DL 6 dicembre 2011, n. 201, varie, 6 dicembre 2011
LE PENSIONI E LA RIFORMA FORNERO
Pensione di vecchiaia
OGGI
La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e il requisito contributivo di 20 anni. Una legge del 2010 ha stabilito che anche per le donne dipendenti del settore pubblico a partire dal 1° gennaio 2012 l’età minima per andare in pensione sarà di 65 anni.
Data prevista per l’allineamento dell’età pensionabile delle donne del settore privato a quella degli altri lavoratori: 1° gennaio 2026.
Anno previsto per la pensione a non meno di 67 anni di età: 2026.
CON LA RIFORMA
Già a partire dal 1° gennaio 2012 i requisiti di età per ottenere la pensione di vecchiaia cambiano in questi termini: 62 anni per le donne con lavoro dipendente nel settore privato; 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome; 66 anni per tutti gli altri (lavoratori dipendenti e autonomi, lavoratrici dipendenti del settore pubblico).
La riforma accelera il processo di allineamento dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato a quella degli altri lavoratori. Per le lavoratrici dipendenti del settore privato il requisito anagrafico sale a 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014, a 65 anni dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni dal 1° gennaio 2018.
Per le lavoratrici autonome l’età per ottenere la pensione sale a 64 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2016, a 66 anni dal 1° gennaio 2018.
Data programmata per l’allineamento dell’età pensionabile delle donne del privato a quella degli altri lavoratori: 1° gennaio 2018.
Anno programmato per la pensione a non meno di 67 anni di età (tutti, uomini e donne): 2021.
Nel 2049 dovremmo andare tutti quanti in pensione a 69 anni e 9 mesi.
Con la riforma il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di settant’anni. Tecnicamente si interviene attraverso i coefficienti di trasformazione, che servono a calcolare la pensione e che crescono con l’aumentare dell’età del pensionamento. Saranno calcolati fino all’età di settant’anni.
In ogni caso il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto solo se sono stati versati almeno vent’anni di contributi e, per i lavoratori che hanno cominciato a versarli dopo il 1° gennaio 1996, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a una volta e mezza l’importo dell’assegno sociale (vale a dire, nel 2012, circa 643 euro mensili).
L’assegno sociale
OGGI
L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’Inps a coloro che hanno almeno 65 anni di età e che non arrivano a totalizzare un certo reddito annuo (nel 2011 5.424 euro circa). Quest’anno è pari a 417,3 euro mensili. Spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in Italia da almeno 10 anni.
CON LA RIFORMA
Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno.
Pensioni di anzianità
Le pensioni di anzianità, o pensioni anticipate, consentono a determinate condizioni di lasciare il lavoro prima di aver raggiunto l’età anagrafica con cui si ha diritto alla pensione di vecchiaia. Con la riforma di fatto spariscono.
OGGI
A partire dal 1° luglio 2009 è stato introdotto il cosiddetto “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva. In particolare, per il 2011 il valore della quota per i lavoratori dipendenti è fissato a 96, con un’età minima che non può essere inferiore a 60 anni. Per gli autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, la quota è 97, con un minimo di 61 anni di età.
Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
CON LA RIFORMA
Dal 1° gennaio 2012 sparisce la pensione di anzianità con il sistema delle quote, sostituita dalla pensione anticipata. Si può andare in pensione a un’età inferiore ai requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia solo se risulta maturata, nel 2012, un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Il periodo di contributi richiesto aumenta di un mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014.
Per disincentivare il pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia è stata introdotta una penalizzazione. Per chi ha una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, è prevista una riduzione di questa quota del 2 per cento per ogni anno che manca all’età di 62 anni.
Pensione anticipata possibile anche per chi è stato assunto dopo il 1° gennaio 1996 (anno in cui è entrata in vigore la riforma Dini) e abbia 63 anni d’età (nel 2012, poi sarà adeguata all’incremento della speranza di vita), purché abbia versato almeno 20 anni di contributi effettivi e l’assegno mensile della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale (all’incirca 1.200 euro mensili nel 2012).
L’età pensionabile e l’aspettativa di vita
Sia per le pensioni di vecchiaia, sia per quelle anticipate anche questa riforma prevede un collegamento tra i requisiti minimi di età per andare in pensione e la speranza di vita stabilita dall’Istat. Cambia però il meccanismo: l’adeguamento, che parte con cadenza triennale e con scatti di quattro mesi, dal 2019 sarà biennale con scatti di tre. Esempio: in proiezione, l’età pensionabile che nel 2013 sarà di 66 anni e 3 mesi passerà a 66 anni e 7 mesi nel 2016. I 66 anni e 11 mesi del 2019 diventeranno 67 e 2 mesi nel 2021.
Le finestre
OGGI
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore il sistema delle cosiddette “finestre di accesso”: si può ottenere l’assegno della pensione dopo un certo periodo dal momento in cui se n’è maturato il diritto.
Fino al 31 dicembre 2010 le finestre erano “fisse”: quattro in un anno per le pensioni di vecchiaia, due per le pensioni di anzianità. Esempio: il lavoratore dipendente che avesse maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 marzo (quindi in gennaio, in febbraio o in marzo) poteva andare in pensione solo il 1° luglio dello stesso anno, entro il 30 giugno il 1° ottobre ecc.
Dal 1° gennaio 2011 le finestre sono diventate “mobili”, essendo stato fissato il differimento, rispetto al momento in cui si sono raggiunti i requisiti, in 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 per gli autonomi e i subordinati. La legge assicura la possibilità di continuare a lavorare durante il periodo di 12 o 18 mesi necessario all’apertura della finestra. (Di fatto un lavoratore dipendente va in pensione a 66 anni anziché a 65). Le finestre mobili valgono nella stessa misura sia per le pensioni di vecchiaia sia per quelle di anzianità.
CON LA RIFORMA
Il sistema delle finestre mobili è abolito per i lavoratori che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per la pensione.
Abolendo il sistema delle finestre mobili, la riforma ha di fatto uniformato i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi (non ci sono più i sei mesi di differenza che gli autonomi dovevano lavorare in più per accedere alla propria finestra d’uscita).
Il calcolo della pensione
La pensione si può calcolare in base a tre sistemi: retributivo, contributivo, misto.
OGGI
Con il sistema retributivo la pensione si calcola percentualmente sulla base delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro, senza tener conto di quanto effettivamente versato all’istituto previdenziale (la differenza tra quanto versato e quanto riscosso è a carico dello Stato). Sono interessati da questo meccanismo di calcolo i lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva. La data è legata all’entrata in vigore della riforma Dini, il 1° gennaio 1996, che ha stabilito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Con il sistema contributivo l’importo della pensione si calcola in base all’ammontare dei contributi versati (senza perdite per le finanze pubbliche).
Il sistema misto si applica ai lavoratori che al 31 dicembre del 1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per questi contributi la quota di pensione viene liquidata con il sistema retributivo. Per i contributi versati dal 1° gennaio 1996 il calcolo sarà invece contributivo.
CON LA RIFORMA
Il sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati dopo il 1° gennaio 2012, viene esteso anche ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva (e che fino a oggi vanno in pensione con il sistema retributivo puro).
Rivalutazione delle pensioni
OGGI
Le pensioni sono indicizzate all’inflazione (fino a vent’anni fa lo erano anche rispetto ai salari). Vengono rivalutate in base all’aumento del costo della vita registrato dall’Istat. La rivalutazione automatica non viene concessa per le pensioni che superano cinque volte l’importo minimo (che nel 2011 è stato di 467 euro). Per i pensionati che percepiscono una pensione compresa fra tre e cinque volte il livello minimo, viene concessa un rivalutazione del 70 per cento del totale. In sostanza i pensionati che hanno una pensione compresa tra 1382,91 euro e 2304,85 euro hanno quindi una rivalutazione solo parziale.
CON LA RIFORMA
Le pensioni in essere saranno congelate per il 2012 e il 2013 rispetto all’inflazione. Saranno salve, e avranno la rivalutazione piena, solo quelle fino una certa quota, ancora in discussione: inferiori a due volte il trattamento minimo Inps (una cifra equivalente a 935 euro), come prevede il decreto, o fino a 1.400 euro come sembra emergere da un accordo in Parlamento. Il decreto prevede anche una clausola di salvaguardia per le pensioni di poco superiori alla soglia dell’indicizzazione, che rischierebbero di essere sorpassate dalle pensioni di poco più basse con diritto alla rivalutazione. Esempio (sui dati del decreto): nel caso di una pensione di 938 euro, quindi bloccata rispetto all’inflazione, con una rivalutazione per le pensioni di 934 euro dsi un ipotetico 2% e quindi di 18,68 euro fino ad arrivare a 948,64 euro, anche la pensione di 938 euro passerebbe a 948,64.
Eccezioni: i lavoratori in mobilità
La riforma, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica ai lavoratori che hanno perso il lavoro e sono stati collocati in mobilità in attesa che maturino i requisiti per la pensione. Sono circa 50mila, secondo le stime del governo. In molte aziende gli accordi di ritrutturazione sono stati sottoscritti facendo ricorso alla “mobilità lunga”: i lavoratori vengono licenziati ma percepiscono l’indennità finché non vanno in pensione. Di recente ha interessato 640 operai della Fiat di Termini Imerese in vista della chiusura dell’impianto.
Eccezioni: i lavori usuranti
Chi è addetto a lavori particolarmente faticosi e pesanti, le cosiddette attività usuranti, continuerà ad andare in pensione anticipata con il sistema delle quote (età più anzianità contributiva). Dovrà avere un’anzanità contributiva minima di 35-36 anni di versamenti. Il beneficio massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori è mantenuto nel limite di tre anni.