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 2011  novembre 30 Mercoledì calendario

LAVORO, 46 CONTRATTI PER L’ACCESSO

Ci sono 46 contratti diversi che permettono l’accesso al mondo del lavoro: non è quindi la flessibilità che manca nell’ordinamento italiano, anzi questa è così elevata da rasentare ormai la polverizzazione normativa. E’ questo il clamoroso risultato della ricerca condotta da ItaliaOggi insieme all’ufficio studi della Cgil, riportato nella tabella pubblicata in questa pagina.

Per entrare in azienda ci sono infatti ben 46 strade diverse. Una valanga di differenti modalità di rapporti di lavoro tutte con approdo sul mondo del lavoro ma, evidentemente, con toni differenti. Il risultato è una eccessiva «flessibilità in entrata» che viene stigmatizzata dai sindacati (si vedano le interviste a pagina 34).

La fotografia. Effettivamente l’elenco delle 46 modalità di rapporti di lavoro rappresenta il quadro completo dell’universo dei tipi di contratti oggi vigenti. Tuttavia, è un elenco puntiglioso che corre il rischio di essere fuorviante se non interpretato in modo corretto. Per esempio, nella tabella vengono elencati sei diversi rapporti a part-time. Che la riduzione dell’orario di lavoro venga organizzata su tutti i giorni della settimana o del mese (orizzontale) piuttosto che su alcuni giorni della settimana o del mese (verticale) o con entrambe le modalità (misto), poco cambia nella sostanza del rapporto che, essenzialmente, resta un rapporto in cui l’orario di lavoro è «a tempo parziale». Lo stesso può dirsi per il contratto di lavoro a chiamata indicato in cinque tipi; che preveda o meno l’obbligo di dare la risposta alla chiamata o che sia a tempo indeterminato o a termine, poco cambia nella sostanza del rapporto che, essenzialmente, resta un rapporto in cui la prestazione lavorativa ci sarà solo e soltanto se il datore di lavoro effettuerà la «chiamata». Lo stesso vale per il contratto di apprendistato (tre percorsi), per le co.co.co. (tre tipi) e i tirocini (quattro forme).

Le prestazioni. Se 46 sono le «modalità» di rapporti, le «tipologie» di prestazioni lavorative sono un numero molto inferiore: tre quelle principali (subordinato, parasubordinato e autonomo) più la quarta dei «rapporti speciali» (voucher, tirocini, stage). Quando si parla di «lavoro» si è automaticamente spinti a pensare al «lavoro dipendente», ossia al «rapporto di lavoro subordinato» che è il rapporto che intercorre tra un datore di lavoro e un lavoratore e che si caratterizza per l’esistenza del vincolo di subordinazione (appunto) del secondo (lavoratore) verso il primo (datore di lavoro). Ma «lavoro» è anche l’attività dell’artigiano o del libero professionista. Del barbiere e dell’ingegnere: ci si trova in questi casi sul lato opposto alla subordinazione, cioè in quei rapporti nei quali regna la «autonomia» del lavoratore. Nel mezzo, tra «subordinato» e «autonomo», trova collocazione una serie di rapporti di lavoro particolari talvolta vicini al genere subordinato altre volte a quello autonomo. Tra questi, primeggia la collaborazione coordinata e continuativa, ossia «co.co.co.» e «co.co.pro.», che rappresentano l’area della parasubordinazione.

La flessibilità. La numerosa lista dei rapporti è figlia della «flessibilità in entrata», il cui apice è stato raggiunto con la riforma Biagi (dlgs n. 276/2003) al termine di un percorso avviato con il «Pacchetto Treu» (legge n. 196/1997). Del resto, nel 2002 le statistiche contano 7 milioni di lavoratori occupati con rapporti atipici (apprendistato, contratti a termine, cfl, co.co.co., part-time, lavoro interinale). Perfezionare la «flessibilità in entrata» ha voluto significare dare maggiori opportunità d’impiego di manodopera, per il tempo e quantità necessari, senza obbligare al tradizionale rapporto di lavoro. Per i lavoratori ha significato dire addio all’idea del posto fisso, ma in cambio di maggiori opportunità di trovare più velocemente un impiego. La garanzia di legittimità del sistema sta nella regola che vuole che la scelta per una piuttosto che un’altra modalità di lavoro (tra le 46) è solo in parte rimessa alle parti (lavoratore e impresa). Ciò che conta, infatti, è il «tipo» di prestazione lavorativa: e di queste se ne contano solamente tre.