioni: la stima di perdita di gettito è pertanto "comprensiva" di tali situazioni residuali;
• nella stima originaria non è stata effettuata alcuna esclusione in termini soggettivi nella fase di elaborazione delle dichiarazioni relativamente a situazioni di liquidazione volontaria o, comunque, di periodo di imposta non "normale", di cui al nuovo comma 56-bis;
• per quanto concerne, infine, la fattispecie di cui al comma 56, che consente la trasformazione delle Dta in crediti di imposta anche nel caso di perdita fiscale con utile di esercizio, è stata effettuata una specifica elaborazione sui medesimi dati utilizzati in sede di relazione tecnica originaria. Al riguardo, è risultato, da Unico2009-Società di capitali che nessun soggetto interessato alla trasformazione delle Dta in crediti di imposta, si trova in tale situazione (utile civilistico e perdita fiscale): tuttavia, non essendo possibile escludere in futuro tale eventualità, esplicitamente prevista dalla proposta normativa in esame, si ritiene opportuno evidenziare un rischio di ulteriore perdita di gettito stimabile, prudenzialmente, in circa 7 milioni di euro (corrispondente al 5% circa dell’onere complessivo stimato nella relazione tecnica originaria -141 min) su base annua, dal 2012.
Dalle amministrazioni pagamenti solo telematici

Articolo 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza

La norma istituisce un nuovo regime semplificato e agevolato, opzionale, per i contribuenti persone fisiche e società di persone. Le disposizioni in essa contenute propongono in concreto l’attuazione di semplificazioni di tipo amministrativo, e l’assistenza negli adempimenti fiscali da parte dell’amministrazione finanziaria condizionando i benefici all’invio telematico di documenti all’amministrazione stessa e all’effettuazione dei pagamenti per importi superiori ai mille euro mediante assegni non trasferibili, bonifici e moneta elettronica. Tali disposizioni appaiono quindi di natura agevolati va dal punto di vista delle attività amministrative o prettamente procedurali e pertanto non comportano effetti di variazione di gettito. La norma stabilisce inoltre, ad esclusione di coloro che esercitano attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, il beneficio di determinazione del reddito Irpef secondo il criterio di cassa e l’esonero dalla predisposizione delle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini Iva.

Articolo 11 – Emersione di base imponibile

Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle in frazioni al divieto di
uso del contante

La norma proposta dispone l’obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di uso del contante, di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre che al ministero dell’Economia e delle finanze anche all’agenzia delle Entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.(...)

Modifica delle disposizioni in materia di partecipazione dei comuni all’accertamento

La norma interviene sulle norme istitutive dei consigli tributar! presso i comuni, e ne dispone l’abrogazione. In particolare abroga i commi 2,2-bis e 3 del decreto legge n. 78/2010 e l’articolo 1, comma 12-quarter del decreto legge n. 138/2011; inoltre apporta alcune modifiche all’articolo
44 del DPRn. 600/1973 alfine di assicurare il raccordo normativo con le abrogazioni operate. (...)

Articolo 12 – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante

La disposizione interviene sull’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante alcune limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare la norma riduce il limite perla tracciabilità dei pagamenti da euro 2.500 ad euro 1.000. La misura persegue la finalità di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti nonché a favorire l’emersione di base imponibile. L’intervento garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell’evasione fiscale. (...)| Inoltre, la disposizione stabilisce che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici e che i relativi pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Altresì dispone che lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a 500 euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. Infine, per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. La misura ha lo scopo di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e si inquadra nel processo di profonda riforma del settore pubblico basata sulla digitalizzazione degli enti della Pa.(...)

L’imposta extra per lo scudo anche per le attività dismesse

Articolo 13 – Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria

L’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili (articolo 8, comma 1). Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce che il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili (...) ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal presente articolato normativo. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, con esclusione di A/IO e C2, C6, C7;

b) 140 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4, C5;

e) 80 peri fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/IO;

d) 60 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D;

e) 55 peri fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/l.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale (...) possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali. L’aliquota è ridotta alto 0,2% per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1 per cento. (...) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (...). I comuni possono stabilire che l’importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. (...)
La disposizione prevede l’incremento della dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di
Cui all’articolo 49.

Articolo 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

La norma introduce una serie di disposizioni volte all’istituzione, a decorrere dal l’gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni. Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi ala gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Il tributo comunale è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla tariffa così determinata (comma 13) si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato. (...) I commi da 15 a 21 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, che sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. Tali agevolazioni si applicano anche alla maggiorazione prevista peri servizi indivisibili. (...) I commi da 33 a 44 disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni.(...)

Articolo 15 – Disposizioni in materia di accise

L’articolo prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l’aumento delle aliquote delle accise di cui all’allegato I del Tua. n. 504/1995, relative ai carburanti per autotrazione, fissate nelle seguenti misure :
a) benzina e benzina senza piombo:
euro 704,20 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante:
euro 593,20 per mille litri;

e) gas di petrolio liquefatti usati come carburante:
euro 267,77 per mille chilogrammi;

d) gas naturale per autotrazione:
euro 0,00331.

Il comma 2 fissa le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio con decorrenza dall’anno 2013 rispettivamente in euro 704,70 per mille litri e in euro 593,70 per mille litri, per tener conto degli incrementi già disposti peri suddetti prodotti con precedente norma (aumento di 0,50/1000 litri previsto dall’articolo 34, comma 4, lettera b legge 183/2011).
(...)

Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei Addizionale bollo auto >185KW

La norma prevede che, a partire dal 2012, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un’addizionale erariale da versare all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 20,00 euro per ogni KW eccedente i 185. (...)

Diritti di stazionamento per le imbarcazioni da diporto
La norma prevede che dal 1 ° gennaio 2012 le navi ed imbarcazioni da diporto nazionali ed estere, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa (...) Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. (...) L’applicazione della tassa comporta il pagamento su base annuale di 1.825 euro per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m; 2.920 euro per le imbarcazioni da 12,01 a 14 m; 3.650 euro per le imbarcazioni da 14,01 a 17 m; 10.950 euro per le imbarcazioni da 17,01 a 24 m, 32.850 euro per le imbarcazioni da 4,01 a 34 m, 75.555 euro per le imbarcazioni da 34,01 a 44 m, 135.780 euro per le imbarcazioni da 44,01 a 54 m, 190.165 euro per le imbarcazioni da 54,01 a 64
m, 256.595 euro oltre i 64 m. (...)

Tassazione aeromobili privati
Alfine di stimare gli effetti di gettito conseguenti l’introduzione della normativa proposta, la fonte dei dati utilizzata è costituita dall’archivio delle comunicazioni all’anagrafe Tributaria trasmesse dal Registro aeronautico nazionale e dai registri delle circoscrizioni aeroportuali (...).

Articolo 17 - Canone Rai

Si stabilisce l’obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione. (...)

Articolo 18 – Clausola di salvaguardia

La disposizione prevede che (...) a decorrere dal 1 ° ottobre 2012 sino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21% sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1°gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
b) al comma 1-quater, dopo le parole "comma I-ter", sono inserite le seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma, la parola: "adottati" è sostituita dalle seguenti: "entrati in vigore"; nel medesimo comma le parole: "4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per fanno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "13.119 milioni di euro per Canno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2014". Al fine di determinare la variazione di gettito sono state prese in considerazione le basi imponibili relative alte singole aliquote, determinate secondo la metodologia utilizzata per il calcolo della base imponibile ai fini delle risorse proprie Ue (consumi finali delle famiglie, consumi assimilati a quelli finali, acquisti con Iva indetraibile), per l’anno 2008. È stato poi considerato il gettito relativo al capitolo 1203 (Iva) depurato del gettito derivante dalla riscossione dei ruoli. Riproporzionando il gettito del capitolo ai singoli imponibili, si ha che l’innalzamento di due punti percentuale dell’aliquota ridotta (10%), comporta un maggior gettito pari a 1.162 milioni di euro dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, e di 4.648 milioni di euro a decorrere dal 2013. Allo stesso modo l’aumento dell’aliquota ordinaria, determina un incremento pari a 2.118 milioni di euro dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012, e di 8.471 milioni di euro a decorrere dal 2013. Inoltre si prevede dal 2014 l’aumento ulteriore di mezzo punto di Iva sia per l’aliquota ridotta che per l’aliquota ordinaria che comporterà un maggior gettito complessivo rispettivamente di 5.810 milioni di euro e di 10.590 milioni di euro.

Articolo 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati"

Riforma bollo titoli
La proposta in oggetto modifica fattuale tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, andando ad operare una variazione a quanto già stabilito in sede di DL 98/2011, introducendo in tal senso una imposizione su base proporzionale pari alto 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013, con importo minimo pari a 34,2 euro e massimo pari a 1.200 euro.
Inoltre propone di ampliare la base imponibile su cui insiste l’imposta, introducendo la tassazione anche per i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito. (...)

Imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale
La disposizione in esame prevede l’applicazione di un’imposta dell’l,5% sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e successive modificazioni e all’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 e successive modificazioni (scudo fiscale). L’imposta è dovuta anche per le attività attualmente dismesse oche sono state prelevate (in tutto o in parte) dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione. Il versamento avviene per il tramite degli intermediari finanziari che provvederanno a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero riceveranno la provvista necessaria dal contribuente.
Sono previste due rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 16 febbraio 2012 e la seconda entro il 16 febbraio 2013.
Sulla base dei dati relativi alle operazioni di emersione si stima un ammontare di attività emerse di circa 182,5 miliardi di euro. Applicando l’aliquota prevista dell’1,5 per cento e considerando prudenzialmente una riduzione del gettito potenziale del 20% per tenere conto di soggetti nei cui confronti la disposizione potrebbe non
trovare applicazione, si stima un gettito complessivo di 2.190 milioni di euro. (...)

Articolo 20 – Riallineamento partecipazioni
L’articolo 15, comma 10, del decreto legge n. 185, secondo la formulazione originaria, consentiva il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti – a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni –
dall’avente causa nei proprio bilancio individuale. (...) La proposta di modifica riapre i termini per l’affrancamento di tali valori immateriali, estendendo l’applicazione della disposizione anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e estesa ai soggetti partecipanti ad operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento. Con riferimento ai possibili effetti in termini di gettito, si evidenzia che la relazione tecnica originaria basa la stima degli effetti di gettito su prime informazioni assunte presso gli operatori del settore, che esplicitavano uno specifico interesse indicativamente cifrato in circa 3,5 miliardi di euro.

Tuttavia, tenuto conto da un lato del fatto che operativamente alcuni soggetti interessati potrebbero non aver colto immediatamente la disposizione contenuta nel DI 98/2011, in considerazione anche della pubblicazione del provvedimento attuativo a ridosso della scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva, e dall’altro lato per un rinnovato interesse nei confronti della nuova versione della norma (che riapre i termini). Sulla base di una nuova indagine presso gli operatori interessati si stima un importo potenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva del 6% pari a 18,5 miliardi di euro. Da un lato, quindi, si può stimare un maggior gettito da imposta sostitutiva in misura di circa 2.960 milioni di euro, con un versamento in tre rate; dall’altro lato, emergerebbero perdite di gettito Ires e Irap nei 10 esercizi successivi conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa 18.500 /10 X 27,5% = 508,8 milioni di euro ai fini Ires e per circa 18.500 /10 X 5,2% = 96,2 milioni di euro ai fini Irap. (...)

Per cancellare le Province si attendono le leggi regionali –

Articolo 21 - Soppressione enti e organismi Commi 1-9. Dispongono la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. L’operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento aggiuntiva rispetto agli effetti riduttivi già previsti dalla legge di stabilità 2012, fermo restando il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all’entrata del bilancio statale, derivante dall’attuazione di tali misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Dall’operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali, previsti dal presente provvedimento, deriva una riduzione dei costi complessivi di funzionamento stimabile in non meno di 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014. (...)
I risparmi da conseguire risultano da una analisi delle spese di funzionamento e di amministrazione degli enti interessati, che evidenzia importi complessivi per 1.404 milioni di euro nell’anno 2010 per il solo Inps. Detta spesa, risultante dal consuntivo 2010 dell’Istituto, non include quella di personale, ma le voci esposte concernenti il funzionamento (organi, mensa, libri, carta, pubblicazioni, gettoni, concorsi, eccetera ). Al netto delle spese per lavoro interinale, l’importo complessivo risulta pari a 1.374 milioni di euro. Per quanto riguarda l’Inpdap, l’analisi svolta con i medesimi criteri sul consuntivo 2009 evidenzia spese complessive di 152 milioni di euro, mentre per l’Enpals di 1,62 milioni di euro. Tenuto conto, quindi, che gli enti accorpati sostengono una spesa annua complessiva di circa 1.527 milioni di euro, nonché del progressivo processo di integrazione e di economie di scala presumibilmente crescenti nel corso dei futuri esercizi, gli importi previsti dalla disposizione corrispondono ai livelli minimi di economia sicuramente conseguibili, pur nel rispetto della autonomia dell’ente risultante dal processo di accorpamento, pari, complessivamente, al 5,23%, al 3,92% ed al 7,62% della spesa totale di funzionamento per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Il comma 5 dispone, alla lettera a), l’integrazione del Collegio dei Sindaci dell’Inps di due componenti, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie provenienti dall’Inpdap.
La lettera b) prevede che i restanti posti di componente del Collegio dei Sindaci dell’Inpdap non vengano soppressi, ma siano mantenuti e attribuiti al ministero del Lavoro e delle politiche sociali (2 posti) e al ministero dell’Economia e delle finanze (3 posti), per le esigenze di consulenza, studio e ricerca dei rispettivi dicasteri. (...).
Commi10-11. Prevedono la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania (Eipli) e il trasferimento delle relative funzioni, insieme alle risorse umane e strumentali, a soggetti costituiti o individuati dalle Regioni interessate. (...)
Comma 12. Viene prevista la soppressione del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell’Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e al consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como. Le funzioni, nonché le risorse umane e strumentali dei predetti enti sono attribuite al Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini. (...)

Commi 13-21. Viene prevista la soppressione:
a)dell’Agenzia nazionale perla regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni sono trasferite al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelle attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici che sono trasferite all’autorità per [’energia elettrica e il gas;
b) dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni sono trasferite al ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni sono trasferite all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. (...)

Il comma 20 dispone la soppressione della Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche. Tale previsione si rende necessario in quanto detta Commissione, soppressa dall’articolo 10, comma 26, del decreto legislativo n. 70/2011, continuava a operare, ai sensi del medesimo comma 26, sino alla nomina dei componenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Il relativo risparmio di spesa è compreso in quello conseguito per la soppressione dell’Agenzia.

Il comma 21, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni recate dai commi da 13 a 20.

Articolo 22 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
Comma 1. La norma è finalizzata al monitoraggio della spesa pubblica e consente l’acquisizione dei dati di bilancio degli enti che, ancorché destinatari di contributi a carico del bilancio dello Stato o il cui patrimonio è costituito anche da apporti provenienti dallo Stato medesimo, non hanno obbligo di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al ministero dell’Economia e delle finanze. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2. Nell’ottica del contenimento delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e enti e degli organismi strumentali, viene previsto, con appositi regolamenti governativi, il riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti enti, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi. La disposizione, mirando a diminuire il numero dei componenti degli organi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, determina risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.
Comma 3. Viene estesa alle Agenzie e agli enti e organismi strumentali sottoposti alla vigilanza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali la disciplina di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce la riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre). (...)
Comma 5. Si prevede la proroga del termine per l’adozione dei regolamenti per il riordino del settore lirico-sinfonico, che non determina effetti finanziari.
Commi 6-9. Le disposizioni in esame sostituiscono i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con i quali veniva soppresso l’istituto per il commercio con l’estero e disciplinato il conseguente trasferimento delle funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al ministero dello Sviluppo economico e al ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Con la disciplina posta dal presente provvedimento, si prevede il trasferimento del personale dell’ente soppresso in parte al ministero dello Sviluppo economico e, in parte, all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che assorbe anche il personale collocato presso le sedi estere. In particolare, con riferimento al comma 26, nelle sedi estere l’Agenzia si avvale del personale locale del soppresso Ice nei limiti numerici e di spesa esistenti alla data della soppressione.
Dal punto di vista degli effetti finanziari, poiché la soppressione dell’Ice, ai sensi dei commi 17 e seguenti dell’articolo 14 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non avrebbe comportato risparmi di spesa, l’istituzione di una nuova Agenzia non comporta gli oneri che sarebbero conseguiti al venir meno di risparmi stimati. In particolare, dal previsto trasferimento del personale già in servizio presso l’ente soppresso al ministero dello Sviluppo economico e all’Agenzia non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le citate amministrazioni faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse finanziarie trasferite dall’ente soppresso e a ciò destinate.

Articolo 23 - Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del Cnel, delle Autorità indipendenti e Province
Commi 1-2. Viene prevista la riduzione del numero dei componenti degli organi di vertice di nove Autorità indipendenti, per un totale di 25 unità. (...)
Commi 4 e 5. Sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. (...)
Comma 6. In relazione al secondo comma dell’articolo 47 della legge 24 aprile 1980 n. 146, viene disposto che per i componenti del Governo che non siano membri del Parlamento, il periodo di aspettativa previsto per i pubblici dipendenti è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento. (...)
Comma 7. Si dispone che, ove la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa di cui all’articolo 1, comma 3, del Dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non completi le attività previste dalla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2011, provvederà il Governo con apposito provvedimento d’urgenza. (...)
Commi 14-20. Viene previsto un intervento di carattere strutturale con riguardo all’assetto istituzionale delle Province, con misure che investono le funzioni gli organi.
In particolare si definiscono quali organi della Provincia il Consiglio provinciale (composto da non più di 10 membri) e il presidente. È prevista la decadenza degli attuali organi in carica al momento dell’entrata in vigore delle leggi regionale o statali che definiranno il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse. (...)

Con gli assegni contributivi in pensione da 63 anni –

Articolo 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Commi da 1 a 30. Il sistema pensionistico italiano è strutturato, con riferimento alle regole di accesso, in base a uno schema che prevede sostanzialmente due canali: il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato (in presenza di un’anzianità contributiva comunque superiore a un valore elevato). Trattasi di uno schema comune alla generalità dei Paesi europei. Questo schema prevede:
• statutory retirement age (pensionamento vecchiaia ordinario);
• early retirement (pensionamento anticipato con anzianità contributive elevate).
La disposizione in esame è diretta a prevedere una complessiva revisione del sistema pensionistico, comunque nell’ambito della predetta impostazione sistemica già presente nell’assetto vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione stessa, con la finalità di:
a) accelerare l’entrata a regime di alcuni istituti già previsti dall’ordinamento, prevedendo:
• l’introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996;
• l’accelerazione dei processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del settore privato a quello della generalità dei lavoratori. Sulla base della disposizione in esame tale allineamento è anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2018 anziché dal 1° gennaio 2026 come previsto dall’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione. In tal modo è anticipato il raggiungimento del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori all’anno 2021 (anziché al 2026, in tal modo è stata adeguata la disposizione di garanzia già introdotta dall’articolo 5 della legge n. 183/2011);
• dal 1° gennaio 2018 è incrementato di un anno anche il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale allineandolo pertanto al requisito anagrafico minimo per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario;
• il passaggio da una periodicità triennale a una biennale sia dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;
b) estendere dal 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall’ordinamento per i requisiti anagrafici, anche al requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica;
c) razionalizzare le possibilità di accesso al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti anagrafici per i pensionamento di vecchiaia ordinario, innalzando in tal modo l’età media di accesso al pensionamento, prevedendo:
• l’eliminazione della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle quote con un’anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;
• l’incremento, in via sostanziate rispetto all’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, per i lavoratori uomini del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi (uniformando per tutti i lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale requisito contributivo viene sostanzialmente confermato e per le lavoratrici autonome vi è una riduzione sostanziale del requisito di 6 mesi. In via aggiuntiva, come precedentemente descritto, è prevista l’estensione a tale requisito contributivo dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall’ordinamento per i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento. Per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione del 2% l’anno di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all’età di 62 anni;
• per i soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo in via ulteriore a quanto sopra rappresentato è consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età (nel 2012, poi adeguato agli incrementi della speranza di vita), a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale; d) adeguare le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori autonomi;
e) istituire un contributo di solidarietà per i fondi speciali che hanno beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l’ordinamento previdenziale delle casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali;
f) in considerazione della complessiva revisione del sistema pensionistico, semplificare e razionalizzare i diversi istituti:
• per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze ("finestra"), conseguentemente sono stati rideterminati i livelli dei requisiti al fine di inglobare il posticipo originariamente implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento;
• sono stati uniformati i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, ciò comportando un anticipo di sei mesi per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi (uomini e donne) e di sei mesi per il pensionamento anticipato delle lavoratrici autonome;
• viene estesa la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, eliminando l’attuale limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione;
• i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo, nel 2012 previsti fino all’età di 65 anni, sono estesi dal 1° gennaio 2013 per età fino a 70 anni;
g) con riferimento alla nuova disciplina dei requisiti di accesso prevedere esplicite deroghe, di seguito sintetizzate:
• è riconosciuta la certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa.
Pertanto, a essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall’ordinamento prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame;
• in ogni caso anche per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 vengono previste speciali esenzioni dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori:
a) in particolare è prevista l’applicazione della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame - nel limite di 50.000 unità - ai lavoratori in mobilità, mobilità lunga, beneficiari di trattamenti a carico dei fondi di solidarietà, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di esonero (articolo 72, comma 1, Dl 118/2008), ai soggetti con in corso la prosecuzione volontaria;
b)per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al Dlgs n. 67/2011) viene conservata, in via strutturale, la possibilità di accedere al I pensionamento anticipato con il sistema delle quote con un’anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. I requisiti sono comunque rideterminati in modo da mantenere il beneficio massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni;
h) in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, la disposizione prevede una deindicizzazione totale per il biennio 2012-2013 per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo Inps.
Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico successivamente al 1 gennaio 1996 (sistema contributivo), l’articolo in esame prevede, in via ulteriore, la possibilità di accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico inferiore fino a 3 anni rispetto a quello di vecchiaia, purché il lavoratore abbia maturato un requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi, e a condizione che possa vantare un importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (circa 1.200 euro mensili nell’anno 2012), indicizzato con la media quinquennale del Pil nominale. La soglia di 2,8 l’assegno sociale sostituisce, di fatto, per i soggetti in esame il requisito minimo di contribuzione dei 35 anni previsto dalla normativa precedente per l’accesso al pensionamento anticipato. Esso è stato determinato al fine di evitare, in media, un abbassamento dell’età di accesso alla pensione in via anticipata rispetto all’età di vecchiaia e assicurare altresì un analogo livello di adeguatezza delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore del presente articolo.
Per quanto riguarda i requisiti anagrafici minimi per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario è previsto, nel sistema contributivo, l’innalzamento del requisito contributivo minimo (da 5 a 20 anni) uniformandolo al regime misto e l’introduzione del limite di importo minimo di prestazione maturata per aver accesso al pensionamento (a 1,5 volte l’assegno sociale: tale nuovo limite è pari nel 2012 a circa 643 euro mensili).
Infine la disposizione prevede che i limiti di importo della prestazione da maturare per aver accesso al sistema pensionistico (rispettivamente 2,8 volte l’assegno sociale e 1,5 volte l’assegno sociale) previsti per l’anno 2012 sono annualmente rivalutati in base all’andamento del Pil nominale (media mobile degli ultimi 5 anni). Più nel dettaglio il regime generale dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato può essere sintetizzato nelle seguenti tabelle (si vedano le tabelle alle pagine 57 e 58).

Effetti di medio-lungo periodo in termini di incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo

In termini di riduzione dell’incidenza della spesa in rapporto al Pil, dalle valutazioni sotto rappresentate degli effetti delle complessive disposizioni in esame, emerge una riduzione crescente nel tempo da circa 0,2 punti percentuali del 2012 a circa 1,4 punti percentuali nel 2020, per poi scendere a 0,9 punti percentuali nel 2030, a circa 0,2 punti percentuali al 2040 per poi azzerarsi attorno al 2045/2050.
(...)
Commi da 1 a 20. (...) Diverse disposizioni dell’articolo in esame hanno la finalità di raccordare la nuova disciplina con gli aspetti ordinamentali e regolatori del pubblico impiego (esenzione dei soggetti in esonero ai sensi dell’articolo 72, comma 1 del Dl 118/2008, raccordo complessivo con la disciplina di cui all’articolo 72 medesimo) fermo restando che l’articolo in esame si applica esclusivamente ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012. Alla luce di quanto sopra evidenziato modesto (e comunque computato negli importi sopra rappresentati) è l’effetto di interazione con la normativa restrittiva in materia di turn-over delle Pa, atteso che per gli anni 2012 e 2013 tale normativa prende come riferimento le cessazioni dell’anno precedente riferibili ad una regolamentazione sulla quale il presente articolo non interviene.
Occorre inoltre considerare che non operando l’incremento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici, ne viene limitato comunque l’impatto nel pubblico impiego.
Con riferimento ad ulteriori parametri e basi tecniche adottate per le valutazioni si fa presente quanto segue:
• pensionamento di vecchiaia lavoratrici settore privato: accelerazione allineamento dei requisiti alla generalità dei lavoratori – Le valutazioni tengono conto, nel breve periodo, dei seguenti parametri:
• numero soggetti interessati in relazione alla maturazione dei requisiti minimi dal 1° gennaio 2012: circa 110.000 l’anno in media nel primo triennio (di cui circa 72.000 lavoratrici dipendenti in media (circa 68.000 con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012) e circa 38.000 lavoratrici autonome (circa 42.000 con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012), per una complessiva spesa media annua di circa 1.080 milioni di euro. I risparmi sono ovviamente valutati in termini differenziali a quanto già previsto a normativa vigente (inizio del processo nel 2014 per completarsi nel 2026);
• importo medio (2013): circa 10.200 euro per le lavoratrici dipendenti e circa 8.100 euro per le lavoratrici autonome.
Pro rata sulle anzianità contributive maturate dal 1°gennaio 2012:
la disposizione è diretta ad estendere dal 2012 il metodo di calcolo contributivo con lo schema del pro-rata (vale a dire sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal l° gennaio 2012) anche per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La disposizione, finalizzata ad armonizzare le regole di calcolo della pensione tra le diverse coorti di lavoratori nel rispetto dei principi introdotti dalla legge n. 335/95 ("riforma Dini"), ha un impatto contenuto sia sul piano finanziario che soggettivo atteso che:
• buona parte dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 hanno già acceduto al pensionamento;
• la misura prevede il principio del pro-rata, pertanto il metodo di calcolo contributivo è applicato esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per le anzianità contributive pregresse è mantenuto il calcolo con il sistema retributivo;
• in ogni caso i lavoratori interessati, per effetto degli ultimi interventi normativi adottati (dalla legge n. 243/2004 e successivi), accedono al pensionato ad età più elevate (progressivamente crescenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente sia in termini di requisiti sia in termini di revisione del sistema delle decorrenze) caratterizzate, quindi, da coefficienti di trasformazione più elevati e conseguente contenimento delle riduzioni rispetto al sistema di calcolo retributivo;
• i lavoratori interessati (in buona parte coloro che maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni dal 2011/2012, atteso che coloro che maturano dal 2012 un’anzianità contributiva inferiore a 35 anni sono già soggetti al sistema contributivo pro-rata, il sistema "misto" avendo un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni di contributi) registrano l’applicazione del sistema di calcolo contributivo per un periodo molto limitato dell’attività lavorativa;
• i lavoratori che sono interessati dall’applicazione della disposizione in esame con riferimento al periodo maggiore della propria storia contributiva (in buona parte i soggetti che maturano i 35 anni di anzianità contributiva nel 2011/2012 e accedono al pensionamento a seguito della maturazione del requisito Superiore a 40 anni di contributi) invero registrano un significativo contenimento dell’impatto della nuova normativa in quanto, con il sistema di calcolo contributivo, è ai medesimi lavoratori riconosciuto l’incremento del trattamento (per più di 1 anno) corrispondente agli incrementi di anzianità contributiva conseguiti tra la data di maturazione del requisito (40 anni di anzianità) e il momento della decorrenza del trattamento, non riconosciuto, invece, con il sistema retributivo (il quale prevede il conseguimento dell’importo massimo con 40 anni di anzianità contributiva);
• stima riduzione percentuali medie del trattamento complessivo lordo (per decorrenti a inizio anno): circa 0,8% per il 2013, circa 1,5% per il 2014; circa 2% per il 2015, circa 2,6% per il 2016, circa il 3,2% per il 2017 e circa il 4,0% per il 2018;
• nella valutazione si è tenuto conto anche dei maggiori importi (oltre i 40 anni di contributi) riconosciuti sulla base della nuova normativa nonché degli effetti conseguenti all’estensione del coefficiente di trasformazione fino all’età di 70 anni;
• stima importo medio pensioni interessate: circa 22.000 euro (2012)

Interventi sul pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica (canale anzianità contributiva)
• estensione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita: la disposizione è diretta a estendere dal l° gennaio 2013 anche al requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica l’adeguamento all’incremento della speranza di vita già previsto per i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano. Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della norma in esame si sostanziano in un incremento del requisito contributivo pari a 3 mesi dal 2013, in quanto assorbente l’incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore; per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti successivi opera la nuova periodicità biennale.
Nella valutazione si è tenuto conto di tali parametri e stime:
• Numero soggetti interessati con riferimento a coloro che maturano i requisiti in un dato anno: circa 135/140.000 nel 2013, poi crescente anche per l’effetto di interazione con altre disposizioni contenute nell’articolo in esame (tra cui la soppressione del canale quote);
• importo medio pensione: circa 27.800 euro (2013);
• riduzione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima dell’l gennaio 2012 in ragione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni: è stato computato solo l’effetto importo (riduzione del trattamento) e prudenzialmente non sono state fatte ipotesi di posticipo volontario del pensionamento per evitare o contenere la riduzione (anche per la possibilità insita nell’ordinamento di poter comunque recuperare la stessa accedendo, ad esempio, all’istituto del cumulo tra reddito e pensione). È stato computato l’effetto fiscale indotto;
• incremento dell’anzianità contributiva minima peri lavoratori se dipendenti uomini (1 anno) e se autonomi uomini (6 mesi). Ai fini della valutazione si è tenuto conto della circostanza che le donne, escluse dalla misura, incidono sulla collettività in esame attorno al 30%.

Soppressione per il pensionamento anticipato del canale quota (il pensionamento dopo aver maturato 35/36 anni congiunta mente ad un’età anagrafica)

• La valutazione è stata effettuata con riferimento a una collettività media di circa 70.000 (2014) in parte crescenti nel tempo e un importo medio di circa 25.000 euro e un posticipo medio limitatamente a tale misura di circa 2,5 anni. Nel periodo iniziale, in particolare con riferimento a coloro che avrebbero maturato i requisiti nell’anno 2013, le collettività interessate sono di dimensione più contenuta per l’operare del sottostante incremento dei requisiti previsto dall’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore del presente articolo.

Incremento di un anno del requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale dal l° gennaio 20l8

La stima, ipotizzando una distribuzione lineare in corso d’anno, è stata effettuata ipotizzando un posticipo dell’accesso per circa 40.000 soggetti per un importo medio di circa 6.000 euro su base annua.

Comma 25. La disposizione è diretta a prevedere per il biennio 2012-2013 la deindicizzazione totale per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo Inps.
La disposizione prevede la clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 2 volta il trattamento minimo Inps e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante. (...)

Comma 21. Contributo di solidarietà dei fondi speciali
La disposizione prevede, a decorrere dal l° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo, non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. (...)

Commi 22 e 23. Le disposizioni sono dirette a prevedere l’incremento delle aliquote di finanziamento e di computo degli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi presso l’Inps: artigiani, commercianti e cdcm. A seguito della disposizione le aliquote risultano così rideterminate (si vedano le tabelle in pagina 59).
Comma 27. La disposizione prevede la istituzione presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi favore dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 per l’importo di 200 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2013 per l’importo di 300 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49.
Dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari (valori in milioni di euro): -200 nel 2012; -300 nel 2013 e -300 dal 2014.

Commi 28, 29 e 30. Le disposizioni sono dirette:
a) prevedere (comma 28) una Commissione che effettui, entro il 31 dicembre 2012, valutazioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, su possibili e ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo nonché eventuali forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;
b) prevedere (comma 29) l’elaborazione annuale da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale, anche attraverso la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza;
Le disposizioni in esame non comportano effetti sulla finanza pubblica in quanto tali attività devono essere espletate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 30 prevede l’istituzione, da parte del Governo di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che ogni eventuale iniziativa legislativa conseguente dovrà essere tale da garantire l’equilibrio dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.
Comma 31. Tassazione ordinaria per Tfr di importo elevato. Dispone che sulle somme eccedenti un milione di euro delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del Tuir, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal l° gennaio 2011, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali è determinata in deroga ai criteri indicati nell’articolo 19 del medesimo Tuir, applicando la tassazione ordinaria.
La legislazione vigente prevede che tali somme siano assoggettate a tassazione separata. Ai fini della presente valutazione sono state effettuate elaborazioni sui dati provvisori dei modelli 770 presentati nel 2009, in base alle quali si stima che i percettori annui delle somme in oggetto superiori a un milione di euro siano circa 200, con un ammontare medio erogato pro-capite pari a 1,5 milioni di euro.
Si stima quindi una base imponibile pari a 100 milioni di euro (0,5X200). Applicando la differenza media, pari al3%, di imposizione risultante tra la tassazione ordinaria e quella separata, si ottiene un recupero di gettito Irpef di competenza annua di +3 milioni di euro. Si stima inoltre un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale di competenza annua pari rispettivamente a +1,2 e +0,4 milioni di euro. (...)

IMMOBILI DEMANIALI NEI FONDI

Articolo 25 -Riduzione del debito pubblico.
Il sistema delle aste di cui alla direttiva 2003/87/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/29/Ce, dal 2013, riveste un ruolo centrale a all’interno del pacchetto energia-clima poiché le aste produrranno ricavi peri Paesi membri che potranno concorrere a finanziare le altre misure di riduzione delle emissioni. Da stime preliminari, considerando uno scenario low (prezzo delle quote stimato in 8,34 e 8,94 euro, come da quotazione del mercato ECX future, scadenza dicembre 2012 e dicembre 2013) è possibile valutare prudenzialmente ricavi derivanti dalle aste peri diritti di emissione di anidride carbonica nell’ordine di 780-840 milioni annui negli anni 2013 e 2014, considerando che le quote a disposizione dell’Italia sono stimate su base annua in circa 94 milioni.
La norma prevede che una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, da stabilirsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri dell’Ambiente e dell’economia, viene destinata al fondo ammortamento titoli di Stato al fine di consentire il riacquisto di titoli del debito pubblico e lanciare, quindi, un forte segnale ai mercati finanziari mondiali circa la volontà dell’Italia di ridurre il più velocemente possibile il proprio debito nell’attuale particolare situazione di turbolenza che li attraversa. (...)

Articolo 26 - Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
La norma prevede la prescrizione con decorrenza immediata delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione. Le risorse rivenienti allo Stato da detta prescrizione sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. (...)

Articolo 27 - Dismissioni immobili
Le norme recate dall’articolo 27 si prefiggono l’obiettivo di velocizzare e ottimizzare il corretto utilizzo degli immobili appartenenti, in particolare, allo Stato e agli enti territoriali, attraverso un’ampia gamma di strumenti, intervenendo anche su aspetti procedimentali per una loro semplificazione. Tra l’altro, tale ottimizzazione, da un lato, fa emergere in modo più chiaro la parte del patrimonio immobiliare utilizzata per finalità istituzionali e, da un altro lato, agevola e velocizza la trasformazione degli altri immobili in risorse finanziarie. Il comma 1 introduce l’articolo 33-bis al Dl n. 98/2011, sostanzialmente affidando all’agenzia del Demanio - gestore ex lege dei beni immobili statali, in virtù dell’articoli 65 dei decreto legislativo n. 300/1999 - il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, anche consortili, e fondi immobiliari in cui Stato ed enti territoriali, unitamente agli enti vigilati, conferiscono i propri immobili ovvero i diritti reali posseduti sugli immobili. L’agenzia del Demanio, poi, oltre a verificare la fattibilità dell’operazione, partecipa alle società costituite, apportando immobili statali ovvero aderendo quale soggetto finanziatore, e seleziona con procedure di evidenza pubblica eventuali soggetti privati partecipanti. Se del caso, l’Agenzia può avvalersi di soggetti terzi specializzati nel settore. I rapporti tra agenzia del Demanio e i partecipanti sono regolati con apposito atto, dove è contenuta anche la ripartizione delle spese sostenute nel caso di annullamento dell’iniziativa. I beni conferiti alla società, comunque, mantengono il regime giuridico loro proprio, a garanzia del rispetto dell’uso pubblico eventualmente preesistente. La disciplina introdotta, anche attraverso il collocamento delle partecipazioni o delle quote dei fondi, consente, una volta valorizzati i beni immobili, il conseguimento di nuove e maggiori entrate per la finanza pubblica. (...)
Le disposizioni contenute nell’articolo 33-bis, comma 6 chiariscono che l’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è ricompreso nei fondi disponibili di cui all’articolo 2, comma 488 della legge 24 dicembre 007, n. 244 e pertanto da questa non derivano effetti finanziari negativi, mentre quelle del comma 7, tendono a perfezionare e rendere più agevole il procedimento disciplinato dall’articolo 58 del Dl n. 112/2010, in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali. (...)
Nel caso la valorizzazione degli immobili appartenenti allo Stato comporti la loro vendita, una parte del ricavato compresa tra il 5 ed il 15% è corrisposta a richiesta all’ente territoriale interessato. Per lo Stato, le attività sono curate dall’agenzia del Demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, poi, delinea gli aspetti procedimentali, ponendo esplicite garanzie volte a presidiare il rispetto dei beni assoggettati o assoggetta bili a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oltre a dettare specifiche regole per gli immobili in uso al ministero della Difesa. Le norme introdotte, mentre non recano effetti finanziari negativi in virtù delle cautele dalle stesse previste, sono suscettibili, per un verso, di generare maggiori entrate dirette derivanti dalla vendita di immobili e, per un altro verso, di stimolare o potenziare eventuali investimenti per lo sviluppo del territorio, incrementando altresì servizi pubblici locali, ivi inclusi quelli inerenti alle politiche abitative. (...)

Il comma 3 apporta una serie di modifiche all’articolo 7, comma 1, della legge n. 183/2011 per migliorarne gli aspetti applicativi e precisarne meglio la portata. (...)
Il comma 4 interviene sull’articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009, modificando sostanzialmente la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato. Si prevede, infatti, la soppressione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, istituito nello stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia e delle finanze, stabilendo che alla stipula dei contratti di locazione e al rinnovo di quelli in scadenza, previo nulla osta dell’agenzia del Demanio, nonché al pagamento dei relativi canoni di locazione provvedono le amministrazioni interessate. (...)

Il comma 5 modifica alcune previsioni concernenti la normativa sul Manutentore unico di cui all’articolo 12 del Dl n. 98/2011. Si tratta di modifiche di natura procedimentale che non recano effetti finanziari. In particolare, è previsto lo slittamento al 1 gennaio 2013 | del termine a partire dal quale sono attribuite all’agenzia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato ed altri adempimenti in materia; si prevede, altresì, che gli interventi manutentivi curati dalle singole amministrazioni siano comunicati all’agenzia del Demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria allorché siano ricompresi nel piano generale degli interventi.

Il comma 6 reca norme di carattere sostanzialmente procedimentale, inerenti ad alloggi di proprietà statale, prevedendo il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione. (...)

Il comma 7 contempla una serie di interventi volti a razionalizzare talune specifiche procedure, senza impatti finanziari negativi, prevedendo anche la soppressione dei componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 9 è norma ordinamentale, volta a superare la rigida prescrizione, nell’ambito del federalismo demaniale, di applicare una sola volta la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrimonio culturale.

Commi 9-17- Le disposizioni introducono la possibilità, peri il ministero della Giustizia, di individuare beni immobili statali suscettibili di valorizzazione e di dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante la loro permuta con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Vengono, inoltre, previste specifiche disposizioni volte a coinvolgere gli enti locali per velocizzare l’approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché volte a realizzare la sdemanializzazione degli eventuali immobili demaniali, d’intesa con l’agenzia del Demanio. (...)

L’aumento dell’addizionale finanzia il servizio sanitario
Articolo 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali
Comma 1. Determina effetti positivi per 2.085 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall’anno 2012. Il comma prevede che a decorrere dall’anno d’imposta 2011 l’aliquota di base della addizionale regionale all’Irpef, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, desti nata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente, passa dallo 0,9 percento a 1,23 per cento. L’incremento determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione Iva destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario. (...)
Comma 2. Determina effetti positivi per l30 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall’anno 2012. Il comma stabilisce che la nuova aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef introdotta dal comma 1 e pari a 1,23 per cento si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Il maggior gettito della regione Siciliana, pari a 130 milioni, determina una riduzione del fondo sanitario nazionale per pari importo e quindi un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Comma 3. Determina effetti positivi per 920 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall’anno 2012. Il comma prevede che, a decorrere dall’anno 2012, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le autonomie speciali ei comuni delle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, rispettivamente, un contributo di euro 860 milioni annui e di 60 milioni di euro annui. Il comma prevede, inoltre, che fino alla emanazione delle norme di attuazione di cui all’articolo 27 della legge n. 42/2009, al fine di garantire il contributo di 920 milioni, tale importo, al netto del recupero già effettuato a valere sul fondo sanitario della regione Siciliana per l30 milioni, è accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali in misura proporzionale alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009. (...)

Comma 5. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica. La presente disposizione è rivolta a precisare che le erogazioni a titolo di compartecipazione Iva da parte dello Stato sono ridotte in considerazione del maggior gettito derivante a ciascuna Regione dall’incremento dell’aliquota Irpef.

Comma 6. (...) La norma, nei chiarire che le quote del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (finanziamento dei livelli essenziali di assistenza), accantonate in attuazione dell’articolo 77-quater, commi 4 e 5, del decreto legge 112/2008, rimangono indisponibili, fino al verificarsi delle condizioni che ne consentono la relative erogazione in favore delle Regioni, dispone che, in mancanza di erogazione, restino accantonate per un periodo non superiore al quinto anno successive a quello di iscrizione in bilancio. Infatti, ai sensi della vigente legislazione (articolo 1, comma 68, della legge 191/2009) una quota del predetto finanziamento viene erogata alle Regioni solo in seguito alla verifica positiva di una serie di adempimenti in ambito sanitario, effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Comma 7. Determina effetti positivi per 1.450 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall’anno 2012. Il comma prevede, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché, per i comuni della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal ministero dell’Interno. Tale intervento determina, a decorrere dall’anno 2012, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo pari a 1.450 milioni di euro annui.
Comma 8. Determina efretti positivi per 415 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall’anno 2012. Il comma prevede, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle Regioni a statuto ordinario, nonché, per le Province della Sicilia e della Sardegns una riduzione dei tradizionali fondi dal ministero dell’Interno. Tale intervento determina, a decorrere dall’anno 2012, un miglioramento sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 415 milioni di euro annui. (...)

L’Inps fa acquisti con Consip

Articolo 29. Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alta centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rafforzano il ruolo di Consip Spa quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006, cui possono rivolgersi le amministrazioni centrali incluse nell’eteneo Istat delle Pa, per i contratti sopra soglia comunitaria, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, sulla base di apposite convenzioni. (...)
Pertanto, le disposizioni in esame determinano risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo. Per quanto riguarda gli interventi sull’editoria, il comma 3 stabilisce, allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, la cessazione del sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Portale finalità, è prevista l’adozione, da parte del Governo, di un regolamento di modifica del Dpr 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire, a decorrere dal 1 ° gennaio 2012, in vista della cessazione del sistema di contribuzione diretta, la riduzione della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dei beneficiari, nonché risparmi nella spesa pubblica; i risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati a interventi del settore. Tenuto conto che i suddetti risparmi potranno essere valutati solo in esito alta definizione del suddetto regolamento, al momento si ritiene prudenzialmente di non considerare effetti positivi sui saldi.
Fondi al trasporto locale

Articolo 30 - Esigenze indifferibili
Comma 2. La disposizione prevede l’utilizzo delle risorse iscritte in bilancio e già finalizzate per il trasporto pubblico locale per assicurare nelle regioni i necessari servizi da parte di Trenitalia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di utilizzo di risorse iscritte in conto residui già previste a legislazione vigente. Il successivo comma prevede un’autorizzazione di spesa a favore della dotazione del Fondo peri il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di 800 milioni annui a decorrere dal 2012 che vanno ad aggiungersi ai 400 milioni annui già previsti a legislazione vigente, nel fondo istituito nello stato di previsione del Mef (capitolo 2817) che dovrebbe essere utilizzato per la copertura dei contratti di servizio. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49.

Comma 5. La norma è relativa al Dipartimento della protezione civile e riguarda le esigenze per la gestione della stessa per fanno 2012, per la quale le risorse già iscritte in bilancio a favore del Fondo per la protezione civile sono insufficienti per far fronte ai complessivi oneri connessi alla predetta gestione. Pertanto, alfine di permettere il mantenimento di un livello di operatività minimo delle strutture della protezione civile si incrementa il suddetto Fondo, per l’anno 2012, di 57 milioni di euro. Ai fini della copertura è prevista l’utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), per l’anno 2012. (...)

Praticantato limite a 18 mesi

Articolo 31 - Esercizi commerciali
La modifica all’articolo 3, comma 1, d.l. n. 223 del 2006, mira a rendere permanente nonché ad estendere a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista, in modo sperimentale, per i comuni a vocazione turistica. Ciò al fine di favorire le vendite ed il conseguente rilancio delle connesse attività commerciali, agevolando quindi la ripresa dei consumi e con essa l’economia nazionale dei territori. Introduce, inoltre, come principio generale dell’ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 32 - Farmacie
Si introduce la facoltà di vendita di medicinali all’interno degli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006. La norma è di carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Articolo 33 - Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
La disposizione, al fine di rafforzare la soppressione delle limitazioni all’esercizio delle attività professionali già previste dall’art. 3, d.l. 138/2011 e art. 10 legge 183/2011, dispone:
• lettera a): l’abrogazione automatica, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012, delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione del regolamento previsto dal comma 5 dell’articolo 3 del dl 38/2011.
• Lettera b): la riduzione a 18 mesi dei tempi del tirocinio per l’accesso alla professione.
La norma è di carattere ordina mentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.
Nelle attività economiche il principio è la concorrenza

Articolo 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante
La disposizione è volta a realizzare compiutamente la libertà dei mercati, disponendo che la disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale) debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento e abrogando, con effetto immediato, le disposizioni vigenti che limitano a livello soggettivo, oggettivo o di allocazione l’esercizio dell’attività economica, nonché le norme di imposizione di prezzi minimi e commissioni per la fornitura di beni e servizi. Sono fatte salve unicamente le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario. Inoltre, il comma 5 prevede il parere obbligatorio dell’Antitrust sui disegni di legge governativi e regolamenti che | introducono restrizioni all’accesso o all’esercizio di attività economiche. Si tratta attività istituzionale di tale Autorità, già prevista dall’articolo 22 della legge 287 del 1990, come facoltativa. Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 35 - Potenziamento dell’Antitrust
La disposizione amplia i poteri che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare nell’ambito della propria attività istituzionale, consentendo di impugnare innanzi alla Giustizia amministrativa gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza. Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari
La disposizione è volta a migliorare la concorrenza tra le imprese operanti nel settore assicurativo, finanziario e creditizio, vietando ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai vertici delle strutture organizzative, di assumere incarichi in imprese tra loro concorrenti o controllate. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 – Liberalizzazione del settore dei trasporti
La disposizione mira a risolvere le difficoltà incontrate dal processo di liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo nella prospettiva di migliorare le condizioni di offerta e la qualità dei servizi, anche alla luce delle infrazioni comunitarie cui è sottoposta l’Italia peri il mancato o non corretto recepimento delle direttive di settore. Posta la necessità di affidare il compito di regolazione ad una autorità amministrativa indipendente e ritenendo opportuno non crearne di nuove nell’ottica del contenimento della spesa, viene demandato ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di individuare l’autorità competente tra quelle già esistenti. La norma indica due principi ai quali devono conformarsi i regolamenti: l’individuazione dell’Autorità e l’attribuzione ad essa di una serie di funzioni partitamente elencate. L’articolo, inoltre, stabilisce che l’Autorità è tenuta a rendere pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e a riferire annualmente alle Camere circa lo stato del processo di liberalizzazione. Agli oneri derivanti dall’esercizio delle competenze previste si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata nonché mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio.
Nuovi termini per il libro unico

Articolo 38 - Misure in materia di politica industriale
La disposizione interviene sulla disciplina del Fondo rotativo peri il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (Fri), istituito dalla legge 311/2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, modificando il comma 355 dell’articolo 1 dalla legge n. 311/2004 al fine di:
• lettera a), stabilire che le risorse del Fri possano essere destinate anche a interventi per i quali non siano previsti stanziamenti a legislazione vigente.
• lettera b), inserisce i progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 842, legge 296/2006, tra gli interventi prioritari nella destinazione delle risorse del Fri.
Le modifiche normative non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabili nell’ambito delle dotazioni finanziarie di cui il Fri già dispone.
Articolo 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese e per l’internazionalizzazione delle imprese
Commi 1-7. Le norma proposta è volta a un complessivo efficientamento del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, prevedendo la possibilità di diversificare gli interventi, finalizzandoli in ragione di specifici obiettivi di politica economica e sostegno al tessuto produttivo, con effetti di immediata operatività dello per lo strumento. L’efficientamento riguarda, tra l’altro:
• la differenziazione delle percentuali di copertura del Fondo;
• la misura dell’accantonamento minimo a titolo di coefficiente di
rischio;
• l’innalzamento, in funzione di specifici obiettivi di sviluppo, dell’importo massimo garantito a 2,5 milioni di euro (contro gli attuali 1,5 milioni di euro, fissati dal Dm 9 aprile 2009),
• la cessione a terzi degli impegni assunti per consentire di svincolare risorse finanziarie incrementando la disponibilità.
Le modifiche, demandate per lo più a decreti attuativi, saranno adottate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come peraltro precisato espressamente al comma 2 della disposizione.

Articolo 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

Comma 1 - Semplificazione delle modalità di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive. La norma è volta semplificare gli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettive tramite una modifica dell’articolo 109, Tulps. Prevede la soppressione della scheda cartacea sottoscritta dal cliente in quanto l’obbligo informativo è soddisfatto dalla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza a cui sono obbligati i gestori. La norma è di carattere ordina mentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. Semplificazioni in materia di tutela della privacy. In attuazione della normativa europea (direttiva 95/46/Ce), la norma prevede l’esclusione delle persone giuridiche, enti e associazioni dalla tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. La norma è di carattere ordina mentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. Lavoratore straniero la disposizione è volta a semplificare la disciplina che regola l’impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 4. Semplificazione in materia di tenuta del registro dei lavoratori. Prevede che il libro unico del lavoro debba essere compilato dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e non entro il 16 del mese successivo, come previsto a legislazione vigente. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 5. Semplificazione degli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati. La norma introduce la possibilità di articolare gli interventi di bonifica dei siti inquinati in fasi progettuali distinte nonché misure di semplificazione nelle attività di messa in sicurezza operativa dei medesimi siti e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti tecnologiche.
La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 6. Semplificazione degli adempimenti delle imprese di auto-riparazione. La norma introduce misure di semplificazione per le imprese di auto-riparazione abrogando il decreto del ministero dei Trasporti e della navigazione del 30 luglio 1997 n. 406 in materia di dotazione di attrezzature e strumentazioni delle medesime imprese.
La norma è di carattere ordina mentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 7. Semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione Cov La norma introduce modifiche all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 relativamente alla messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, peri grossisti e per i rivenditori finali.
La norma è di carattere ordina mentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 8. Semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività. La norma introduce semplificazioni per talune categorie che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo in relazione agli adempimenti connessi al trasporto e all’obbligo di registrazione e comunicazione al Catasto dei rifiuti.

Comma 9. La norma è di carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica. Si introduce l’autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per ottenere gli sgravi fiscali in materia di beni e attività culturali ferma restando l’attività autorizzatoria prevista dal Dtgs 42/2004, e con la responsabilizzazione del dichiarante, garantita dai controlli previsti exiege e dalle conseguenze in caso di false dichiarazioni. Non sono ascrivibili effetti finanziari alla norma

PROCEDURE Più SEMPLICI PER LE OPERE STRATEGICHE

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Le disposizioni contenute agli articoli da 41 a 47 non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica. Si riporta in ogni caso una breve descrizione delle disposizioni.

Articolo 41 - Misure per le opere di interesse strategico

Comma 1 (Programmazione delle opere di interesse strategico e azioni di coordinamento). La disposizione modifica l’articolo 161 del codice dei contratti pubblici, ridefinendo modalità e i criteri di programmazione delle opere strategiche, per permettere la selezione di opere che possono essere realizzate via prioritaria, con particolare riferimento alle opere finanziabili con l’apporto di capitale privato.
Comma 2 (Approvazione unica del progetto sul preliminare e verifiche relative all’avanzamento dei lavori). Con la proposta, di carattere semplificatorio ed acceleratorio, si intende ridurre la durata della fase progettuale complessiva dell’infrastruttura, quantificabile in un periodo di almeno 6 mesi/un anno e, conseguentemente, pervenire ad un più rapido avvio della fase di realizzazione degli investimenti infrastrutturali. Il comma 2 infatti si introduce un nuovo articolo nel codice dei contratti pubblici volto a consentire che l’approvazione, da parte del Cipe, dei progetti delle opere di interesse strategico, possa intervenire, su richiesta ministero delle Infrastrutture e trasporti sul progetto preliminare qualora sia assicurata la copertura integrale del progetto. La disposizione prevede la fissazione di un termine perentorio in caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, a pena di decadenza per l’approvazione del progetto definitivo.
Comma 3 (Riduzione termini utilizzo risorse deliberate dal Cioè per le opere pubbliche). Alfine di fissare tempi certi per l’utilizzo dei finanziamenti assegnati per opere pubbliche, è previsto che in caso di criticità procedurali che non permettano adozione del decreto di utilizzo dei contributi pluriennali, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della delibera Cipe e, per le opere di interesse strategico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti riferisca la circostanza al Consiglio dei ministri per le successive conseguenti determinazioni; gli stessi effetti sono previsti per la mancata formalizzazione e trasmissione delle delibere Cipe alla firma del presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla seduta in cui viene assunta la delibera.

Articolo 42- Misure per l’attrazione di capitati privati

Comma 1 (cessione immobili). La norma modifica il comma 5 dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici (concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche) ampliando la possibilità di utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, anche se questi non sono stretta mente connessi o funzionali alle opere da realizzare, purché la cessione sia necessaria ai fini del raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario. A tutela del patrimonio pubblico le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare una preventiva di convenienza economica volta a garantire un’efficiente azione amministrativa ai fini dell’utilizzo del bene a titolo di prezzo.

Commi 2-3 (Anticipo della fase di gestione nelle concessioni). La disposizione intende favorire rapporto di capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche intervenendo sul codice dei contratti pubblici, prevedendo per le nuove concessioni la possibilità di estendere l’ambito gestionale del concessionario anche ad opere già realizzate e che siano direttamente annesse con quelle oggetto della concessione. Ciò consente al concessionario di anticipare l’acquisizione dell’afflusso dei proventi della gestione, che rimangono comunque correlati ai costi di investimento, e dunque di ridurre l’onerosità finanziaria derivante dal ricorso al mercato finanziario per ottenere la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento.

Commi 4-5 (Durata delle concessioni di costruzione e gestione di opere di importo superiore a un miliardo di euro). La disposizione intende favorire lo strumento della concessione per le grandi opere che richiedono l’impiego di ingenti capitali e per le quali il rientro deil’investimento non può che avvenire nell’arco di un lungo periodo temporale, intervenendo sull’articolo 143 del codice dei contratti pubblici prevedendo che, in caso di concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni esclusivamente per consentire il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico finanziario del Piano economico finanziario. È previsto che la disposizione sia applicabile solo ai nuovi affidamenti di concessioni.

Commi 6 e 7 (Isvap - riserve tecniche).La disposizione tende ad attrarre capitale privato nella realizzazione delle opere pubbliche, introducendo la possibilità per le imprese di assicurazioni utilizzare a copertura delle "riserve tecniche", attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

Comma 8. La proposta estende la norma sul project financing, prevista dalla legge di stabilità 2012 per le opere autostradali, anche alle infrastrutture portuali e ferroviarie. Trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, dal punto di vista degli effetti finanziari, la disposizione in esame si configura come una rinuncia a maggior gettito in considerazione della chiara finalità della normativa di incentivare i suddetti investimenti infrastrutturali. È ragionevole ritenere che la legislazione vigente (in mancanza della norma esaminata) tali investimenti infrastrutturali non si realizzerebbero e, pertanto, portali fattispecie a Ilo stato attua le nessun effetto di gettito è scontato in bilancio. L’unico eventuale riflesso oneroso riguarda l’adempimento degli obblighi comunitari, in riferimento all’Iva Ue. Si tratta, comunque, di un effetto negativo potenziale non quantificabile e, in ogni caso, da considerarsi ragionevolmente di trascurabile entità.

Comma 9. Si prevede che le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo rientrante nei fini istituzionali del ministero peri Beni e le attività culturali siano riassegnate allo stato di previsione della spesa del suddetto Ministero e non restino più acquisite all’erario dell’andamento dei versamenti in entrata effettuati negli ultimi anni in favore di beni e attività culturali, si stima prudenzialmente un onere annuo, a decorrere dai 2012, che è pari a 500.000 euro e che viene coperto con le maggiori risorse derivanti dal presente decreto.
Articolo 43 • Alleggerimento e semplificazione delle procedure riduzione dei costi e altre misure

Commi 1-4 (semplificazione aggiornamenti convenzioni autostradali). Si introduce una disciplina semplificata per l’approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali che avviene con decreto interministeriale Mit/Mef, tranne i casi in cui gli aggiornamenti o le revisioni comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o riguardino aspetti di carattere regolatorio e serve l’acquisizione dei pareri del Cipe e deI Nars.

Comma 5 (concessione di costruzione e gestione stradale). La norma è tesa a garantire maggiore concorrenzialità per l’affidamento delle concessioni autostradali di gestione specificando che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell’infrastruttura e dia luogo a un contratto di servizi, l’affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici perle concessioni di costruzione e gestione.

Comma 6 (impianti tecnologici autostradali). La disposizione semplifica le procedure perla realizzazione di impianti tecnologici e relativi impianti civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti.

Commi 7-15 (Dighe). Sono previste disposizioni normative relative al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe nonché attività manutentive per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni.

Articolo 44 - Disposizioni in materia di appalti pubblici
Commi 1-2 (Costo del lavoro). La disposizione abroga l’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Comma 3 (varianti). La norma introduce un regime transitorio per le varianti che esclude il limite esistente (50% dei ribassi d’asta ottenuti in fase di gara) agli interventi peri quali è già in corso la progettazione esecutiva o l’esecuzione dei lavori; per le opere cosiddette di legge Obbiettivo vengono esclusi, ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite alle varianti, gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Comma 4 (conferenza di servizi). La disposizione prevede che in materia di conferenza di servizi non trovi applicazione quanto previsto dal Dl n. 70/2011 circa i progetti preliminari già pervenuti al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Comma 5 (statuto imprese). La proposta è volta ad abrogare l’articolo 12 legge n. 180/2011 (in materia di contratti pubblici) relativo all’affidamento dei contratti pubblici di architettura e di ingegneria al fine di garantire maggiore trasparenza e concorrenza.
Comma 6 (Scorrimento graduatorie). La disposizione estende le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell’espletamento di una nuova gara riducendo i tempi per l’avvio delle opere.

Comma 7 (Misure per le Pmi). Si introducono delle norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici attraverso il coinvolgimento delle stesse anche nelle grandi opere, ferma restando la valutazione in ordine alla economicità alla possibilità di operare tale suddivisione.

Comma 8 (consultazione preliminare). La norma, per lavori oltre i 20 milioni di euro, introduce una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara, quale costruttivo momento di confronto tra le imprese invitate alla gara ristretta e la stazione appaltante funzionale a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali.

Articolo 45 - Disposizioni in materia di edilizia
Comma 1 (urbanizzazione a scomputo). La norma tende a favorire la celere realizzazione degli investimenti privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo escludendo quelle di importo inferiore alta soglia comunitaria dall’applicazione delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici.
Comma 2 (materiali innovativi). La previsione normativa introduce modifiche al Tu dell’edilizia per semplificare le procedure per l’utilizzodi materiali innovativi. Inoltre, nell’ambito della procedura di autorizzazione dei laboratori i si prevede, a fini semplificatori, di eliminare il riferimento al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Comma 3 (approvazione accordi programma piano casa). La norma semplifica le procedure inerenti l’approvazione degli accordi di programma perla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa.

Articolo 46 – Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
Commi 1-4 (sistemi logistici). La norma prevede la possibilità di costituire "sistemi logistici" alfine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.

Articolo 47 – Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

Comma 1 (finanziamento infrastrutture strategiche). La disposizione estende alle infrastrutture di interesse strategico ai sensi della legge n. 443/2001, la possibilità di utilizzare le risorse di cui al «fondo infrastrutture ferroviarie e stradali» istituite con l’articolo 32, comma 1 del decreto legge 98/2011. Trattandosi di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. (Trenitalia) al fine di garantire la continuità del servizio pubblico svolto da Trenitalia la disposizione prevede che il Mef corrisponda a Trenitalia Spa le somme previste per l’anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, nelle more della stipula dei contratti di servizio. Trattandosi di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 48 - Clausola di finalizzazione
La disposizione prevede che le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Sono rinviate ad apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito. Tale clausola consente di scontare integralmente gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica delle maggiori nuove entrate.

Articolo 49 - Norma di copertura
La disposizione prevede l’utilizzazione del complesso delle risorse (maggiori entrate e minori spese) che si rendono disponibili, in termini di saldo netto da finanziare, per la copertura degli oneri (minori entrate ovvero maggiori spese) recati dalle norme del provvedimento. Il riepilogo degli effetti, riferiti al periodo 2012-2023 in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dalle norme onerose, è descritto nel prospetto allegato.