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 2011  ottobre 30 Domenica calendario

LA LUNGA MARCIA DELLA SHARIA

La vittoria del partito islamico tunisino Ennahda alle prime elezioni dell’era post Ben Alì e le ul­time dichiarazioni del presidente del Consiglio nazionale di transizione libico sulla volontà di intro­durre la sharia nel Paese ripropongono su larga sca­la il dibattito – in verità mai sopito – sul ruolo della legge islamica negli ordinamenti statali moderni. Che si ripropone anche in Egitto, dove i Fratelli musulmani sono favoriti nelle prossime elezioni politiche. Slogan come ’l’islam è la soluzione’ sono oggi la bandiera politica di numerosi movimenti politici che punta­no all’edificazione di uno Stato su basi ritenute divi­ne. E dove le minoranze cristiane devono spesso fa­re i conti con restrizioni più o meno grandi della lo­ro libertà di espressione. Se è vero che alcuni Paesi islamici – come la Turchia, l’Indonesia e il Senegal – adottano una forma di se­parazione tra Stato e religione, molti altri evocano la sharia come fonte principale, e talvolta unica, della legislazione. La sharia viene ’integralmente’ appli­cata, secondo la rigida interpretazione wahhabita, in

Arabia Saudita , unico Paese al mondo a considera­re il Corano come la propria ’Costituzione’. Il ve­nerdì, dopo la preghiera del mezzogiorno, l’esecu­zione delle pene previste dal Corano, i cosiddetti hu­dud, ha luogo in pubblico: taglio della mano per i la­dri, decapitazione per gli assassini, lapidazione per gli adulteri. Nelle città i membri della polizia religio­sa, i mutawain, vegliano al rigoroso rispetto del co­dice di abbigliamento islamico. Ma la sharia regna sovrana in tutti gli altri Paesi del Golfo. Così nel Kuwait , dove la legge islamica viene indicata come ’fonte principale della legislazione’ (articolo 2). Nello Yemen l’articolo 3 della Costitu­zione stabilisce che ’la sharia islamica è la fonte di tutte le legislazioni’ del Paese. L’ar­ticolo 12 del codice penale menziona le pe­ne coraniche previste per gli hudud: ribel­lione, apostasia, rapina, furto, adulterio, falsa accusa di adulterio e consumo di vi­no. Negli Emirati Arabi Uniti, l’articolo 75 del regolamento della Corte suprema fe­derale precisa che ’vengono applicate le prescrizioni della sharia islamica, le leggi federali e altre leggi in vigore negli emirati membri in armonia con le prescrizioni del­la sharia’. Il regolamento fa poi riferimen­to alle regole consuetudinarie precisando che vengono applicati solo ’quando non in contraddizione con le prescrizioni del­la sharia’. La sharia costituisce la fonte unica della le­gislazione in Iran sin dal 1979, anno di in­staurazione della Repubblica islamica. L’ar­ticolo 4 della Costituzione afferma, infatti, che ’tutte le leggi, tutti i regolamenti di or­dine civile, penale, finanziario, economico amministrativo, militare, politico o altro, siano stabiliti sulla base delle norme isla­miche’. L’islam è definito religione di Sta­to all’articolo 12, con la precisazione che il rito ufficiale è quello sciita duodecimano. Assai singolare è il caso dell’Egitto, dove la Costituzione del 1971 stabiliva nell’artico­lo 2 che ’i principi della legge islamica co­stituiscono una fonte principale della legi­slazione’. Fino all’emendamento costitu­zionale del 22 maggio 1980, proposto dal­l’allora presidente Anwar Sadat, secondo il quale i principi della legge islamica sono di­ventati ’la fonte principale della legislazione’ egi­ziana. La mossa di Sadat è stata interpretata come u­na concessione ai gruppi fondamentalisti che esige­vano una ’stretta’ in senso islamico della carta fon­damentale dello Stato. Nello stesso periodo, è stato anche stabilito, per decisione della Corte costituzio­nale, che ’qualunque legge contraria all’islam è con­traria alla Costituzione’. Di fronte alle difficoltà oggettive di introdurre la sha­ria in Paesi multireligiosi si è fatto ricorso a diverse soluzioni. Così nella Nigeria , dove dodici Stati della Federazione hanno introdotto, a partire dal 2000, la legge islamica riconoscendo ai propri tribunali reli­giosi il diritto di dirimere le questioni penali, avva­lendosi di un articolo della Costituzione che autoriz­za le corti d’appello islamiche a esercitare ’un’altra giurisdizione loro conferita dalla legge dello Stato’. Fino ad allora, i tribunali sharaitici avevano compe­tenza solo in materia di matrimonio e codice di fa­miglia relativamente a musulmani o a controversie tra musulmani in cui le parti acconsentono a ricor­rere ad essi. Un recente e interessante caso di revisione della Car­ta costituzionale in chiave islamica è l’Iraq post-Sad­dam. La nuova Costituzione, sottoposta a referen­dum popolare nel 2005, menziona l’islam come reli­gione di Stato e la sharia ’una fonte principale della legislazione’. Precisando che ’non è permesso ema­nare leggi contrarie ai principi e alle disposizioni del­l’islam’, la Carta afferma tuttavia, all’articolo 41, il ri­spetto della libertà di pensiero e di coscienza di tut­ti i cittadini.