P.L.F., Avvenire 13/9/2011, 13 settembre 2011
FINE VITA: SI VOTA SUI RITOCCHI FATTI A MONTECITORIO
Pur mantenendo fermo l’impianto e i valori ispiratori del testo varato nel 2009 da Palazzo Madama, la Camera, soprattutto nel passaggio in aula, ha introdotto alcune chiarificazioni. Su di esse si dovrà esprimere il Senato.
Tra le principali modifiche, quella dell’art. 3 che specifica tecnicamente la platea dei destinatari, ovviando alla eccessiva genericità data dalla formulazione della commissione di Montecitorio. Si chiarisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) assumono rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’«incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale, e pertanto, non possa assumere decisioni che lo riguardano ». Al comma 4, dove si afferma che alimentazione ed idratazione non sono oggetto di dat, la Camera ha precisato che «devono essere mantenute fino al termine della vita», prevedendo però un’eccezione nel caso «in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo». All’art. 4, onde evitare ricostruzioni di volontà sugli stili di vita, si chiarisce che non hanno valore manifestazione di intenti espresse diversamente da quanto previsto dalla legge (scritte, firmate e raccolte dal medico). «L’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza» sancisce l’art. 5. Nell’art. 7, è stato soppresso il ricorso al collegio di specialisti in caso di controversia tra medico e fiduciario. È cancellato poi l’art. 8 relativo all’autorizzazione giudiziaria, in assenza del fiduciario e in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati. A proposito delle dat, poi, le parole «indicazioni» o «volontà» sono sostituite con «orientamenti». (P.L.F.)