Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2011  dicembre 06 Martedì calendario

MANOVRA MONTI - IL DECRETO ART. 45-50


Articolo 45 – Disposizioni in materia edilizia

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonche’ degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e’ a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita’ deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.
3. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
4. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
Articolo 46 – Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita’ portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d’intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonche’ con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita’ di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d’uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale e’ svolto dalla medesima articolazione territoriale dell’amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 47 – Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

1. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “ferroviarie e stradali” sono sostituite dalle seguenti: “ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”.
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

Articolo 48 – Clausola di finalizzazione

1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita’ della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

Articolo 49 – Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all’articolo 1, all’articolo 2, all’articolo 3, comma 4, all’articolo 4, all’articolo 8, comma 4, all’articolo 9, all’articolo 13, commi 13 e 20, all’articolo 15, all’articolo 16, comma 1, all’articolo 18, comma 1, lettera b), all’articolo 20, all’articolo 21, comma 5, all’articolo 24, comma 27, all’articolo 30, commi 1 e 3 e all’articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l’anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l’anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l’anno 2014, a 13.108,628 milioni di euro per l’anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l’anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l’anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l’anno 2018, a 14.766,128 milioni di euro per l’anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l’anno 2020, a 15.390,728 milioni di euro per l’anno 2021, a 15.703,028 di euro per l’anno 2022 e a 15.721,128 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 50 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

TABELLA A – Contributo di solidarieta’

Anzianita’ contributive al 31/12/1995


da 5 a fino a 15 anni


oltre 15 fino a 25 anni


Oltre 25 anni


Pensionati


Ex Fondo trasporti


0,3%


0,6%


1,0%

Ex Fondo elettrici


0,3%


0,6%


1,0%

Ex Fondo telefonici


0,3%


0,6%


1,0%

Ex Inpdai


0,3%


0,6%


1,0%

Fondo volo


0,3%


0,6%


1,0%

Lavoratori


Ex Fondo trasporti


0,5%


0,5%


0,5%

Ex Fondo elettrici


0,5%


0,5%


0,5%

Ex Fondo telefonici


0,5%


0,5%


0,5%

Ex Inpdai


0,5%


0,5%


0,5%

Fondo volo


0,5%


0,5%


0,5%

Tabella B Aliquote di finanziamento


Zona normale


Zona svantaggiata

anno


Maggiore di 21 anni


Minore di 21 anni


Maggiore di 21 anni


Minore di di 21 anni

2012


20,6%


18,4%


17,7%


14,0%

2013


20,9%


19,0%


18,1%


15,0%

2014


21,2%


19,6%


18,5%


16,0%

2015


21,5%


20,2%


18,9%


17,0%

2016


21,8%


20,8%


19,3%


18,0%

2017


22,0%


21,4%


19,7%


19,0%

dal 2018


22,0%


22,0%


20,0%


20,0%

Tabella C Aliquote di computo

Anni


Aliquota di computo

2012


20,6%

2013


20,9%

2014


21,2%

2015


21,5%

2016


21,8%

2017


22,0%

dal 2018


22,0%