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 2011  settembre 29 Giovedì calendario

VIETTI: IL CSM NON PUO’ CENSURARE L’USO DELLE INTERCETTAZIONI

Caro direttore,
strana sorte quella del Consiglio superiore della magistratura: quando interviene è accusato di arrogarsi compiti impropri e di invasioni di campo (vedi il caso dei pareri al ministro della Giustizia e delle cosiddette pratiche a tutela); quando rispetta le proprie attribuzioni e non interferisce con i processi in corso è accusato di colpevole inerzia (vedi l’articolo di Angelo Panebianco sul «Corriere» di ieri). In quest’ultimo caso l’accusa sarebbe quella di non aver censurato un uso eccessivo (centomila) delle intercettazioni telefoniche da parte della Procura della Repubblica di Bari nell’inchiesta a carico di Tarantini. A prescindere dall’attendibilità di un numero così esorbitante di intercettazioni, che certamente non può riferirsi al numero di utenze intercettate ma semmai al numero dei contatti rilevati, vi è una questione di fondo da chiarire, che attiene al ruolo ed alle competenze del Csm. Il governo autonomo della magistratura incontra un limite invalicabile nel concreto esercizio della giurisdizione, sulle cui modalità non esiste un controllo esterno da parte del Csm (né da parte di chiunque altro), ma esclusivamente un sistema di rimedi endoprocessuali, cioè interni alla stessa giurisdizione. È l’autorità giudiziaria, nella sua indipendenza prevista dalla Costituzione, che dispone di strumenti, sia nello stesso grado di giudizio che in quelli successivi, per vagliare la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali. Lo spazio di intervento del Csm è strettamente e normativamente limitato all’ipotesi in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge di illecito disciplinare o di obiettiva incompatibilità del magistrato rispetto alla sua sede o alla sua funzione. Anche sul potere disciplinare del Consiglio si è soliti fare grande confusione, dimenticando che l’iniziativa sul punto compete soltanto al ministro della Giustizia o al procuratore generale della Corte di cassazione: il Csm si limita a svolgere il ruolo di giudice, una volta che ci sia un addebito ed un incolpato. Questione del tutto diversa è quella della pubblicazione integrale delle intercettazioni, su cui la normativa vigente offre qualche arma, seppur spuntata (come la contravvenzione prevista dall’art. 684 del codice penale, che si riferisce anche agli atti non più segreti). Se il legislatore ritiene di intervenire inasprendo la sanzione, ben lo può fare ponendo così rimedio ad un costume riprovevole nella misura in cui coinvolge la vita privata di persone estranee alle indagini. Ma in tutto questo il Csm non c’entra nulla. Quanto poi all’eterno conflitto tra politica e magistratura, chi conosce anche solo un poco quest’ultima, sa che si tratta di un potere diffuso, se non addirittura «frantumato», per il quale è molto difficile immaginare un collegamento unitario finalizzato ad un complotto destabilizzante. Il vero problema non è identificare chi ha ragione o chi ha torto in questo scontro, ma lavorare per ridare autorevolezza ciascuno alla propria parte, evitando la delegittimazione di quella altrui che finisce per ritorcersi in una perdita di credibilità complessiva dello Stato. A questo, nel nostro piccolo, cerchiamo di lavorare.

Michele Vietti
vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura