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 2011  settembre 13 Martedì calendario

FINE VITA: SI VOTA SUI RITOCCHI FATTI A MONTECITORIO

Pur mantenendo fermo l’impianto e i valori ispiratori del testo varato nel 2009 da Palazzo Madama, la Came­ra, soprattutto nel passaggio in aula, ha in­trodotto alcune chiarificazioni. Su di esse si dovrà esprimere il Senato.
Tra le principali modifiche, quella dell’art. 3 che specifica tecnicamente la platea dei destinatari, ovviando alla eccessiva generi­cità data dalla formulazione della commis­sione di Montecitorio. Si chiarisce che le di­chiarazioni anticipate di trattamento (dat) assumono rilievo nel momento in cui il sog­getto si trovi nell’«incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trat­tamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale inte­grativa cortico-sottocorticale, e pertanto, non possa assumere decisioni che lo ri­guardano ». Al comma 4, dove si afferma che alimenta­zione ed idratazione non sono oggetto di dat, la Camera ha precisato che «devono es­sere mantenute fino al termine della vita», prevedendo però un’eccezione nel caso «in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo». All’art. 4, onde evitare ricostruzioni di volontà sugli stili di vita, si chiarisce che non hanno va­lore manifestazione di intenti espresse di­versamente da quanto previsto dalla legge (scritte, firmate e raccolte dal medico). «L’as­sistenza ai soggetti in stato vegetativo rap­presenta livello essenziale di assistenza» sancisce l’art. 5. Nell’art. 7, è stato soppres­so il ricorso al collegio di specialisti in caso di controversia tra medico e fiduciario. È cancellato poi l’art. 8 relativo all’autorizza­zione giudiziaria, in assenza del fiduciario e in caso di contrasto tra soggetti parimen­ti legittimati. A proposito delle dat, poi, le parole «indicazioni» o «volontà» sono so­stituite con «orientamenti». (P.L.F.)