ROSA SERRANO , la Repubblica Affari&finanza 17/10/2011, 17 ottobre 2011
ENERGIA EFFICIENTE, NUOVI PREMI PER CHI LA USA
Raffica di premi aggiuntivi alle tariffe incentivanti del quarto conto energia per il fotovoltaico. In prima battuta, segnaliamo che i "piccoli impianti" fotovoltaici realizzati sugli edifici possono beneficiare di un bonus aggiuntivo qualora "siano abbinati ad un uso efficiente dell’energia". Il premio, che non può eccedere il 30% della tariffa base, è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di presentazione della richiesta e per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Per ottenere questo premio, il soggetto responsabile dell’impianto deve dotarsi di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare sui cui è installato l’impianto, che deve indicare i possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’immobile. Successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico e dopo aver effettuato gli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche sia estiva che invernale, l’interessato dovrà munirsi di una nuova certificazione energetica dell’immobile a dimostrazione dell’avvenuto ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica. Il premio sarà pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita; ad esempio, se le prestazioni energetiche registreranno una flessione del fabbisogno energetico del 40%, il bonus risulterà del 20%. Nuovi interventi sull’involucro che conseguano un’ulteriore riduzione (debitamente certificata) di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva ed invernale dell’edificio o dell’unità immobiliare faranno scattare un ulteriore premio. In ogni caso, resterà confermato il limite massimo del 30%. I
piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio successivamente al 13 maggio 2011, possono beneficiare di un premio aggiuntivo nella misura del 30% della tariffa incentivante riconosciuta, a condizione che questi edifici conseguano, sulla base di idonea documentazione, una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi previsti dal dpr numero 59 del 2009, nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi del provvedimento indicato in precedenza. Le diverse maggiorazioni previste dal decreto non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il premio previsto per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l’incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull’intera energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico. Il decreto prevede, inoltre, una maggiorazione sulla componente incentivante della tariffa del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione europea.
Il decreto prevede tre ulteriori premi. Un premio del 5% è stabilito per la tipologia "altri impianti", qualora i medesimi impianti siano realizzati in zone classificate, al 13 maggio 2011, dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati. Per avere diritto al premio di 5 centesimi di euro/kWh previsto per impianti ricadenti nella tipologia "su edifici" installati in sostituzione di coperture di eternit o comunque contenenti amianto, dovranno essere rispettate tutta una serie di prescrizioni. Fra l’altro, l’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto dovrà essere effettuato contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico; l’intervento, inoltre, dovrà comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico.