Dino Pesole, Il Sole 24 Ore 12/10/2011, 12 ottobre 2011
SUI SALDI CONTABILI IMPATTO ZERO C’È IL NODO CREDIBILITÀ
Se la bocciatura fosse stata sull’intero disegno di legge, trattandosi di un atto dovuto, il governo avrebbe dovuto trarne immediatamente le conseguenze e dimettersi. In questo caso ad essere respinto è stato l’articolo 1 del rendiconto generale dello Stato per il 2010. Non vi sono conseguenze sui saldi di finanza pubblica, ma certamente è un nuovo colpo alla credibilità del governo. Fattore decisivo per il giudizio dei mercati e della stessa Commissione europea.
La soluzione all’intricato caso è rimesso al governo, alla Giunta del regolamento della Camera e alla conferenza dei capigruppo. Come intepretare l’articolo 1? È "preclusivo" rispetto al resto del provvedimento, come sostiene l’opposizione, oppure è solo "ricognitivo", come lascerebbe presupporre il dispositivo della norma (il rendiconto generale è approvato «nelle risultanze di cui ai seguenti articoli»)?
Normalmente si tratta di formalità, un atto dovuto sul quale l’attenzione del Parlamento non è ai massimi. E non vi sono precedenti, poiché il caso evocato ieri in realtà si riferisce al governo Goria, che non riuscì a ottenere il via libera alla Finanziaria e al bilancio entro la fine dell’anno, e dunque si rese necessario nel 1988 l’esercizio provvisorio. Dal punto di vista strettamente tecnico, la bocciatura di un provvedimento contabile come il rendiconto è un non senso, poiché si tratta di un testo che rappresenta le risultanze contabili dell’esercizio trascorso, in questo caso il 2010. Ed è esattamente per questo che la bocciatura di un provvedimento dal carattere prevalentamente contabile non è nemmeno contemplata dalla Costituzione che all’articolo 81, comma 1 si limita a prescrivere che le Camere «approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo». E allora, dal punto di vista tecnico-legislativo come se ne esce? Di certo è che rendiconto e bilancio di assestamento marciano di pari passo in Parlamento. Il primo fotografa la situazione al 2010, il secondo registra le variazioni intervenute nel bilancio dello Stato a metà dell’esercizio in corso. Ragioni di regolarità contabile, oltre che di responsabilità amministrativa consigliano di mantenere la contestualità dei due provvedimenti.
A questo punto - osserva Paolo De Joanna, consigliere di Stato ed esperto di finanza pubblica - non vi sono che due possibilità. Ammesso che prevalga la tesi sul carattere "ricognitivo" dell’articolo, maggioranza e opposizione dovrebbero accordarsi per recuperare la norma bocciata in un’altra formulazione. Con l’attuale clima politico è impensabile. La seconda, che a questo punto pare come la più fattibile, è che si prosegua nelle votazioni sugli articoli successivi. L’articolo 1 prescrive semplicemente che il rendiconto generale dello Stato e delle amministrazioni autonome per il 2010 «sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli». Una volta approvato il disegno di legge se pur in una versione "provvisoria", spetterebbe al Senato in terza lettura ripristinare con un emendamento l’articolo soppresso dalla Camera. Una quarta e definitiva lettura da parte di Montecitorio chiuderebbe la partita. Tutta da verificare resta peraltro l’ipotesi, emersa in serata, di un nuovo provvedimento da presentare alla Camera e sul quale chiedere la fiducia. Di certo non è ipotizzabile che il rendiconto non venga approvato, per evidenti profili di costituzionalità oltre che squisitamente contabili, soprattutto ora che il governo si appresta a presentare in Parlamento la legge di stabilità e il bilancio per i prossimi esercizi finanziari. - IN PASSATO NON CI SONO VERI PRECEDENTI - Non vi sono precedenti, poiché il caso evocato ieri in realtà si riferisce al governo Goria, che non riuscì a ottenere il via libera alla Finanziaria e al bilancio entro la fine dell’anno, cosicché si rese necessario nel 1988 l’esercizio provvisorio.
Dal punto di vista strettamente tecnico, la bocciatura di un provvedimento contabile come il rendiconto è un non senso, poiché si tratta di un testo che rappresenta le risultanze contabili dell’esercizio trascorso, in questo caso il 2010. Ed è esattamente per questo che la bocciatura di un provvedimento dal carattere prevalentamente contabile non è nemmeno contemplata dalla Costituzione.