Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2011  luglio 27 Mercoledì calendario

LA NORVEGIA SBAGLIA STRADA LA PENA GIÀ SI PUÒ PROLUNGARE

Che il massimo della pena per l´orribile eccidio compiuto da Breivik in Norvegia sia ventuno anni, appare a tutti assurdo. Anche se la pena deve condurre (almeno tendenzialmente) al ravvedimento e alla rieducazione del detenuto, la dimensione punitiva o "retributiva" della carcerazione in questo caso appare inadeguata. È chiaramente per questo motivo che il procuratore di Oslo sta riflettendo se incriminare quel fanatico omicida per "crimini contro l´umanità", un reato che in Norvegia comporta una pena massima di trenta anni. Ma si tratterebbe di un passo sbagliato. I crimini contro l´umanità sono reati gravissimi (quali l´eccidio, il massacro di prigionieri di guerra, stupri collettivi, tortura su larga scala) commessi come parte di un «attacco diffuso o sistematico contro la popolazione civile». Quei crimini, cioè non devono essere atti isolati o sporadici, ma inserirsi in una vasto complesso di criminalità collettiva. Nel caso di Breivik abbiamo a che fare con una strage a scopi terroristici, commessa da un fanatico imbevuto di teorie razziste. Ma per fortuna il suo atto non si inserisce in una tendenza diffusa o sistematica di attentati terroristici neo-nazisti; per ora almeno rimane l´atto singolo di un assassino squilibrato. Sarebbe dunque infondato e fuorviante ricorrere alla categoria dei "crimini contro l´umanità."
Il codice penale norvegese sembra offrire altre possibilità di punizione più prolungata e grave. L´articolo 39 (c) stabilisce che quando il reato perpetrato è gravissimo, la pena «è insufficiente a proteggere la società», e il condannato può commettere gli stessi atti criminosi una volta scarcerato, lo si può sottoporre a «detenzione a fini preventivi» per un termine massimo di ventuno anni, che però (in virtù dell´Articolo 39 (e) può essere poi prolungato da un tribunale, su richiesta del pubblico ministero. Non si vede perché il procuratore di Oslo non applichi questa normativa. Forse con l´incriminazione di Breivik per "crimini contro l´umanità" egli vuol indicare che quell´eccidio, oltre a stroncare tante giovani vite, ha offeso tutta l´umanità: è cioè uno di quei reati di cui già Kant nel 1797 diceva che «sono mali e violenze che accadono in un certo luogo del nostro globo ma vengono sentiti come tali dovunque». Ciò è vero. Ma in questo caso si forzerebbe il diritto per ragioni psicologiche, etiche o mediatiche.