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 2011  ottobre 29 Sabato calendario

IN DANIMARCA – VIA I SUSSIDI STATALI A CHI NON SI AGGIORNA – COPENAGHEN

In Danimarca le aziende licenziano in modo facile. Si tratta di un modello che concilia esigenze opposte. Da una parte presenta i livelli retributivi e contributivi più elevati d’Europa e un indice di sindacalizzazione fra i più alti del mondo. Dall’altra, però, assicura ad ogni impresa libertà di mandare a casa i lavoratori. Basta un preavviso di 3 giorni: è stato eliminato qualunque ostacolo, anche il diritto di ricorrere in giudizio. Così, le persone che perdono il posto ne ritrovano subito un altro. I datori di lavoro danesi, sapendo che sbagliare un’assunzione non è un dramma, riassumono con altrettanta flessibilità. Chi viene licenziato riceve per almeno 3 anni un sussidio statale che può coprire fino al 90% dello stipendio. Con due condizioni: in attesa del nuovo impiego seguire corsi professionali d’aggiornamento, accettare poi l’offerta di nuovo impiego dalle agenzie di collocamento. In caso di rifiuto il trattamento concesso decade.
Il “modello danese” è sempre piaciuto alla sinistra italiana, da Massimo D’Alema a Romano Prodi. Nel programma di governo dell’Unione, nel 2005 è stato proposto per il mercato del lavoro proprio l’esempio della Danimarca: mano libera alle aziende sui licenziamenti del personale, in cambio di sussidi e di una rete che garantisca una nuova occupazione.

IN GERMANIA – DIPENDENTI ALLONTANATI PER MOTIVI ECONOMICI – BERLINO –
In Germania è previsto che il datore di lavoro reintegri il lavoratore licenziato ingiustamente. In alternativa, il datore di lavoro, spiegando le ragioni che rendono impraticabile il reintegro, deve risarcire il lavoratore con un’indennità che oscilla dalle 12 alle 18 mensilità in base all’anzianità di servizio. Il giudice può stabilire anche una quota aggiuntiva. Il lavoratore poi ha diritto a prestare la sua attività durante la vertenza giudiziaria. La reintegrazione sul posto di lavoro scatta solo nel caso di una sentenza che ritenga il licenziamento illegittimo o nullo. Il sistema tedesco prevede anche l’allontanamento del dipendente per motivi economici aziendali anche senza giusta causa. Però, in questo caso, è necessario che si rispettino alcuni “criteri sociali”, come l’età e la possibilità di mantenimento. Il licenziamento deve inoltre avvenire in forma scritta e non si può intimare se prima non si è consultato il sindacato interno alla fabbrica. Il lavoratore può impugnare il licenziamento e continuare a lavorare durante tutto il processo. Dopo il licenziamento può ottenere un sussidio alla disoccupazione, mentre il titolare dell’impresa è tenuto a dargli un “attestato di lavoro” per le mansioni ricoperte che gli consenta di cercare un nuovo impiego.

IN FRANCIA – GARANZIE DEGLI INDUSTRIALI PER I CORSI DI FORMAZIONE – PARIGI
In Francia si può licenziare per motivi economici (diversi da quelli personali). Ma il datore di lavoro è tenuto a proporre al lavoratore misure di riconversione o riqualificazione professionale. Le ragioni economiche del licenziamento devono riguardare la soppressione o la trasformazione dell’attività, o una modifica sostanziale del contratto di lavoro. Per le imprese francesi con più di 50 addetti, è obbligatorio per le aziende predisporre un piano sociale finalizzato ad attenuare le conseguenze (negative) del licenziamento. Per questo vengono organizzati corsi di formazione, che siano utili a salvaguardare l’impiego dei dipendenti, oppure si procede con una progressiva riduzione del tempo di lavoro prima di cessare del tutto l’attività. Le imprese, comunque, devono osservare tutti i passaggi procedurali previsti, che variano a seconda del numero di personale in forza nella ditta. Secondo gli ultimi dati Ocse, pubblicati ieri dal Sole 24 Ore, in Francia il numero dei disoccupati nel 2009 era pari a 2,6 milioni, con un tasso di disoccupazione del 9,2%. Il tasso di occupazione giovanile nel 2008 era del 30,7%, sei punti in più rispetto a noi. In caso di licenziamento, la somma del risarcimento per il lavoratore va da un minimo di 6 mensilità a oltre 24.

IN SPAGNA – APPROVATA UNA LEGGE CHE SVINCOLA LE AZIENDE – MADRID
In Spagna il governo Zapatero ha approvato un regolamento che, per la prima volta, prevede la possibilità di licenziare, allargando la giusta causa, quando nelle aziende si prevedano perdite «permanenti o anche temporanee o congiunturali», secondo il ministro del Lavoro Valeriano Gomez. Praticamente una rivoluzione nel sistema spagnolo, che infatti è stato duramente criticato dai sindacati ma anche dalla Confederazione spagnola delle imprese (la loro Confindustria), perché «non fa chiarezza sulle cause e le modalità di estinzione dei contratti». Essendo stata varata di recente tale riforma del mercato del lavoro, è ancora presto per misurarne gli effetti, anche perché ciò ha comportato una notevole modifica di tutta la contrattazione collettiva, sempre andando in direzione di una maggiore flessibilità. Per quanto riguarda il reintegro, la legge spagnola ammette l’ordine di reintegro. Il datore di lavoro però può opporsi con un rifiuto motivato. In questo caso verserà al lavoratore un’indennità pari a 45 giornate lavorative per ogni anno di anzianità, più gli arretrati. Attualmente in Spagna ci sono quasi cinque milioni di senza lavoro e il tasso di disoccupazione media ha superato il 21%. La disoccupazione giovanile, invece, ha raggiunto il 44%.