Carlo Marinelli, Avvocato, Gabriele Molinaro, Trainee, Baker & McKenzie (Lex24) http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2011/07/cosa-cambia-con-laccordo-del-28-giugno-2011.html, 4 settembre 2011
Con un passo storico CGIL, CISL, UIL e Confindustria sembrano voler oggi superare la crisi che fino a ieri sembrava aver compromesso il sistema sindacale italiano con pesanti effetti anche sulla stessa competitività delle imprese
Con un passo storico CGIL, CISL, UIL e Confindustria sembrano voler oggi superare la crisi che fino a ieri sembrava aver compromesso il sistema sindacale italiano con pesanti effetti anche sulla stessa competitività delle imprese. Le spaccature degli ultimi tempi, causate da accordi separati, in qualche caso finiti davanti al giudice, avevano riaperto la discussione sul nodo della rappresentatività da sempre irrisolto nel sistema di relazioni industriali italiano. Da molte parti si era fatto appello a un nuovo accordo interconfederale che, nell’inerzia del Parlamento, stabilisse finalmente un criterio certo per definire l’effettiva rappresentatività dei sindacati. L’accordo del 28 giugno cerca di ovviare a tale lacuna riprendendo, in forma semplificata, il sistema previsto per il pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/01), ormai testato da più di un decennio di applicazione. Secondo quanto hanno previsto le parti sociali, infatti, saranno ammessi alle negoziazioni i sindacati che rappresentino più del 5% dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto nazionale, calcolato sulla media tra il numero di deleghe per la raccolta dei contributi sindacali (che dovrà essere certificato dall’INPS) e le preferenze ottenute nelle elezioni dei rappresentanti sindacali (RSU). La soglia di sbarramento ha già suscitato le proteste dei Cobas, che rischiano di rimanere tagliati fuori dal sistema per carenza di rappresentatività. L’altra grande novità è la definizione, finalmente condivisa, dei rapporti fra il contratto nazionale e quello aziendale. Fino a oggi la CGIL, sospinta dal comparto dei metalmeccanici (FIOM), aveva guardato con sospetto la possibilità di consentire ai contratti collettivi territoriali o aziendali di derogare a quello nazionale. Con il nuovo accordo, si stabilisce in via definitiva il principio generale per cui spetta al livello nazionale il ruolo di garanzia dei diritti minimi dei lavoratori, mentre la contrattazione aziendale può disporre sulle materie delegate dal contratto nazionale. Tuttavia, i contratti collettivi nazionali potranno anche prevedere apposite procedure per stabilire a livello aziendale “specifiche intese modificative” delle proprie regole. L’accordo del 28 giugno, però, va anche oltre. Nell’attesa che i nuovi contratti collettivi definiscano le procedure, potranno essere conclusi contratti aziendali in deroga alla contrattazione nazionale qualora tali intese siano finalizzate a gestire una situazione di crisi o in presenza di significativi investimenti per aumentare la produttività e l’occupazione dell’impresa. Le deroghe potranno riguardare – secondo l’accordo interconfederale – “la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro”, rimanendo escluso l’aspetto retributivo". L’accordo interconfederale cerca anche di porre fine alle lotte sugli accordi separati nelle aziende: se il contratto aziendale sarà approvato dalla maggioranza dei sindacalisti eletti in azienda (RSU) diventerà vincolante per tutti i lavoratori. Se, invece, i firmatari saranno i sindacalisti aziendali non eletti ma nominati (RSA), il contratto aziendale potrà avere efficacia vincolante per tutti se sottoscritto da sindacati che rappresentano la maggioranza dei lavoratori (computati attraverso le deleghe al versamento dei contributi sindacali). In questo caso, l’accordo potrà essere soggetto a referendum a richiesta di una delle organizzazione sindacali aderenti all’accordo interconfederale oppure del 30% dei lavoratori dell’azienda. I contratti aziendali così riformati, se approvati con le maggioranze previste, potranno anche stabilire clausole di tregua sindacale (moratoria degli scioperi), che vincoleranno però, esclusivamente, i sindacati firmatari dell’accordo del 28 giugno e non i singoli lavoratori. L’accordo si conclude – significativamente, in tempi di manovra fiscale – con un auspicio al Governo perché incrementi e renda definitiva la detassazione e la decontribuzione dei premi di produttività concordati con il sindacato.