Marco Piazza, Il Sole 24 Ore 7/12/2011, 7 dicembre 2011
CHI NON PAGA L’EXTRA PERDE L’ANONIMATO
L’imposta straordinaria del l’1,5% sulle attività oggetto degli scudi fiscali è stata introdotta per motivi equitativi, ma sarà ricordata come un chiaro esempio di come non sia il caso di fare affidamento sulla stabilità delle leggi italiane.
L’imposta
L’imposta straordinaria (quindi, una tantum) riguarda tutte le attività (finanziarie e non finanziarie) rimpatriate o regolarizzate utilizzando le leggi di emersione (decreti legge 350/2001 e 78/2009 e successive modifiche): quindi anche le attività derivanti da emersioni fatte 10 anni fa. La legge precisa che l’imposta è dovuta anche per le attività che, alla data di entrata in vigore della manovra (cioè ieri), sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione ovvero comunque dismesse. In pratica, l’imposta è dovuta sugli importi a suo tempo indicati nella dichiarazione riservata, escludendo quelli corrispondenti ai redditi derivanti dalle attività reimpatriate tassati, anche forfetariamente, in base all’articolo 13, comma 8 del Dl 350/2001.
Le attività «segretate»
Anche se, come vedremo, il testo non è ben coordinato, l’imposta si applica alle attività «ancora segretate»; è noto infatti che i rapporti scudati possono avere, nel frattempo, perso i benefici della segretazione per rinuncia espressa del cliente (circolare 99/E del 2001), perché trasferite a terzi per successione o donazioni, perché nel rapporto sono stati accreditati valori non oggetto di scudo fiscale o redditi non assoggettati a imposta a titolo definitivo o perché, semplicemente, il cliente ha prelevato le somme o i valori dal rapporto scudato.
Regolarizzazioni e prelievi
Appare però difficile comprendere come mai, se è vero che l’imposta è dovuta solo sui rapporti ancora segretati, essa si applichi anche alle attività regolarizzate, le quali sono prive di segretazione sin dall’origine. Inoltre non è chiaro come si possa conciliare la norma che prevede la tassazione delle sole attività «ancora segretate» (comma 4 dell’articolo 19) con quella che estende la tassazione alle somme prelevate dal deposito (comma 9 dello stesso articolo 19); dato che tali somme, per definizione, hanno perduto la segretazione.
La data del «segreto»
Non è chiaro, inoltre, a quale data ci si debba riferire per verificare se il deposito è ancora segretato: dovrebbe trattarsi della data di entrata in vigore della norma, cioè da ieri, il che potrebbe far ritenere che chi abbia rinunciato alla segretazione prima di tale data sia esonerato dalla super tassazione; ma, visti i precedenti, è facile prevedere che in sede di conversione il legislatore cancellerà l’esonero per i conti non più segretati.
Segretazione sulla carta
Va, peraltro, aggiunto che ormai la segretazione è solo sulla carta. È noto infatti che la maggior parte degli intermediari ha aderito alla tesi dell’agenzia delle Entrate secondo cui anche l’apertura e l’estinzione dei conti scudati deve essere comunicata all’Anagrafe dei rapporti finanziari; a ciò si aggiunge che l’articolo 11 della manovra obbliga gli intermediari a comunicare non solo l’apertura e chiusura dei rapporti, ma anche le movimentazioni che hanno interessato i rapporti stessi. In pratica, l’Agenzia disporrà dei dati realtivi a conti scudati senza neppur dover interrogare gli intermediari.
Chi paga l’imposta
L’imposta è dovuta dagli intermediari; presumibilmente quelli che hanno ricevuto la dichiarazione riservata e non quelli ai quali sia stato eventualmente trasferito il rapporto segretato. Se l’intermediaro non riceve la provvista dall’interessato, lo denuncia all’agenzia delle Entrate. A quel punto, come ha confermato ieri il viceministro dell’Economia, Vittorio Grilli, l’interessato perde l’anonimato e l’agenzia delle Entrate riscuote l’imposta a mezzo ruolo. Probabilmente sarà chiarito che l’imposta è dovuta anche dagli eredi, dato che solo le sanzioni non sono trasmissibili.
L’iscrizione a ruolo
Il metodo dell’iscrizione a ruolo è tuttavia molto pericoloso perché molte segnalazioni saranno certamente fuorvianti in quanto, nel frattempo, il rapporto avrà cessato di essere segretato. Per esempio, molti contratti fiduciari realtivi ad attività non finanziarie sono già da tempo estinti e quindi è venuta meno la segretazione.
Pagamento doppio
L’imposta deve essere versata in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013. La sanzione per l’omesso versamento è pari all’imposta.