La Repubblica 9/10/2011, 9 ottobre 2011
Interrogato da Lilli Gruber, a "Otto e mezzo", circa la situazione di stallo tra presidente del Consiglio e ministro dell´Economia relativamente alla nomina del governatore della Banca d´Italia, l´on
Interrogato da Lilli Gruber, a "Otto e mezzo", circa la situazione di stallo tra presidente del Consiglio e ministro dell´Economia relativamente alla nomina del governatore della Banca d´Italia, l´on. Crosetto, sottosegretario alla Difesa, ha dato la colpa alla vigente Costituzione. Se ho compreso bene, egli ha osservato che la nostra Carta non consentirebbe la revoca di un ministro se non a prezzo di una crisi e del conseguente dibattito parlamentare. Il che è vero solo in parte. In primo luogo non è vero che la nostra Costituzione non consentirebbe al Premier di revocare i singoli ministri solo perché esplicitamente non lo prevede. Il contrario si desume infatti sia dai lavori della Costituente, sia dalla lettera dell´art. 92. Mentre dai primi, e in particolare dall´intervento in assemblea del relatore onorevole Egidio Tosato, risulta anzi una decisa scelta in favore della netta primazia del presidente del Consiglio sui ministri, con tutto ciò che logicamente ne consegue, il secondo comma dell´articolo 92, dal canto suo, dispone inequivocabilmente che il potere, spettante al Presidente della Repubblica, di nomina dei singoli ministri non si esaurisce con la loro nomina all´atto della formazione del governo, ma può esercitarsi anche successivamente, con la nomina di "ulteriori" ministri in sostituzione dei primi. E poiché non ci possono essere nello stesso momento due ministri con lo stesso portafoglio, né è sostenibile che la nomina del "nuovo" ministro degradi automaticamente il "precedente" ministro a ministro senza portafoglio (perché la nomina a ministro, ancorché senza portafoglio, deve essere sempre espressa), è evidente che la nomina del "nuovo" ministro determina, come effetto legale, la delimitazione nel tempo dell´efficacia giuridica della nomina del "precedente" ministro. Pertanto, più che di potere di revoca di un ministro, sembra più corretto ritenere che l´articolo 92 preveda un potere di sostituzione dei "vecchi" con "nuovi" ministri, con conseguente cessazione ex lege dell´incarico dei precedenti: cessazione dalla quale ulteriormente deriva la doverosa comunicazione alle Camere dell´avvenuto mutamento della composizione del Governo, perché possa seguirne il relativo dibattito e la votazione sulla fiducia. Ed è sotto questo profilo che l´on. Crosetto ha ragione, ma solo nel senso che il mutamento della compagine governativa implica di necessità, in un sistema parlamentare, la verifica fiduciaria. Che ipotesi del genere non si siano mai realizzate durante la cosiddetta prima Repubblica deriva quindi non dal fatto che la Costituzione non consentirebbe la revoca dei ministri. Ma dal fatto che i Governi erano, allora, tutti di coalizione; e se vi fosse stata una sostituzione unilaterale, da parte del Premier, di un ministro, ciò avrebbe immancabilmente determinato - come allora si diceva - il ritiro dell´intera "delegazione al governo" da parte del partito a cui quel dato ministro apparteneva. Il che spiega anche i motivi, del resto a tutti noti, dell´attuale situazione di stallo: il primo è che Berlusconi non ha più la forza politica e l´autorevolezza che lo caratterizzavano nel gennaio del 2002 e nel luglio del 2004, quando rispettivamente indusse alle dimissioni Renato Ruggiero e Giulio Tremonti; il secondo è che l´attuale maggioranza parlamentare non è più così coesa e autosufficiente da garantire al "rinnovato" governo il voto di fiducia con un Tremonti in veste di semplice ma autorevolissimo parlamentare. In altre parole, sotto questo aspetto, volenti o nolenti, si è tornati alla cosiddetta prima Repubblica.