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 2011  ottobre 03 Lunedì calendario

PATTI CHIARI PER EVITARE LE LITI

Una volta individuata la persona da assumere come colf o badante, accertata la regolarità dei documenti e definite le mansioni, il contratto che formalizzerà quanto concordato verbalmente dovrà essere redatto con attenzione: solo così si limiterà il rischio di controversie. Per instaurare un rapporto pacifico meglio chiarire subito i diritti e i doveri di entrambe le parti, ma anche le regole a proposito di quegli aspetti (ferie, festività, tredicesima, straordinari o liquidazione) che sono tra gli argomenti di maggiore conflittualità. «Spesso – avverte Teresa Benvenuto segretario nazionale di Assindatcolf (aderente alla Confedilizia e componente della Fidaldo) – accade che, in buona fede, gli accordi verbali non vengano formalizzati e che le aspettative di prestazioni e obblighi di entrambe le parti risultino differenti rispetto a quanto necessario».

Dal domicilio all’orario

Tra i consigli "anti-litigiosità" di Assindatcolf c’è quello di inserire oltre alla residenza del lavoratore, l’eventuale diverso domicilio valido agli effetti del rapporto di lavoro (lettera e, comma 1 dell’articolo 6 del Ccnl del settore domestico). Nel caso dei lavoratori conviventi, qualora non esista un diverso domicilio, è bene far validare l’indirizzo dove si svolge la convivenza lavorativa: così il datore potrà avere un indirizzo a cui inviare un’eventuale lettera di contestazione e di successivo licenziamento qualora il dipendente dovesse essersi allontanato senza giustificare la sua assenza e fossero trascorsi cinque giorni (articolo 21, comma 2).

Nel contratto deve poi essere indicata la data reale di assunzione: permetterà di avvalersi del periodo di prova di otto giorni (solo per i livelli D e Ds è di 30 giorni) utile per valutare le capacità del dipendente ed eventualmente rescindere il contratto senza obbligo di preavviso, con il pagamento della retribuzione dei soli giorni lavorati. Importante anche individuare correttamente inquadramento e mansioni (si vedano le pagine precedenti), aspetti che più di frequente generano contenzioso tra le parti. «Può anche essere opportuno – consigliano dall’associazione dei datori di lavoro – puntualizzare alcuni particolari compiti, rientranti nelle stesse mansioni, ma che si preferisce precisare per evitare inadempienze successive». Anche l’orario va inserito e, per coloro che vivono con il datore, l’indicazione di rapporto in regime di convivenza, nonché del giorno della mezza giornata del riposo infrasettimanale (oltre alla domenica intera). Qualora la retribuzione lorda oraria o mensile (da specificare) sia superiore ai minimi sindacali, Assindatcolf suggerisce di precisare che il superminimo è riassorbibile per evitare che la retribuzione subisca aumenti per effetto del l’indice Istat.

Spostamenti

Occhio alle ferie (si veda il pezzo sotto). La definizione delle modalità del godimento delle ferie nel contratto di assunzione serve a evitare malintesi, causa di conflitti tra le parti tanto più che le necessità in questo ambito sono differenti da datore a datore e da lavoratore a lavoratore. «Il datore non dimentichi – avverte Benvenuto – qualora ad esempio preveda di avere bisogno della colf o della badante anche nei suoi spostamenti, di inserire la clausola che il lavoratore è tenuto a seguire il datore presso residenze secondarie (ad esempio la casa di villeggiatura): così eviterà di dover sostenere un aumento della busta paga per prestazioni fornite presso altre abitazioni (pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, in base al comma 2 dell’articolo 31 del Ccnl). Al contrario ci può essere il caso del datore che abbia bisogno di assistenza presso la sua abitazione abituale quando il resto della famiglia è via (si pensi agli anziani soli). Allora sarà bene inserire la clausola che la lavoratrice godrà le ferie annuali in un periodo prestabilito o concordato con adeguato anticipo». E se il datore non ha bisogno di alcuna prestazione lavorativa durante le vacanze? Opportuno inserire la clausola che le ferie del lavoratore saranno godute contemporaneamente al datore: l’omissione di tale clausola (comma 1, articolo 10 del Ccnl) determina per il datore, nel periodo di sua assenza, l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione globale di fatto spettante, senza che ci sia una prestazione lavorativa, né scomputo di giorni di ferie (articolo 19).