Marco Piazza, Il Sole 24 Ore 18/8/2011, 18 agosto 2011
IL PRELIEVO VIOLEREBBE IL PATTO CON I CONTRIBUENTI - N
on si fa molta strada prelevando un’una tantum sui patrimoni scudati.
Il (tangibile) maggior gettito straordinario sarebbe lagamente compensato dal fatto (intangibile, ma ugualmente rilevante) che lo Stato consoliderà un propria immagine negativa: di essere il primo a non rispettare i patti con i contribuenti. Un’immagine già largamente acquisita attraverso la frequente introduzione di norme di sfavore con portata sostanzialmente retrotattiva. Non solo: anche gli intermediari finanziari e i consulenti che nel 2009 e nel 2010 si sono prodigati per convncere i clienti dell’importanza di mettersi in regola perderanno credibilità. E chi ha deciso di non aderire allo scudo si convicerà ancor di più di aver fatto bene a non fidarsi.
Lo scudo fiscale, per quanto eticamente criticabile, è stato un patto: il contribuente ha pagato per mettersi in regola e per acquisire nuovamente il diritto di essere trattato alla pari degli altri contribuenti. Violare questo patto – tassando in modo discriminatorio chi ha fatto lo scudo – sarebbe gravissimo perché il legislatore che crede di poter venir meno alla parola data in campo fiscale potrebbe farlo anche in qualsiasi altro settore.
Ciò di cui si ha bisogno non è una manovra che colpisca specifiche categorie di soggetti (i possessori di attività finanziare, i petrolieri, le banche in precedenti occasioni, i professionisti, gli imprenditori e i dipendenti che sono obbligati a indicare i propri redditi in dichiarazione, eccetera) nella presunzione che abbiano una capacità contributiva maggiore di altri o che siano più inclini all’evasione, ma un meccanismo che educhi il contribuente a far fronte ai propri obblighi; meccanismo che, inevitabilmente, deve rivolgersi agli individui e non alle categorie.
Ci sono ancora molti spazi di manovra, soprattutto nel campo della deflazione del contenzioso.
Già oggi, ma ancor più dopo la sentenza della Corte costituzionale sul raddoppio dei termini di accertamento, si assiste al progressivo intasamento delle Procure per procedimenti di carattere fiscale. Il motivo è evidente: se il verificatore ritiene di estendere l’accertamento oltre il termine ordinario è perché – per dirla con la Corte Costituzionale – ha un «generico sospetto di attività illecita»; da ciò l’obbligo di segnalazione al magistrato.
È probabile che presto si verificherà una situazione di emergenza paragonabile a quella che ha indotto il legislatore, nel 1991, a ridimensionare la legge cosiddetta «manette agli evasori».
Sarebbe allora opportuno ripristinare la funzionalità dell’articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 218 del 1997 che – prima della riforma del diritto penale tributario – prevedeva la non punibilità dei reati tributari, diversi da quelli di frode, in caso di definizione dell’accertamento. Da un lato si produrrebbe un incentivo all’adesione, dall’altro si eviterebbe la sostanziale paralisi dei vertici societari (spesso, nei fatti, del tutto incosapevoli di aver firmato una dichiarazione infedele) durante il lungo iter del procedimento penale.
Un simile provvedimento, però, dovrebbe essere accompagnato da un forte monitoraggio centrale dei processi verbali e degli accertamenti con risvolto penale, per evitare che alcuni verificatori, perdendo di vista il dovere di imparzialità di ogni pubblico funzionario, possano utilizzare impropriamente gli enormi poteri di accertamento che gli sono stati conferiti, soprattutto nell’ultimo biennio.
Ormai che lo "spesometro", nel bene e nel male, è una realtà, si dovrebbe pensare a meccanismi che consentano al contribuente di adeguarvisi spontanemamente, almeno per la parte di tenore di vita che non sia in grado di giustificare; così come è accaduto per gli studi di settore.
Probabilmente, in questo modo, il gettito sarebbe garantito non tanto da un "ceto" di contribuenti – che magari è già tassato più di altri – ma da tutti quei contribuenti, qualunque sia la categoria di appartenenza, che non sono pienamente in regola con il fisco.
Ci sono, poi, moltissime controversie fiscali che riguardano questioni che nulla hanno a che vedere con la capacità contributiva. Non sarebbe difficile, ad esempio, regolare il caso di violazione delle norme sulla competenza dei costi e dei ricavi (nulla di più soggetto a rischi di erronea interpretazione) in modo da consentire il riconoscimento del componente di reddito imputato ad un esercizio errato con il pagamento di una sanzione ridotta. Sotto questo aspetto, la circolare 23/E del 2010 è una soluzione parziale, spesso disapplicata dagli Uffici.