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 2011  luglio 13 Mercoledì calendario

COSA PREVEDE

Il TESTO SUL BIOTESTAMENTO -
L’Italia introduce il testamento biologico. Con le modifiche approvate ieri alla Camera è di fatto pronto il testo del cosiddetto trattamento di fine vita. Dovrà ancora essere votato al Senato, ma è difficile che passino ulteriori modifiche alla legge che regolerà le ultime volontà in fatto di cure. È in discussione da oltre due anni, dopo che il caso di Eluana Englaro aveva alimentato il dibattito nel Paese. Ecco che cosa prevede il testo approvato ieri alla Camera.

1. CONSENSO INFORMATO E REVOCA IN CARTELLA DIVIETO DI OGNI FORMA DI EUTANASIA -
La legge si intitola «Disposizioni di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat)» . Si compone di 9 articoli. La vita umana viene riconosciuta come un diritto «inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza» . Il primo articolo stabilisce il divieto di ogni forma di eutanasia e riconosce prioritaria l’alleanza terapeutica tra medico e paziente. Il secondo articolo è dedicato interamente al consenso informato che deve essere preceduto da corrette informazioni del medico trasferite in modo comprensibile e chiaro. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato e la revoca deve essere indicata in cartella clinica. Il consenso inteso come accettazione delle cure non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e volere è in pericolo in seguito a una grave complicanza. In un comma si accenna, senza citarlo direttamente con questo termine, all’accanimento terapeutico. La legge infatti garantisce che il medico «debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche e agli obiettivi di cura».

2. LE VOLONTÀ ESPRESSE SUI TRATTAMENTI SI ATTUANO SOLO IN CASO DI STATO VEGETATIVO -
Il terzo articolo indica i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento (Dat). «Il dichiarante esprime il proprio orientamento sui trattamenti sanitari in previsione di una eventuale, futura perdita della propria incapacità di intendere e di volere» , si legge nel testo. È previsto inoltre che le disposizioni anticipate vengano attuate soltanto in determinate condizioni e cioè quando «il soggetto si trova nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano» . In pratica il campo di applicazione si restringe alle persone in stato vegetativo (si calcola che in Italia siano 2.500 in condizioni di bassa responsività secondo il rapporto di un gruppo di lavoro nominato dal sottosegretario Roccella), come prevedeva il testo votato nel 2009 dal Senato. I malati in stato vegetativo, sulla base del principio di equità, devono ricevere assistenza sanitaria. Le cure rientrano nei cosiddetti Lea (livelli essenziali di assistenza), cioè sono un diritto per tutti. Il ministero della Salute emanerà linee guida per uniformare i servizi assistenziali organizzati dalle Regioni in ospedale, residenze sanitarie o a domicilio.

3. NON SI PUÒ DECIDERE DI RINUNCIARE A IDRATAZIONE E ALIMENTAZIONE -
Uno dei punti maggiormente dibattuti riguarda l’idratazione e l’alimentazione assistite (impropriamente chiamate artificiali) che non possono rientrare nel testamento biologico come trattamenti di cui si chiede la sospensione. La legge si richiama al rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (la stessa invocata dal governo per il caso Eluana Englaro) e stabilisce che ambedue «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente in fase terminale devono essere mantenute fino al termine della vita ad eccezione del caso in cui non risultino più efficaci nel garantire valori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo» . In parole semplici l’unica situazione che autorizza la sospensione di idratazione e alimentazione sia attraverso il sondino sia con la flebo sia la loro inutilità. Questa formulazione fa parte di un emendamento votato dall’aula. Oggi un paziente in stato vegetativo che si trovasse nello stato della Englaro non potrebbe ottenere la sospensione dei trattamenti che i sostenitori della legge non considerano atto medico a differenza della maggior parte delle società scientifiche.

4. INDICAZIONI VALIDE PER CINQUE ANNI TRA I FIDUCIARI ESCLUSI I CONVIVENTI -
Le dichiarazioni anticipate non sono obbligatorie. Devono essere redatte in forma scritta (dattiloscritta o manoscritta) dai maggiorenni in piena capacità di intendere e di volere e firmate. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi in altro modo non hanno valore e non possono essere considerati nell’ambito del biotestamento. Le Dat hanno valore per 5 anni e possono essere cambiate più volte, in ogni momento, dal diretto interessato. Il documento va inserito nella cartella clinica. Può essere nominato un fiduciario «unico soggetto legalmente autorizzato a interagire col medico» . I conviventi non possono essere fiduciari, esclusione che è stata molto criticata dal Pd. È stata tagliata nel testo appena approvato l’istituzione di un collegio medico che può intervenire in caso di controversia tra familiare e medico. Le volontà del malato non sono vincolanti per il medico che le «prende in considerazione» se non sono «orientate a cagionare la morte o in contrasto con il codice deontologico» . È istituito il registro del testamento biologico, consultabile anche su Internet. Ci sarà un archivio presso il ministero della Salute.