Cristina Bartelli, Italia Oggi 7/12/2011, 7 dicembre 2011
GLI ESTRATTI CONTO ANCHE AL FISCO
Nudi di fronte al fisco. Dal 1° gennaio 2012 l’estratto conto sarà inviato in doppia copia al titolare del conto e al fisco. Si può sintetizzare così l’effetto dell’articolo 11, secondo comma, della Manovra Monti (dl 201/2011) quello dedicato all’emersione della base imponibile (si veda ItaliaOggi di ieri).
La disposizione toglie l’ultimo vincolo per contrastare l’evasione fiscale posto nel flusso di informazioni tra gli intermediari abilitati e l’Agenzia delle entrate: gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe le movimentazioni effettuate su tutti i rapporti intrattenuti con la clientela. In questo modo il fisco utilizzerà le informazioni sui rapporti finanziari per selezionare i contribuenti da controllare e verranno facilmente alla luce le disparità tra i redditi e i volumi d’affari dichiarati e le disponibilità finanziarie detenute dai singoli contribuenti
In pratica si capovolge totalmente il meccanismo con cui finora sono state costruite le indagini finanziarie. Se in precedenza il fisco si muoveva dal soggetto e quindi indagava sul mondo fiscale che ruotava intorno a questo per arrivare al dato, oggi è il contrario.
La banca, gli intermediari, i professionisti inonderanno l’archivio rapporti di dati periodici, sarà poi l’Agenzia che di volta in volta andrà a pescare nell’oceano ciò che gli interessa. Il dato arriverà prima che sia costituita una lista selettiva, prima che si avvii l’indagine finanziaria sarà lì a disposizione. La norma scritta in questo modo pone qualche osservazione sulla sua fattibilità e gestione e anche sulla sola tenuta materiale all’impatto degli invii periodici per i data base del fisco. In questo caso a sciogliere dubbi, la disposizione comunque prevede che un provvedimento del direttore dell’Agenzia, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, fisserà le modalità di comunicazione. Per alcuni operatori, interpellati da ItaliaOggi, si individueranno in questa sede paletti e vincoli anche se la stessa disposizione più che di vincoli parla di «estensione dell’obbligo di comunicazione anche da ulteriori informazioni relative ai rapporti necessari ai fini dei controlli fiscali». Insomma, più della tracciabilità del contante o dell’estensione dell’obbligo dei pagamenti in formato elettronico anche per le pensioni, il fisco si dota di un’arma micidiale e sancisce la fine, semmai ancora era in vita, del segreto bancario in Italia. Alcuni intermediari interpellati da ItaliaOggi hanno fatto notare che in fondo il segreto bancario era tramontato con l’istituzione dell’anagrafe stessa nel 2003 ma era rimasto l’ultimo tassello, quello della conoscenza dei movimenti finanziari dei singoli contribuenti, per cui non c’erano automatismi informativi, e che oggi viene meno. La norma riscrive, abrogandolo, l’ultimo intervento in materia di indagini finanziarie introdotto con il dl 138/2011 in cui si stabiliva che l’Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni comunicati appunto all’Archivio rapporti. L’articolo 11 prevede anche uno scambio informativo dedicato tra Inps e Agenzia per i dati relativi alla posizione dei soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali sulla fedeltà dei redditi dichiarati basati su specifiche analisi di rischio evasione. Inoltre ha avuto vita breve la norma introdotta nella legge 106/2011 che fissava una sorta di codice di comportamento sulla durata dei controlli nelle aziende più piccole e sulla programmazione delle verifiche. Sono abrogate infatti le disposizioni sui controlli da concludersi entro 15 giorni e da effettuarsi con cadenza semestrale inoltre viene meno, come conseguenza dell’abrogazione, l’illecito disciplinare per i dipendenti dell’amministrazione finanziaria che compiono atti in violazione di queste disposizioni.