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 2011  dicembre 07 Mercoledì calendario

LA GUIDA PRATICA ALLA MANOVRA


LA GUIDA

Articolo 1. Ace.
Dal 2011, le Spa, le Sapa, le Srl, le cooperative, gli enti commerciali residenti diversi dalle società, i trust e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti commerciali, non residenti, possono dedurre dal reddito d’impresa annuale un importo corrispondente al rendimento nazionale del nuovo capitale proprio, che si determina applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 una percentuale del 3%. Si utilizza questa percentuale per il 2011,2012 e 2013;
successivamente sarà determinata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il capitale proprio alla fine del 2011 è pari a! patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.

Articolo 2. Irap.
Dal 2012, potrà essere dedotto dal reddito d’impresa un importo pari all’Irap pagata e determinata sulle spese per il personale dipendente. Sempre dal 2012, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, assunti, anche prima del 2012,a tempo indeterminato, la deduzione base passa da 4.600 euro a 10.600 euro (da 9.200 euro a 15.200 euro, per le aree svantaggiate).

Articolo 3. Programmi regionali.
Dal computo delle spese finali delle Regioni (valido per il patto di stabilità), si escludono quelle a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei, nei limiti di 1.000 milioni di euro fanno per il periodo 2012-2014. Così si accelerano le spese che le amministrazioni titolari dei programmi comunitari devono effettuare e certificare alla Ue entro il 31 dicembre di ogni anno per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Comma 2. Si istituisce nel bilancio di previsione del Mef il Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, con una dotazione per il 2012-2014 di 1.000 milioni di euro/anno, ripartita tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013. Viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di 400 milioni/anno per il triennio 2012-2014. Per sostenere le esportazioni, al bilancio dello Stato vengono versati 150 milioni di euro per il 2012 e tanti peri il 2013.

Articolo 4.
Commi 1-9. Detrazione del 36%. Viene inserito un nuovo articolo nel Tuir, il 16-bis, per disciplina la detrazione del 36% sul recupero edilizio, che diventa così una misura strutturale del sistema fiscale (da più di dieci anni veniva prorogata : di volta in volta). Le nuove regole scattano dal 1°gennaio 2012 e ripetono per larghi tratti le norme già vigenti. Il tetto di spesa resta fissato a 48mila euro per unità immobiliare e la detrazione va divisa in dieci rate annuale (sparisce però la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni). Novità assoluta è la possibilità di applicare il bonus anche agli immobili -
compresi quelli non residenziali - colpiti da calamità naturali (alluvioni, terremoti, eccetera). Per poterlo fare, però, servirà la dichiarazione dello stato d’emergenza. Viene precisata la possibilità di beneficiare del 36% anche per le opere antisismiche, quelle contro gli infortuni domestici e per la cablatura degli edifici. In caso di trasferimento dell’immobile su cui sono stati eseguiti lavori agevolati, si torna alla regola precedente a quella dettata dal DL 138/2011: da adesso, in caso di vendita, la detrazione passa all’acquirente, ma le parti potranno pattuire che resti al venditore.

Comma 10. La norma proroga di un altro anno la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, che dunque si applicherà alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. La detrazione viene prorogata senza modifiche, nella forma prevista dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006) e con la rateazione in dieci annuali. Dal 1°gennaio 2013 le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare del 36 per cento.

Articolo 5. Isee.
L’indicatore delta situazione economica equivalente verrà rivisto con un decreto. Tale revisione consentirà di rafforzare la precisione dello strumento che serve a misurare il livello di ricchezza delle famiglie. Il decreto potrà anche prevedere utilizzo dell’Isee per attribuire agevolazioni fiscali e tariffarie. La norma non determina effetti finanziari, tenuto conto che i risparmi, derivanti dalla revisione delle modalità di determinazione dell’Isee, sono assegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

Articolo 6. Equo indennizzo.
Vengono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità a causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tali istituti continuano a trovare applicazione solo nei confronti del personale dei comparti sicurezza difesa e soccorso pubblico.

Articolo 7. Partecipazione italiana a banche e fondi.
Via libera alla ratifica delle modifiche all’accordo istitutivo della Bers (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che ne hanno esteso il mandato ai Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale e che hanno ampliato l’uso dei fondi speciali. Arriva anche l’ok alla spesa per la partecipazione a banche e fondi internazionali per il triennio 2012-2014. Sono infine messi a disposizione 226 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione alle Banche multilaterali di sviluppo (Bms).

Articolo 8. Misure per la stabilità del sistema creditizio.
L’articolo 8 contiene la traduzione italiana della comunicazione con la quale la Commissione Ue ha fissato i paletti per gli aiuti di Stato alle banche.

Commi 1-3. Il ministro dell’Economia è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui debiti delle banche italiane. In particolare, fino al 30 giugno 2012, possono essere concesse garanzie con scadenza da 3 mesi a 5 anni; mentre a partire dal 1° gennaio 2012, scattano le garanzie a 7 anni anche per le obbligazioni successive alt’entrata in vigore della manovra. Presupposto per erogazione è la positiva valutazione di Bankitalia circa la adeguatezza della patrimonializzazione della banca e della capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

Commi 4-5. Per la copertura della spesa sono messi in gioco 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, la cui provvista è costituita dalle maggiori entrate e le minori spese recate dalla manovra. Questi importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per assicurare l’integrale utilizzo delle risorse tenuto conto dei potenziali rischi (valutati in misura prudenziale nel limite complessivo di un miliardo di euro).

Commi 6-11. Gli interventi concessi sono naturalmente limitati a quanto strettamente necessario a ripristinate la capacità di finanziamento delle banche richiedenti. Le quali, peraltro, non devono abusare del sostegno statale. Infatti, in caso di violazione scatta l’esclusione della banca dall’ammissione alla garanzia.

Commi 12 e 13. Alcune limitazioni ai benefici: in primo luogo, la garanzia non può "coprire" le passività computabili nel patrimonio di vigilanza; inoltre, il volume di strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale dei debiti complessivamente garantiti dallo Stato.

Commi 14-20. Suddivise in tre categorie le passività delle banche ammesse a garanzia ai fini del calcolo dei rispettivi oneri economici: obbligazioni bancarie; passività di almeno 12 mesi di durata; passività di durata inferiorea 12 mesi. È specificato che per le passività emesse dopo l’entrata in vigore della manovra, ma prima del 31 dicembre 2011, le commissioni siano determinate secondo quanto previsto dalle raccomandazioni della Bce del 20 ottobre 2008. Le commissioni devono comunque essere versate in rate trimestrali. Al ministro dell’Economia è riservata la facoltà di modificare tali criteri di calcolo.

Commi 21-22. Quanto alle modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia dello Stato, le banche interessate devono fare domanda lo stesso giorno presso la Banca d’Italia e il ministero dei Tesoro. La richiesta è formulata su un modello uniforme in cui la banca deve indicare, tra l’altro, il fabbisogno di liquidità e le operazioni di garanzia a cui si chiede di essere ammessi.

Commi 23-33. Coefficienti patrimoniali e capacità reddituale: è su questa scoppia di criteri che gli istituti di credito vengono valutati da Bankitalia ai fini dell’ammissione o meno alle operazioni di garanzia. La procedura disegnata è piuttosto veloce. Entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, la Banca d’Italia deve infatti comunicare al dipartimento del Tesoro i risultati della valutazione (compreso l’ammontare del patrimonio di vigilanza e della garanzia e la misura della commissione). Entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione inviata dalla Banca d’Italia spetta al Tesoro decidere se ammettere o meno la banca ai benefici. La comunicazione dell’esito garantisce la massima riservatezza. Con l’intervento di garanzia dello Stato, sul rimborso dovuto dalla banca bisogna considerare gli interessi al tasso legale.
Il ministero dell’Economia è infine obbligato a comunicare alla Commissione europea una viability review nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda, contemporaneamente, il 5% delle passività totali della banca e la cifra di 500 milioni di euro.

Comma 34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il ministro dell’Economia può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, un’ulteriore garanzia su finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.

Articolo 9. Imposte differite attive.
Riguardo alla possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sulle svalutazioni di crediti, non ancora dedotte dal reddito imponibile dagli enti creditizi e finanziari, sull’avviamento e sulle altre attività immateriali (a causa delle differenze temporanee tra la normativa di bilancio e quella fiscale), è stato precisato che dal periodo d’imposta di approvazione del bilancio, non possono essere più dedotti i componenti negativi relativi alte attività per imposte anticipate, che sono state già trasformate in credito d’imposta, in base all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 225 del 29 dicembre 2010. La trasformazione in credito d’imposta, poi, viene concessa anche alta parte delle attività per imposte anticipate registrate per perdite riportabili, se questa parte deriva dalla deduzione delle suddette svalutazioni, avviamento e altre attività immateriali. La disposizione relativa alla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta si applica anche alle società in liquidazione volontaria o a quelle sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi (inclusa l’amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia).

Articolo 10. Agevolazioni per la trasparenza.
Commi 1-3. Dall’gennaio 2013, sono previsti particolari agevolazioni per gli imprenditori individuali (anche in forma di impresa coniugale o familiare) e per i professionisti (anche se non iscritti in Albi), nel caso in cui decidano di inviare on line all’Amministrazione finanziaria i propri corrispettivi, le fatture, emesse e ricevute, oltre che le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura. Dovranno anche istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività svolta. Agli obblighi si potrà adempiere direttamente o tramite intermediario abilitato (come prevede l’articolo 3, comma 3. Del Dpr322/1998). Se verranno rispettate le suddette condizioni, potranno beneficiare di semplificazioni ed assistenza, da parte dell’amministrazione finanziaria, per gli adempimenti amministrativi e potranno ottenere il rimborso dell’eventuale credito Iva, prima rispetto agli altri contribuenti. Tra le agevolazioni possibili anche la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, tramite remissione di scontrini fiscali) e l’abolizione del visto di conformità, per consentire di compensare in F24 l’eventuale credito l’Iva, aeri superiori a 15mila euro.

Commi 4-11. Rispettando tali condizioni, le agevolazioni aumentano per imprese individuali e i professionisti che non sono in regime di contabilità ordinaria. Questi potranno determinare il reddito Irpef secondo il criterio di cassa, facendo predisporre, in forma automatica, le dichiarazioni Irpef e Irap da parte dell’agenzia delle Entrate.
Inoltre, saranno esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e del registro dei beni ammortizzabili, oltre che dalle liquidazioni Iva, dai relativi versamenti periodici e dal versamento dell’acconto Iva. Il nuovo regime super agevolato potrà essere applicato solo su opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione dello stesso. Se questa verrà effettuata, ma il contribuente non rispetterà i relativi obblighi imposti dal nuovo regime, perderà il diritto di avvalersi dei benefici e sarà assoggettato a una sanzione amministrativa da 1.500 a 4mila euro.

Articolo 11. Emersione di base imponibile.
Commi 1-5. Introdotta la sanzione penale prevista per le falsità nelle autocertificazioni ai casi in cui il contribuente esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero a richiesta degli uffici e della GdF. Modificato il regime delle informazioni bancarie che gli intermediari devono comunicare all’anagrafe tributaria.
Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’anagrafe tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti, ed ogni informazione relativa, necessaria peri controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni medesime. Questa enorme mole di dati potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione.

Comma 6. L’Inps comunica alla GdF notizie su soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali per eseguire controlli sui redditi dichiarati dai medesimi.

Commi 7-10. Scompare il divieto di reiterazione nel semestre degli accessi nei confronti dei contribuenti e la responsabilità disciplinare dei dipendenti dell’amministrazione finanziaria che violano le regole sull’accesso. Soppressi i consigli tributari presso i comuni.

Articolo 12. Comma 1.
Tracciabilità dai mille euro in su.
Nuove limitazioni per l’uso del contante e dei titoli al portatore. Si prevede che l’importo delle transazioni in contanti tra privati non possa superare i 999,99euro, anziché i 2.499.99. L’adeguamento riguarda anche i libretti di deposito al portatore, da ricondurre sotto la nuova soglia entro il 31 dicembre.

Comma 2. I pagamenti delle pubbliche amministrazioni centrali e locali dovranno gestire transazioni sulle spese tramite strumenti telematici, per ridurre i costi di gestione del contante. Sono resi obbligatori gli accrediti sui conti correnti bancari o postali dei creditori, o altri strumenti di pagamento interbancari scelti dai beneficiari stessi. Per cassa non si potranno pagare forniture per più di 500 euro, soglia comune anche ai pagamenti di stipendi, pensioni e compensi in genere. Solo le pensioni minime e sociali sono esentate da imposta di bollo e commissioni bancarie.
Commi 3-10. Ministero dell’Economia e Abi definiranno i dettagli di un conto corrente di base che consenta i pagamenti ad un livello di costi accettabile, compresa la esenzione totale dalle spese per la clientela svantaggiata. Restano salve le altre norme sulla trasparenza dei conti correnti previste dal Testo Unico bancario. Entro tre mesi vanno definite le regole per ridurre le commissioni sui pagamenti con carte.
Comma 11. Si include l’agenzia delle Entrate tra i destinatari delle comunicazioni sulle infrazioni delle norme sui contante.

Articolo 13.
Commi 1-5. Imu. Anticipa al 1 gennaio 2012 il debutto dell’imposta municipale propria, già prevista dal decreto sul fìsco municipale (Digs 23/2011). Tassata anche l’abitazione principale e le sue pertinenze. La base imponibile deltributo è il valore catastale a fini lei, ma cambiano i coefficienti per il suo calcolo. La rendita catastale (già rivalutata del 5% in base alla legge 662/1996) dovrà essere moltiplicata per:
-160 per le abitazioni (gruppo A tranne A/IO) e le categorie C/2,C/6 e C/7;
-140 peri fabbricati del gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per gli uffici (categoria A/10);
- 60 per gli immobili produttivi (gruppo D);
- 55 peri negozi (categorie C/l).
Per i terreni agricoli, il valore si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per 120.

Commi 6 e 9. L’aliquota base dell’Imu è dello 0,76%; i Comuni possono aumentarla o diminuirla dello 0,3 per cento. L’aliquota base può essere ridotta allo 0,4% sui fabbricati strumentali d’impresa o posseduti da soggetti passivi Ires, oltre che sugli immobili locati. L’aliquota è allo 0,2% per i fabbricati agricoli a uso strumentale, riducibile allo 0,1% dai Comuni.
Commi 7-19. Sull’abitazione principale e le pertinenze (al massimo una per tipo delle categorie C/2, C/6 e C/7) l’aliquota è dello 0,4%, modificabile dello 0,2% in più o in meno dai Comuni. Sull’Imu prima casa c’è una detrazione di 200 euro, da dividere pro quota in caso di più comproprietari. I Comuni possono alzare l’importo della detrazione, ma -se lo fanno - non possono aumentare l’aliquota sulle case tenute a disposizione. Allo Stato va metà del gettito del tributo, considerando solo una parte della base imponibile, al netto delle detrazioni.
Dall’anno d’imposta 2012, le delibere regolamentari e tariffari e sui tributi degli enti locali devono essere inviate ai ministero dell’Economia. La pubblicazione sul sito del Mef sostituisce l’avviso in Gazzetta ufficiale. Il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni di Sicilia e Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in base a questo articolo. Previsto un meccanismo di recupero anche a carico di Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Commi 20 e 21. Accresciuta di 10 milioni l’anno, per il 2012 e il 2013, la dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Prevista una proroga fino al 31 marzo 2012 per la possibilità di chiedere all’agenzia del Territorio la variazione della categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 (immobili rurali abitativi) o D/10 (immobili rurali a uso strumentale).

Articolo 14. Il nuovotributo per raccolta rifiuti e servizi comunali.
Commi 1-9. Dal 2013 parte la Res, l’imposta che raggruppa la vecchia tassa rifiuti e il nuovo tributo sui servizi comunali. In pratica la tassa è unica ma è divisa in due parti, con calcoli diversi. A pagare è chi detiene l’immobile a qualsiasi titolo (anche gli inquilini, purché lo occupino per almeno sei mesi),purché sia suscettibile di produrre rifiuti urbani. Dal calcolo però sono escluse le «aree scoperte» pertinenziali, come i cortili. Per la multiproprietà paga il gestore.
Si pagherà ad anno solare (1° gennaio-31 dicembre) sulla superficie calcolata all’80% (previo incrocio de dati comunali con quelli catastali) e sulla base delle attività svolte. Se mancano dati catastali, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio la planimetria catastale dell’immobile (questo tentativo era già stato fatto nel 2006 e non aveva prodotto alcun risultato; lo scopo era quello avere finalmente tutte le planimetrie, dato che ne mancano alcuni milioni). Per le unità immobiliari a destinazione «speciale» (i capannoni industriali e le categorie catastali D ed E) la superficie da calcolare è quella calpestarle. Come si compone la tariffa? Una quota è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servi zio e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ma in ogni caso lo scopo è arrivare alla copertura integrale dei costi, i cui criteri daranno definiti dal ministro dell’Economia.

Commi 10-15. Per quanto riguarda la parte Res, questa (che verrà aggiunta alla parte calcolata per la raccolta rifiuti) consisterà in una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato. I Comuni possono umentare questo importo sino a 0,40 euro, anche differenziando l’aumento in base alla tipologia dell’immobile e della zona. Viene creato un nesso diretto tra la Res, il fondo sperimentale di riequilibrio e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Sicilia e Sardegna: dal 2013 saranno ridotti in misura corrispondente al gettito Res. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Peri il nuovo tributo (Res compresa) è prevista una vasta gamma di riduzioni che il Comune può decidere in relazione a queste situazioni: single, cioè abitazioni con unico occupante; case tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; immobili non abitativi e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente (come quelle dove si mettono le roulotte per le vacanze); abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimorino all’estero per più di sei mesi all’anno; fabbricati rurali a uso abitativo, cioè abitati effettivamente da agricoltori.

Commi 16-34. Dove non si fa la raccolta rifiuti (e quindi i cittadini sono costretti a portarli al cassonetto o altrove) il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale. Questa misura è automatica e non occorre delibera del Comune. Se poi il servizio non viene svolto del tutto o viene interrotto per varie ragioni, il tributo è dovuto al 20 per cento. Sarà anche possibile, per le utenze domestiche, dimostrare di aver destinato al recupero una parte dei rifiuti e ottenere una riduzione. Anche tutte le altre regole del tributo saranno fissate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione dei bilancio di previsione, Un regime speciale verrà stabilito per le aree pubbliche temporaneamente occupate (come i mercati): la tariffa verrà al massimo raddoppiata. In ogni caso è obbligatorio per il contribuente l’obbligo di presentare la dichiarazione è assolto con il pagamento. È anche possibile, per i Comuni, realizzare la vera e propria tariffa, con sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. La dichiarazione dei contribuenti, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, l’ha effetto anche per gli anni successivi se non si verifichino modificazioni.

Commi 35-47.
Il pagamento si fa al Comune in quattro rate trimestrali ma il Comune può decidere diversamente. Il «funzionario responsabile», nominato dal Comune ha molti poteri: può inviare questionari al contribuente per raccogliere dati e notizie, chiedere informazioni agli uffici pubblici ed effettuare accessi diretti per le verifiche (con preavviso di almeno sette giorni). Se il contribuente non collabora può scattare l’accertamento in base a presunzioni semplici. Per omessa presentazione della dichiarazione le sanzioni vanno da dal 100% al 200% del tributo, che scende dal 50 al l00% in caso di infedele dichiarazione. La sanzione va da 100 a 500 euro per la mancata risposta ai questionari. La legge 296/2006 funge da norma residuale per tutto quanto non previsto.
Articolo 15. Accise. Dall’entrata in vigore del decreto aumentano le aliquote delle accise sulla benzina, secondo queste misure: a) benzina e benzina senza piombo: 704,20 euro per mille litri; b) gasolio usato come carburante: 593,20 euro per mille litri; e) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: 267,77 euro per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: 0,00331 euro.
Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio con decorrenza dal 2013 sono fissate in 704,70 euro per mille litri e in 593,70 euro per mille litri.

Articolo 16.
Comma 1.Tassa sul lusso. L’addizionale erariale istituita a luglio con la prima manovra estiva (10 euro per ogni kiloWatt di potenza effettiva del motore eccedente i 225), che per l’annualità 2011 resta in vigore così com’era, dal 2012 viene inasprita ed estesa a vetture meno potenti di quelle originariamente colpite: 20 euro per ogni kW eccedente i 185 (equivalenti a 252 cavalli). L’importo prescinde dall’anno d’immatricolazione, salvo per i veicoli storici (costruiti da più di 30 anni; con età compresa tra i 20 e i 30 anni, esenti solo i modelli d’interesse storico compresi nell’elenco Asi). Invariate le modalità di pagamento (dal 2012, va rispettato lo stesso termine del bollo auto e il versamento deve avvenire con modello “F24 elementi identificativi").

Commi 2-10. Dal 1° maggio 2012, le barche da diporto che si trovano ormeggiate o in navigazione in acque pubbliche nazionali dovranno pagare una tassa di stazionamento giornaliera, anche quando la permanenza non si protrae per tutta la giornata. Il tributo è commisurato alla lunghezza dell’imbarcazione. Importo dimezzato per le barche fino a 12 metri utilizzate come mezzo di locomozione ordinario da chi risiede nelle isole minori e nella laguna veneta. Esenti le barche di soggetti pubblici o adibite a servizi di salvataggio. Esenti anche le barche di associazioni di volontariato, ma solo se adibite a servizi di assistenza sanitaria o pronto soccorso.
Commi 11-15. Istituita una tassa sugli aeromobili privati in base al peso al decollo, con importo raddoppiato per gli elicotteri e agevolato per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati.

Articolo 17. Canone Rai. Le imprese devono indicare il numero di abbonamento Rai nella dichiarazione dei redditi.

Articolo 18. Clausola di salvaguardia. Aumento di 2 punti delle aliquote Iva del 10 e del 21% dal 1° ottobre 2012, e dello 0,5 dal 1° gennaio 2014. L’aumento sostituisce il taglio lineare delle agevolazioni se non arrivano i risparmi della riforma fiscale.

Articolo 19. Commi 1-2. Imposta di bollo sui valori scudati. Dal 1° Gennaio 2012 cambia la radicalmente la metodologia di determinazione e quantificazione dell’imposta di bollo dovuta dagli intermediari su titoli e strumenti finanziari così come previsto dal decreto legge 98/2011, a sua volta interpretato con le circolari 40/E/2011 e 46/E/2011. Si ricorda che tali norme avevano introdotto un criterio di tassazione distinto per scaglioni di valori imponibili, a loro volta determinati sulla base del valore nominale o in mancanza di rimborso o di acquisto dei titoli stessi. Dal 1° Gennaio 2012 si cambia: si prescinde dal rapporto di deposito e si considerano le singole comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano alla clientela a fronte di prodotti e strumenti finanziari sottoscritti.
Articolo 19.Commi 3-10. Tali comunicazioni sono soggette a un’imposta di bollo dello 0,10% annuo elevato allo 0,15% dal 2013. Sono esentati i fondi pensione e i fondi sanitari. L’imposta è conteggiata, diversamente dal precedente decreto, con riferimento al valore di mercato alla data di riferimento della comunicazione o, mancando, al valore nominale o di rimborso. In tal modo l’imposta potrà variare in funzione dell’andamento di valore di mercato. L’importo annuo dovuto conteggiato proporzionalmente non potrà essere inferiore a 34,20 euro o superiore a 1.200 euro, da riparametrare in caso di invio periodico. La comunicazione si da per inviata almeno una volta all’anno. Le attività oggetto di rimpatrio sono soggette a imposta straordinaria dell’1,5 percento. Gli intermediari provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate oppure ricevono provvista dal contribuente e si occupano di versarla in due rate di pari importo: entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013.

Articolo 20.
Riallineamento partecipazioni. La disposizione del DL 98/11- che consentiva il riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell’imposta sostitutiva in caso di maggiori valori incorporati nel costo di partecipazione - si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.Il versamento va fatto in tre rate (nel 2013 la prima) e nel 2014 (la seconda e la terza).

Articolo 21.
Commi 1-11. Super Inps. Ultima fermata per inpdap e Enpals. Dalla soppressione degli enti di previdenza peri dipendenti pubblici e i lavoratori dello spettacolo prende così il via un’unica struttura, il cosiddetto Super Inps. Un’operazione dettata dalla necessità di aumentare efficacia e efficienza dell’azione amministrativa, soprattutto per via del processo di convergenza dei sistema pensionistico nel metodo contributivo. Ora le funzioni di Inpdap e Enpals passano di fatto all’Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.

Comma 2. Le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti cancellati saranno trasferite all’Inps mediante decreti di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli enti cancellati alla data di entrata in vigore del DI e sulla base delle risultanze dei bilanci, da deliberare entro il 31 marzo 2012.
Comma 7. L’Inps ha sei mesi di tempo per provvedere a un riassetto organizzativo che realizzi una razionalizzazione del suo funzionamento.

Commi 8 e 9. L’operazione di accorpamento deve produrre minori costi di funzionamento (per il neonato organismo) non inferiori a 20 milioni nel 2012,50 milioni per il 2013 e 100 milioni a decorrere dal 2014. I risparmi saranno devoluti al bilancio pubblico, per poi essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Queste somme si aggiungeranno a quelle già previste dalla legge di stabilità 2012, mediante la razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza. Sull’intero processo di fusione vigilerà il presidente dell’Inps, il cui mandato viene prorogato al 31 dicembre 2014. Toccherà a lui promuovere la strategia più adeguata, verificarne l’attuazione e predisporre dei rapporti - con cadenza quadrimestrale- al ministero del Lavoro e a quello dell’Economia sullo stato di avanzamento del processo di riordino. Concluso il mandato, il presidente dell’Inps stenderà una relazione finale per dar conto dei risultati effettivamente conseguiti.

Commi 10 e 11. Va in soffitta l’Eipli. L’ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania entra in liquidazione. Funzioni e risorse passeranno entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto a un apposito soggetto che sarà individuato dalle Regioni interessate.
Comma 12. Si istituisce, sotto la vigilanza del ministro dell’Ambiente, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini. La struttura in via di costituzione svolgerà le funzioni ora in capo ai tre consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, il ministro dell’Ambiente – con un decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-nominerà un commissario e un subcommissario e, su designazione del ministro dell’Economia, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, i consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda sono soppressi e i relativi organi decadranno.
Commi 13-20. La scure del governo si abbatte su altri organismi. Fra le diverse misure è previsto che l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua venga portata all’interno del ministero dell’Ambiente, mentre le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici saranno trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. L’Agenzia per la sicurezza nucleare, invece, sarà incorporata direttamente nel ministero dello Sviluppo economico. Dentro l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni convergerà, infine, l’Agenzia per il settore postale.

Articolo 22.
Comma 1. Enti pubblici. La spending review muove i primi passi. Per gli enti e gli organismi pubblici, compresi quelli di diritto privato (ma non le società), destinatari di contributi a carico del bilancio generale o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, scatta l’obbligo di invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti e alla Ragioneria generale dello Stato, entro dieci giorni dalla delibera o dall’approvazione.
Comma 2. Sei mesi di cura dimagrante per le Agenzie pubbliche. In base alle specificità dei rispettivi ordinamenti, bisognerà rivederne gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo. Il riordino si estende anche alle Agenzie fiscali (articolo 10 del Digs 300/1999) e agli enti strumentali, comunque denominati, allo scopo di garantire la riduzione del numero complessivo dei componenti.

Comma 3. Le Regioni e gli enti locali dovranno modificare gli ordinamenti per abbassare, entro un anno, i costi degli organismi sottoposti al loro potere di vigilanza. Il parametro di riferimento per la riduzione è costituito dall’articolo 6 del DL 78/2010,che ha previsto per tutti gli enti pubblici la riduzione degli organi di amministrazione e controllo, nonché del collegio dei revisori, a un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
Comma 6. Torna l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Le funzioni una volta assegnate all’Ice passano all’Agenzia e al ministero per lo Sviluppo economico, che entro sei mesi dovrà essere opportunamente rivisto in ragione delle nuove competenze. In sostanza, la struttura ora ripristinata dal Governo è chiamata a sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese e la commercializzazione dei nostri beni e servizi nei mercati esteri, ma anche a promuovere nel mondo l’immagine del prodotto italiano. A essa toccheranno ancora compiti di informazione, assistenza e consulenza alle aziende che operano nel commercio globale, in stretto raccordo con le Regioni, le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri getti pubblici e privati potenzialmente interessati. Al vertice dell’Agenzia ci sarà un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, che eleggerà al suo interno il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo potrà essere nominato per un mandato di quattro anni (rinnovabili una sola volta). Quanto all’organico sarà determinato dallo statuto in misura comunque non superiore a 300 unità. Per quanto riguarda l’attività dell’Agenzia fuori dai confini italiani, si prevede che essa operi nell’ambito delle rappresentanza diplomatiche e consolari; il personale operante all’estero verrà accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica e dipenderà dal titolare della rappresentanza diplomatica. Per le entrate l’Agenzia potrà contare anche su eventuali assegnazioni legate alla realizzazione di progetti finanziati parzialmente o per intero dall’Unione europea, sui corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e le compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali, sugli utili delle società costituite o partecipate e altri proventi patrimoniali e di gestione. In sei mesi dal momento della costituzione secondo le direttive adottate dal ministero dello Sviluppo economico, sentiti i dicasteri degli Esteri e dell’Economia- l’Agenzia è tenuta a provvedere a una organizzazione degli uffici operativi, conservando in Italia solo gli uffici di Roma e di Milano. La nuova struttura, il ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e le Camere di commercio possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche chiuse. Sempre all’Agenzia spetterà il compito di ridisegnare le modalità di svolgimento delle attività fieristiche, questo per poter conseguire risparmi pari ad almeno il20°/o della spesa media annua (per tali attività) registrata nell’ultimo triennio. Infine si dovrà operare una concentrazione delle iniziative di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole. I dipendenti a tempo indeterminato dell’istituto soppresso vengono inquadrati nei ruoli del ministero dello Sviluppo Economico. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, mentre a svolgere il controllo sulla sua gestione finanziaria è la Corte dei conti.
Comma 7. Attribuita a uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico la definizione delle iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzarsi sino a quando ’’Agenzia non entrerà nel pieno della sua operatività.

Comma 8. Sono specificati nel dettaglio i poteri del dirigente delegato, circa la stipula dei contratti e l’autorizzazione i pagamenti. Possibile la delegare ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Si stabilisce, infine, la temporanea operatività del personale in servizio presso gli uffici all’estero dell’Ice.

Articolo 23. Riduzione di Cnel, Province e Authorities.
Commi 1-2. Viene ridotto il numero dei componenti di 9 Authority indipendenti per un totale di 25 unità: il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni passa da 8 a 4; l’Autorità sui contratti pubblici da 7 a 3; l’Autorità per l’energia e il gas da 5 a 3; Il Garante della concorrenza da 5 a 3; la Commissione nazionale per la società e la borsa da 5 a 3; il Consiglio dell’Isvap è indotto da 6 a 3. La Covip passada 5 a 3;la Commissione per la vantazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da 5 a 3; la Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici cala, infine, da 9 a 5 componenti.Queste riduzioni non si applicano ai ^ componenti già nominati, ma dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto. I componenti di queste autorità e dell’Istat non potranno, infine, essere riconfermati al termine del mandato.
Commi 4-5.1 Comuni sotto i 5mila abitanti affidano a un sistema centralizzato di appalti l’acquisizione di servizi e forniture.
Commi 6-7. Peri membri del Governo che non sono contemporaneamente anche parlamentari il periodo di aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti, è utile per il conteggio dell’anzianità di servizio e per il trattamento di quiescenza, così come per la previdenza, in azione all’ultimo trattamento economico. Se la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa non completa la sua attività entro il prossimo 31 dicembre, lo farà il Governo con un decreto.

Comma 8. La scure del Governo si abbatte sul Cnel:
i 120 componenti scendono a 68 (a cui vanno aggiunti il presidente e il segretario generale). Cosi suddivisi: 10 esperti, 10 esponenti del volontariato e 48 rappresentanti delle parti sociali.
Commi 9-13. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore (6 dicembre 2011) del decreto (ovvero, entro il 5 gennaio 2012) si provvede alla nomina dei nuovi componenti in base ai nuovi criteri.

Commi 14-17. Cambia l’assetto istituzionale delle Province, che avranno solo funzioni di indirizzo politico e di coordinamento dei comuni. Organi provinciali sono il presidente ed il Consiglio provinciale che restano in canea per 5 anni. Il Consiglio è composto da non più di 10 mèmbri, eletti dai Comuni che ricadono nella Provincia stessa. Le modalità di elezione sono stabilite per legge entro il 30 aprile 2012. Mentre il presidente è eletto tra i componenti del Consiglio provinciale.

Commi 18-22. Con proprie leggi Stato e Regioni provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni che sono state sino ad ora competenza delle Province e agli organismi provinciali risorse umane e finanziarie. Se le Regioni non adempiono nei tempi previsti, si interviene con legge statale. È prevista la decadenza degli attuali organi in carica al momento dell’entrata in vigore delle leggi locali e nazionali che definiranno funzioni e relative risorse. I Comuni possono istituire forme di coordinamento per l’esercizio di alcune funzioni amministrative ma senza ulteriori oneri di spesa.

Articolo 24. Comma 1.
Pensioni. La norma chiarisce le finalità della riforma previdenziale: garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico.
Comma 2. Viene sancito il passaggio dal 1°gennaio al sistema contributivo per tutti, senza eccezioni.

Comma 3. Si introduce la possibilità di ottenere la certificazione del diritto alla pensione da parte di chi matura, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva secondo le vecchie regole. Dopo questa data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla "pensione di vecchiaia " e dalla "pensione anticipata".

Comma 4. Si introduce il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di settant’anni.

Comma 5. Viene abolito, per le persone che dal 1°gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento, il sistema delle finestre mobili.
Comma 6. Dal 2012 l’età per accedere al trattamento di vecchiaia viene fissa in 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; il requisito anagrafico sale a 63 anni e sei mesi dal 1°gennaio 2014, a 65 anni dal 1° gennaio 2016 e 66 anni dai l°gennaio 2018.Per le lavoratori autonome il requisito è fissato a 63 anni e 6 mesi nel 2012,64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1 ° gennaio 2014,65 anni e 6 mesi dal l’gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1 ° gennaio 2018. Per tutti gli altri lavoratori l’età è fissata a 66 anni.

Comma 7. Viene generalizzato il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia: un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, e l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Comma 8. A decorrere dal 1°gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno.
Comma 9. Norma di salvaguardia che impone il raggiungimento dell’età di 67 anni per l’accesso alla pensione di vecchia per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. In altri termine, anche se non scattano gli adeguamenti alle speranze di vita, questa soglia deve comunque essere applicata dal 2022.
Comma 10. La norma definisce i requisiti di accesso alla pensione anticipata, trattamento che sostituisce tutti i preesistenti trattamenti di anzianità. Si può accedere a questo tipo di pensione a condizione che sia maturata, nel 2012,un’anzianità contributiva di 42 anni e 1mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per il 2013 e di un mese ancora dal 2014. Viene prevista una penalizzazione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo, da applicare sulla quota retributiva della pensione, in caso di pensionamento anticipato rispetto a all’età di 62 anni.

Comma 11. Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo
Successivo al 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a un determinato importo soglia mensile.

Comma 12. Viene confermata l’applicazione dei meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.
Comma 13. Il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita diventa biennale (in precedenza era prevista una cadenza triennale).

Comma 14. Sono esentati dalla riforma dei requisiti di pensionamento i lavoratori che li maturano entro il 31 dicembre 2011, le lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo e i lavoratori collocati in mobilità a seguito di un licenziamento collettivo e sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 31 ottobre 2011 (dovranno comunque maturare i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità). Rientrano nell’esenzione anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, sempre per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011, e i lavoratori che in tale data, erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Infine, sono esonerati dalla riforma i lavoratori che, prima del 31 ottobre 2011 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria oppure ai dipendenti pubblici che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio.

Comma 15. Si affida agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria il compito di monitorare le domande di esenzione, fissando il tetto massimo d 50mila domande di pensione.

Commi 16 e 17. Viene esteso il sistema di aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione alle età corrispondenti a valori fino a 70. Viene modificata la disciplina del decreto sui lavori usuranti.

Commi 18-20. Viene previsto l’obbligo di aumentare i requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per i regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Viene eliminato il limite minimo di 3 anni per procedere alla totalizzazione. Sono fatti salvi per le pubbliche amministrazioni i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del decreto.

Commi 21-23. A decorrere dal 1 ° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps sono incrementate di 0,3% ogni anno fino a raggiungere il 22 per cento.
Comma 24. Viene imposto alle Casse di adottare, entro il 1 marzo 2012, misure per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni.

Commi 25 e 26. Viene bloccata la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per quelli di importo complessivo superiore a due volte il trattamento minimo Inps. Ai professionisti iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali sono estese le tutele per la malattia previste peri lavoratori parasubordinati.

Comma 27. Presso i il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il fanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne.

Comma 28. Istituita una commissione per valutare possibili e ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo.

Comma 29 e 30. Il ministero del Lavoro elabora ogni anno un programma coordinato di iniziative di informazione previdenziale. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’ituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali.
Comma 31. Sul Tfr di valore superiore a un milione di euro non si applica il regime di tassazione separata di cui l’articolo 19 del Tuir.

Articolo 25. Debito pubblico.
La norma prevede che una quota dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissioni di anidride carbonica venga destinata al fondo ammortamento titoli di Stato per consentire il riacquisto di titoli del debito pubblico.

Articolo26. Lire.
Le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione sono prescritte da subito a favore dell’Erario. Il controvalore è, versato allo Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 27.
Comma 1. Il patrimonio in vendite. La norma rivoluziona per l’ennesima volta il regime delle dismissioni immobiliari pubbliche, inserendo una serie di strumenti, soprattutto finanziari, di facilitazione. A reggere le fila delle nuove operazioni saranno Economia e Demanio, che costituiranno società, consorzi o fondi immobiliari: i soggetti privati partecipanti verranno individuati dal Demanio e le società saranno vigilate dalla Corte dei conti - i rapporti tra agenzia del Demanio e i partecipanti sono regolati con apposito atto, dove è contenuta anche la ripartizione delle spese sostenute nel caso di annullamento dell’iniziatìva. I beni conferiti alla società mantengono il regime giuridico loro proprio. La disciplina dovrebbe consentire, una volta valorizzati i beni immobili, il consegui mento di nuove e maggiori entrate per la finanza pubblica. In caso di immobili vincolati viene convocata una conferenza di servizi: in caso di mancata decisione dopo 60 giorni, la proposta di dismissione è da considerarsi rigettata.

Comma 2. Il Demanio e il ministero dell’Economia e delle finanze sottoscriveranno un vero e proprio "patto" convenzionale per definire i ruoli e gli impegni nelle operazioni di dismissione. In ogni caso il trasferimento dei beni alla società (che seguono il regime del Codice civile) non ne comporta la sdemanializzazione. Gli enti locali dovranno individuare i beni immobili non strumentali alle proprie funzioni istituzionali da dismetterei o valorizzare. Lo scopo sarà di formare un piano di dismissioni in cui inserire anche gli immobili statali presenti territorio, che a questo punto vengono automaticamente classificati come «patrimonio disponibile», salvi i vincoli. Il piano è trasmesso agli enti competenti, che avranno trenta giorni di tempo per decidere, dopo di che scatterà il silenzio-assenso e la classificazione è definitiva. Non solo: la delibera comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dovrà indicare anche le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili.
Le Regioni, entro il 4 febbraio 2012, devono armonizzare le delibere comunali come varianti allo strumento urbanistico generale e devono approvare procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordi nata, così da concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera comunale. Trascorso il termine, le delibere comunali si intendono approvate. Il presidente della giunta regionale, con la Provincia ei Comuni interessati, promuoverà la formazione di «programmi unitari di valorizzazione territoriale» per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di loro proprietà e degli altri soggetti pubblici. Se nei programmi unitari di valorizzazione ci sono immobili statali o in uso alle amministrazioni centrali dello Stato, il potere d’impulso è assunto dal Demanio. Il Demanio e le Regioni potranno anche costituire una struttura unica di attuazione del programma. Sono comunque esclusi dai «programmi unitari di valorizzazione territoriale» i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui al Dm (ancora da fare) previsto al comma 5 bis, articolo 5, del DIgs 85/2010 o già avviati a vendita e permuta.
Se occorre riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione a questi programmi di valorizzazione si promuove un accordo di programma, nel qua le può essere attribuita agli enti locali tra il 5 e il 5% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato. Se questi immobili, nella valorizzazione vengono dati in concessione o locazione onerosa, all’amministrazione comunale è riconosciuta una somma tra il 50 e il 100% del contributo di costruzione a carico di concessionario o locatario. L’accordo va comunque concluso entro di 120 giorni dalla data della sua promozione. Se non avviene, il presidente della giunta regionale ha altri 60 giorni. Per gli immobili vincolati, il parere unificato va dato entro i termini dell’accordo di programma, in caso contrario il ministro per i Beni culturali può avocare a sé la decisione. Per la valorizzazione degli immobili in uso alla Difesa il ministro individua le ipotesi di destinazioni d’uso, ma in coerenza con gli strumenti territoriali e urbanistici. Se devono essere «riconformati» si promuove un accordo di programma. Per caserme e strutture militari non più utili si può usare la «concessione di valorizzazione» nel rispetto delle volumetrie esistenti. Al Comune va il 10% del canone della relativa concessione. Il concessionario è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi alla fine del periodo di concessione o di locazione.

Comma 3. Sono apportate alcune modifiche alla legge 183/2011 nella parte in cui prevede la possibilità di alienare terreni agricoli o a vocazione agricola (l’elenco dei beni entro il 31 marzo). Il prezzo dei terreni da alienare mediante trattativa privata o asta pubblica (per quelli con valore da 400 mila euro in su) è determinato sulla base del valore agricolo. La segnalazione dei beni da inserire nella lista dei terreni alienabili può essere fatta anche dai soggetti interessati. Cambia anche il regime delle locazioni passive.
Commi 4-8. Viene soppresso il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato. Il Demanio rilascia alle amministrazioni che chiedono di affittare o rinnovare la locazioni di spazi da privati il nulla osta, pena la nullità del contratto. Fanno eccezione solo le locazioni stipulate dalla presidenza del Consiglio per ragioni di sicurezza, previo Dpcm. Le amministrazioni invieranno al Demanio copia del contratto registrato. Per la manutenzione degli immobili pubblici il Demanio può anche creare strutture interne dedicate.
Commi 9-16. Il ministero della Giustizia può individuare beni immobili statali in uso all’amministrazione della giustizia e permutarli con immobili di proprietà pubblica o privata già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Se questi edifici sono ancora da costruire, gli eventuali proprietari pubblici non devono essere inclusi nella lista delle amministrazioni pubbliche redatta dall’Istat. Per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie la Giustizia si avvale di società partecipata al 100% dal Tesoro, per stimare i costi e selezionare le proposte. Questa società può convocare una o più conferenze di servizi per promuovere gli accordi di programma con Regioni, enti locali e altre amministrazioni interessate. Il ministero della Giustizia, sentita l’agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione e la determinazione del valore è decretata dal ministro della Giustizia, previo parere di congruità del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell’immobile medesimo. Poi comunica l’elenco ai Beni culturali che si pronuncia entro 30 giorni per la verifica e individua le parti degli immobili stessi soggette a tutela. L’accertamento e le autorizzazioni vanno rilasciate o negate nei 60 giorni successivi, altrimenti scatta il silenzio assenso. A questo punto gli immobili da dismettere sono individuati con decreto della Giustizia, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.
Per evitare che la spesa di progettazione e costruzione dell’immobile incida sui conti della Pa, in caso di permuta con immobili di nuova costruzione, questi devono essere realizzati da realizzati, con oneri finanziari tutti a loro carico. Sono stabiliti tempi rapidi per le conferenze di servizi, per l’approvazione degli accordi di programma e per il recepimento delle variazioni urbanistiche.
Comma 17. Per il trasferimento degli immobili destinati a penitenziari sono fatte salve le regole degli Statuti di Trento e Bolzano.

Articolo 28. Comma 1. Addizionale regionale Irpef.
Dall’anno d’imposta 2011, quindi sui redditi dì quest’anno, l’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef, destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale, sale dallo 0,9% all’1,23 per cento. Il conseguente maggior gettito di 2.085 milioni finanzia la pari riduzione della compartecipazione Iva destinata a finanziare lo stesso sistema sanitario. La novità si farà vedere concretamente nelle buste paga e nei cedolini di gennaio per dipendente e pensionati. Peri lavoratori autonomi, invece, l’appuntamento è con il saldo di giugno 2012, quando dovranno anche restituire la riduzione dell’acconto Irpef di novembre.
Commi 2-11. Tagli ai trasferimenti agli enti locali.
L’aumento dell’addizionale Irpef si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le autonomie speciali dal 2012, devono assicurare un contributo annuo di 920 milioni, accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Sempre dal 2012 saranno ridotti per un totale di 1.865 milioni il Fondo sperimentale di riequilibrio (introdotto dal decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale) per quanto riguarda le Province delle Regioni a statuto ordinario e i fondi del ministero dell’Interno per i comuni di Sicilia e Sardegna.

Articolo 29. Consip. Commi 1 e 2.
Rafforzato il ruolo di Consip (la spa che fornisce allo Stato servizi di consulenza, assistenza e soluzioni per l’informatica nella Pa) quale centrale di committenza peri contratti sopra la soglia comunitaria.
Comma 3. Contributi all’editoria.
Stop al sistema di contribuzione diretta al 31 dicembre 2014 sulla gestione 2013. Il Governo adotterà un regolamento per conseguire, dal 1° gennaio 2012, la riduzione delta contribuzione pubblica e una più rigorosa selezione dei beneficiari.

Articolo 30. Comma 1. Missioni militari internazionali.
La legge di stabilità peri il 2012 stanziava le risorse (700 milioni) necessarie a coprire la partecipazione italiana alle missioni internazionali peri il primo semestre dell’anno prossimo. La norma copre i sei mesi rimanenti con altri 700 milioni.
Comma 2 e 3. Trasporti pubblici.
Attingendo a risorse già iscritte in conto residui, quindi senza nuovi oneri, vengono stanziate le risorse per assicurare nelle Regioni i servizi da parte di Trenitalia. Sono inoltre stanziati 800 milioni l’anno dal 2012 (in aggiunta ai 400 già previsti dalla legislazione vigente) a favore del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.
Comma 4. Agea. Rifinanziate per 40 milioni le risorse destinate nel 2012 all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). L’onere è coperto attraverso la pari riduzione della nazione del Fondo per le asigenze indifferibili.

Comma 5. Protezione civile.
Il fondo per la Protezione civile viene aumentato di 57 milioni, per garantirei livelli minimi di operatività delle sue strutture nel 2012. Per coprire la spesa si fa ricorso alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille Irpef.
Comma 6. Accademia dei Lincei.
Si prevede un contributo annuo, dal 2012, a favore dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia della Crusca, per 2 milioni di euro.
Comma 8. Ministero peri Beni e le attività culturali -Assunzioni.
Il ministero per i Beni e le attività culturali è escluso dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia e delle Aree. Il Mibac è autorizzato, come già avvenuto nel 2011,a effettuare, per nei prossimi due anni, assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, mediante graduatorie in corso di validità, nei limiti comunque della facoltà previste dalla legislazione vigente.

Articolo 31. Esercizi commerciali.
Viene resa permanente ed estesa a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista, in via sperimentale, per i Comuni turistici. Introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.

Articolo 32. Farmacie.
Nelle parafarmacie e nei «corner» della grande distribuzione che si trovano in Comuni superiori ai 15 mila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali, possono essere venduti i cosiddetti farmaci di categoria C, quelli che richiedono prescrizione medica ma non sono rimborsati dal Ssn.

Articolo 33. Professioni.
Sul fronte professionale sono due le misure. Si conferma la norma a "tagliola" per gli Ordini che entro il prossimo 13 agosto (a l2 mesi dall’entrata in vigore della manovra di Ferragosto) dovranno uniformare gli ordinamenti ai principi di riforma contenuti nel decreto legge 138/2011 poi convertito nella legge 148/11. Pena, la loro decadenza. Inoltre, la riforma stabilisce che la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi per tutte le categorie professionali.

Articolo 34. Liberalizzazioni.
Commi 1-4. La disposizione è volta a realizzare compiutamente la libertà dei mercati, disponendo che la disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale) debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento. Sono abrogate, con effetto immediato, le disposizioni che limitano i’allocazione di un’attività economica, i prezzi minimi e le commissioni per la fornitura di beni e servizi. Sono fatte salve solo le esigenze imperative di interesse generale e compatibili con l’ordinamento comunitario.
Comma 5. Prevede il parere obbligatorio dell’Antitrust sui disegni di legge governativi e regolamenti che introducono restrizioni all’accesso o ali’esercizio di attività economiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Commi 6-8. Se per l’esercizio di attività economiche, è necessaria la comunicazione di alcuni requisiti all’amministrazione competente, ciò deve poter avvenire con autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo controllo amministrativo succesivo.

Articolo 35. Antitrust.
Ampliati i poteri che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare, consentendole di impugnare innanzi alla giustizia amministrativa gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza.

Articolo 36. Concorrenza del settore creditizio.
Si vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai vertici delle strutture organizzative, all’interno delle imprese assicurative e creditizie, di assumere carichi in società tra loro concorrenti o controllate.

Articolo 37. Trasporti.
Commi 1-4. Viene individuata, tra le Authority esistenti, quella che dovrà vigilare sulle condizioni di offerta e la qualità dei servizi nei trasporti ferroviario, aereo e marittimo, anche alla luce delle infrazioni comunitarie. All’Autorità spetterà garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali; definire, se ritenuto necessario, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai costi e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse. Dovrà anche stabilire le condizioni minime dì qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati e, infine, definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

Commi 5-6. L’Autorità è tenuta a rendere pubblici, nei modi più opportuni, i provvedimenti di regolazione e a riferire annualmente alle Camere sullo stato del processo di liberalizzazione. I maggiori oneri sono finanziati con risorse già esistenti e contributi versati dagli stessi gestori delle infrastrutture, in misura non superiore alluno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte.

Articolo 38. Programmi di ricerca.
Più spazio all’innovazione industriale nell’ambito di efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie delta vita, made in Italy, beni e attività culturali e turistiche. Con una modifica al funzionamento del Fondo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, viene data priorità ai progetti di innovazione industriale nei comparti menzionati. Non sarà più necessaria l’esistenza di uno specifico stanziamento per l’idea di sviluppo individuata.

Articolo 39. Pmi. Boccata d’ossigeno per le Pmi. La possibilità di fornire garanzia diretta e controgaranzia sale sino all’80% dell’ammontare delle operazioni in favore di Pmi e consorzi, purché nei limiti previsti dalle norme Ue. La somma massima assicurata per ogni impresa dal Fondo viene aumentata a 2 milioni e 500mila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza. Non meno dell’80% delle disponibilità finanziarie è riservato a interventi non oltre i 500 mila euro l’importo massimo garantito per singola impresa. A ciò si aggiunge un’ulteriore misura di supporto alla patrimonializzazione dei Confidi. Anche in deroga ai divieti o limiti di partecipazione di legge, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati potranno entrare nel capitale sodale dei consorzi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi. Un ingresso che dovrà comunque restare minoritario.

Articolo 40. Comma 1. Alberghi.
Addio alla carta per le segnalazioni dei clienti da parte dei gestori delle strutture ricettive. Unica modalità di trasferimento all’autorità locale di Ps dei dati sarà quella informatica o telematica.
Comma2. Privacy.
La definizione di «dato personale» viene circoscritta a qualunque informazione relativa alle persone fisiche. Dunque, non rientreranno più in questa area sensibile gli elementi riguardanti le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. Peraltro le nuove modifiche alla disciplina rendono ancora più marcato l’alleggerimento delle procedure già disposto con il Dl 70/2011, che si era già mosso verso l’allineamento alla normativa Ue. Persone giuridiche ed enti continueranno invece a godere della tutela prevista dal titolo X del Codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.
Comma 3. Immigrazione.
Il lavoratore straniero potrà svolgere attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Non è del tutto chiaro se la norma si applichi o meno al caso particolare della conversione dell’autorizzazione(come nell’eventualità di un passaggio da studio a lavoro).
Comma 4. Lavoro.
Si sposta alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine per aggiornare il libro unico del lavoro (non più entro il giorno 16, quindi). Anche in questo caso, concedendo più margine di tempo all’adempimento, si vede un beneficio per chi è tenuto all’obbligo di aggiornamento.
Comma 5. Bonifiche.
Interventi dì scavo per manutenzione e messa in sicurezza di impiantì e reti tecnologiche anche in aree contaminate ad alcune condizioni. Ancora, nel caso in cui i lavori siano particolarmente complessi a causa della natura della contaminazione, della tipologia di operazione, delle dotazioni impiantistiche necessario o dell’estensione dell’area interessata, il progetto di bonifica o di messa in sicurezza potrà essere articolato in fasi distinte per rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o momenti successivi.

Articolo 41. Opere di interesse strategico.
Comma 1. Le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale hanno un programma del ministero, un documento di programmazione economica e ora un documento di finanza pubblica che individua priorità, in funzione dell’integrazione delle opere con reti europee e territoriali, di procedura avanzata, di finanziamenti privati quantificati. Va predisposto un crono programma di attuazione. Per reperire risorse i soggetti che seguiranno l’esecuzione dell’opera presentano uno studio di fattibilità al ministero che verifica la "bancabilità" in un massimo di 90 giorni. Via e Vas sono coordinate con questi tempi.
Comma 2. Il Cipe può approvare il progetto preliminare che abbia copertura finanziaria con un termine per l’approvazione del progetto definitivo. Questa approvazione, che ha gli effetti di un giudizio di compatibilità ambientale, viene data con il concorso di altri ministri con la possibilità di inserire prescrizioni. Il progettista risponde del rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni che sopravvengono nel procedimento, in particolare per ciò che riguarda la specifica localizzazione e il rispetto dei limiti di spesa.
Comma 3. Il progetto definitivo è sottoposto per 45 giorni a osservazioni delle pubbliche amministrazioni competenti. Nei successivi 30 giorni il ministero approva definitivamente il progetto, decidendo sulla richiesta di prescrizioni.
Comma 4. Il progetto approvato consente l’inizio dei lavori inserendosi nella pianificazione locale. Da anche inizio all’esproprio dei terreni con possibilità di controdeduzioni dei privati.
Comma 5. Il ministero delle Infrastrutture segue l’avanzamento dei lavori; le procedure relative ai contributi per realizzare opere strategiche hanno tempi accelerati (60 giorni) e le eventuali criticità sono risolte dal Consiglio dei ministri.

Articolo 42. Capitali privati.
Per pagare l’esecuzione di opere affidate in concessione, possono essere ceduti alle imprese (scontandone il prezzo) beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, anche se questi non strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare.
Commi 2-3. Favorendo l’apporto di capitale privato alle infrastrutture pubbliche, diventa possibile scendere la concessione a opere o partì connesse a quelle oggetto della concessione e originariamente non comprese. Ciò aumenta i proventi della gestione, e riduce l’onerosità finanziaria connessa alla realizzazione dell’investimento del privato.
Commi 4-7. Le concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro possono esser prolungate fino a cinquanta anni per consentire l’equilibrio economico finanziario ( limitatamente ai nuovi affidamenti di concessioni).
Commi 6-7. Per attrarre capitale privato nella realizzazione delle opere pubbliche, è possibile che le imprese di assicurazioni utilizzino, a copertura delle riserve tecniche, attivi costituiti da investimenti nelle strade, ferrovie, porti e aeroporti, ospedali, telecomunicazioni ed energia.
Comma 8. Si estende il project financing delle opere autostradali, anche alle infrastrutture portuali e ferroviarie.
Comma 9. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati al ministero peri Beni e le Attività culturali per uno scopo determinato (e finite all’Erario), sono riassegnate al ministero e non possono esser utilizzate per altri scopi.

Articolo 43. Semplificazione.
Commi 1-4. Convenzioni autostradali. Si semplifica l’approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali, che avverranno con decreto interministeriale Infrastrutture-Economia da adottarsi entro 30 giorni, tranne i casi in cui gli aggiornamenti o le revisioni comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o riguardino aspetti di carattere regolatorio e serva l’acquisizione dei pareri Cipe e Nars.
Comma 5. Concessione e gestione stradale.
Sì garantisce concorrenzialità per l’affidamento delle concessioni autostradali. Qualora una concessione autostradale abbia a oggetto la sola gestione dell’infrastruttura e dia luogo a un contratto di servizi, l’affidamento avviene secondo le procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici (offerta economicamente più vantaggiosa).
Comma 6. Si semplifica la realizzazione di impianti tecnologici e civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali e stradali, senza necessità di titolo edilizio.
Commi 7-15. Si migliora la sicurezza delle grandi dighe nonché l’attività manutentiva per quelle che hanno superato una vita utile di cinquanta anni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i manutentori sono tenuti a presentare al ministero per le Infrastrutture e i Trasporti il piano di manutenzione dell’impianto, le opere di derivazione e adduzione, le condotte forzate e i relativi piani di collaudo, oltre alle asseverazioni straordinarie, sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione: Entro sei mesi dall’emanazione del decreto, il ministero provvedere a rielaborare i criteri per le «fasi di allerta» per aggiornare i sdocumenti di protezione civile sul rischio idraulico a valli e dighe.

Articolo 44. Appalti pubblici.
Commi 1-2. Si rinnova l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti nel calcolo del ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Viene eliminata l’incidenza nel calcolo dell’offerta migliore.
Comma 3. Introdotto un regime transitorio per le varianti, escludendo il limite esistente (50% dei ribassi d’asta ottenuti in fase di gara) per gli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l’esecuzione dei lavori.
Comma 5. Viene abrogato l’articolo 12 della legge 180/2011 relativo all’affidamento dei contratti pubblici di architettura e di ingegneria e torna a lOOmila euro la soglia per l’affidamento sottosoglia.
Comma 6. Estese al recesso per antimafia, alla liquidazione coatta e al concordato preventivo le previsioni secondo cui è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento (con le condizioni originarie) della graduatoria formatasi in esito della gara originaria.
Comma 7. Si favorisce la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici attraverso il loro coinvolgimento anche nelle grandi opere, ferma restando la valutazione su economicità e possibilità di operare tale suddivisione.
Comma 8. Per lavori oltre i 20 milioni di euro, si introduce una procedura dì consultazione sul progetto posto a base di gara tra coloro che hanno chiesto di essere invitati alla gara ristretta, funzionale a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali.
Artìcolo 45. Edilizia.
Comma 1. Le opere di urbanizzazione (solo primaria) a scomputo sono realizzabili, se inferiori a 5,278 milioni di euro, dal titolare del permesso di costruire senza procedure di gara previste dalla legge sugli appalti.
Comma 2. Si modifica il Testo unico dell’edilizia per l’utilizzo di materiali innovativi. E nella procedura di autorizzazione dei laboratori si elimina il riferimento al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Comma 3. Semplificata la procedura di approvazione degli accordi di programma per la realizzazione del “Piano casa nazionale" di edilizia abitativa.

Articolo 46. Collegamenti e logistica.
Commi 1-4. Si possono costituire sistemi logistici per promuovere infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, senza causare distorsione della concorrenza.

Articolo 47. Infrastrutture e Trenitalia.
Si estende alle infrastrutture di interesse strategico in base alla legge n. 443/2001, l’utilizzo di risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali istituite con il decreto legge 98/2011.

Articolo 48. Clausola di finalizzazione.
Le maggiori entrate sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati con l’ Unione europea. Sono rinviate ad apposito decreto del ministero dell’Economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito. Tale clausola consente di scontare integralmente gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica delle maggiori entrate.

Articolo 49. Copertura.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dallo stesso decreto. Gli oneri sono: 6.882,715 milioni di euro per il 2012; 11.162,733 milioni per il 2013; 12.669,333 milioni per il 2014; 13.108,628 milioni per il 2015; 14.630,928 milioni per il 2016; 14.138,228 milioni per il 2017; 14.456,228 milioni per il 2018; 14.766,128 milioni per il 2019; 15.078,428 milioni per il 2020; 15.390,728 milioni per il 2021; 15.703,028 per il 2022 e 15.721,128 milioni a decorrere dall’anno 2023.

Articolo 50. Entrata in vigore.
Il decreto legge è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in «Gazzetta ufficiale», avvenuta il 6 dicembre 2011.