Carlo Federico Grosso, La Stampa 9/12/2011, 9 dicembre 2011
La Corte di appello di Milano ha confermato l’assoluzione di Alberto Stasi. Ancora una volta un giovane accusato di omicidio volontario, di fronte alla pochezza degli elementi emersi a suo carico, è stato assolto
La Corte di appello di Milano ha confermato l’assoluzione di Alberto Stasi. Ancora una volta un giovane accusato di omicidio volontario, di fronte alla pochezza degli elementi emersi a suo carico, è stato assolto. Era già accaduto, alcuni mesi or sono, nei confronti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito in una diversa sede giudiziaria. Un plauso deve sicuramente andare ai giudici che non hanno avuto esitazione a trarre le conseguenze, doverose, dell’assenza di prove o d’indizi gravi, univoci e concordanti a carico dell’imputato. La riflessione non può tuttavia esimere, a questo punto, dal porre una questione di fondo: come mai, ancora una volta, gli apparati dell’accusa hanno clamorosamente fallito? Chi ha seguito le vicende del processo Stasi non avrà mancato di rilevare come l’inchiesta sia stata costellata da anomalie che hanno pesato sull’esito del processo. «La Stampa», commentando a caldo la notizia della nuova assoluzione, ne ha tracciato un elenco indicativo: tracce di sangue calpestate dagli investigatori il giorno del delitto, computer inutilizzabile perché acceso dagli investigatori prima dei periti, mancanza di un movente credibile o comunque dimostrato, sopralluoghi tardivi, nessuna pista alternativa e, quindi, indagini a senso unico. A tali rilievi altri potrebbero essere aggiunti: riesumazione del cadavere per sopperire a carenze delle indagini espletate, sequestro di una bicicletta sbagliata (quella bordeaux invece di quella nera), mere ipotesi sull’arma del delitto, indagini scientifiche dalle risultanze del tutto equivoche. Di fronte a tali e tante deficienze affiora, allora, un primo dubbio. E se i nostri apparati investigativi non fossero sempre adeguatamente preparati? E se alcuni dei nostri pubblici ministeri non avessero sempre coscienza di ciò che occorre fare quando s’imbattono in un cadavere? E se taluni dei poliziotti incaricati delle investigazioni non conoscessero fino in fondo le precauzioni che occorre assumere quando ci si affaccia sulla scena del delitto e si comincia a fotografare, a catalogare, a raccogliere? E se nella scelta dei periti, di nuovo, taluni magistrati non sapessero a chi rivolgersi, perché non conoscono lo stato dell’arte delle diverse competenze scientifiche? Il dubbio è, evidentemente, drammatico. Per un’esigenza di giustizia generale, e per l’esigenza di rispettare i diritti di chi nelle vicende di giustizia si trova in un modo o nell’altro coinvolto, non è ammissibile che i processi penali vengano iniziati se non sono stati individuati indizi sufficienti di colpevolezza a carico dell’imputato, come non è ammissibile che troppi colpevoli rimangano impuniti perché non sono stati scoperti od adeguatamente investigati. Ecco, allora, la necessità di rimediare. Sicuramente con una migliore organizzazione di «scuole» in cui gli operatori giudiziari, siano essi magistrati, poliziotti o altri ausiliari, siano adeguatamente preparati, addestrati, aggiornati. Ma anche, forse, con un’organizzazione degli uffici giudiziari profondamente riformata. Una cosa mi ha, ad esempio, colpito. Sovente nella gestione della giustizia quotidiana i pasticci più gravi sono accaduti nei piccoli uffici giudiziari, dove i magistrati devono affrontare questioni di ogni specie, non si specializzano, e come operatori tuttofare sono maggiormente esposti alla possibilità di errore. D’altro canto, anche con un’utilizzazione più razionale delle scuole e dell’insegnamento, difficilmente si riuscirà a costruire una figura/tipo di magistrato preparato in tutti i settori. Ecco, allora, la necessità di avere, in ciascun ufficio giudiziario, la presenza contestuale di più specializzazione in grado di consentire, sempre, una risposta giudiziaria sufficientemente attrezzata. Ma per fare questo sarebbe necessario articolare gli uffici su dimensioni in grado di consentire tale compresenza di specializzazioni. Anche sotto il profilo della somma di competenze necessarie, l’abolizione delle piccole sedi giudiziarie costituisce pertanto un’esigenza. Per altro verso, il codice di procedura penale enuncia regole precise quando il quadro probatorio che emerge dalle indagini non appare sufficiente o quando si sfrangia nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Nel primo caso il pubblico ministero è obbligato a chiedere l’archiviazione, nel secondo a chiedere lui stesso l’assoluzione dell’imputato. Tutto ciò non è accaduto nel caso del processo ad Alberto Stasi, nel quale, sia in primo sia in secondo grado, nonostante la debolezza, ed il progressivo sfaldamento, dell’impalcatura accusatoria le procure hanno continuato ad invocare la condanna. In appello, addirittura, il procuratore generale, pur chiedendo una pesante condanna «allo stato degli atti recepiti», ha contemporaneamente insistito per la ripetizione di tutte le perizie disposte dal giudice di primo grado. Neppure accorgendosi che, così facendo, contribuiva ad enfatizzare la debolezza della stessa sua richiesta principale. Sotto questo secondo profilo, una maggiore organizzazione quantomeno dell’aggiornamento sembrerebbe pertanto particolarmente urgente.