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 2011  luglio 07 Giovedì calendario

SOSPENSIONE, DUE PRECEDENTI DI SEGNO OPPOSTO

E adesso che si fa? Adesso Abu Omar contro Previti. Uno a uno nel «match» dei precedenti giuridici, e palla al centro tra difesa e accusa sulla sorte del processo Berlusconi-Ruby in attesa che tra una decina di mesi la Consulta decida nel merito il conflitto di attribuzione tra la Camera e il Tribunale sulla natura ministeriale o ordinaria della concussione imputata al premier Silvio Berlusconi. In autunno le rispettive «panchine» sono pronte a far scendere in campo il «bomber» giuridico più adatto al proprio «gioco» davanti alle tre giudici della quarta sezione del Tribunale: o stop temporaneo del processo Ruby sulla scia della sospensione che la medesima sezione di Tribunale dispose nel 2007 nel caso del processo al Sismi e alla Cia per il rapimento dell’imam egiziano Abu Omar; oppure prosecuzione delle udienze come sempre la quarta sezione nel 2001 decise nel caso del dibattimento Imi-Sir/lodo Mondadori a carico del senatore Cesare Previti. Con un terzo precedente, ancora suscitato da Previti ma nel processo Sme-Ariosto nel 2000 davanti alla prima sezione, a rappresentare invece un riferimento neutro. Il 18 luglio accadrà nulla: prima del calendario autunnale, l’udienza è infatti fissata solo per la lettura dell’importante ordinanza delle giudici Turri-D’Elia-De Cristofaro sulle 16 eccezioni procedurali sollevate dai difensori Ghedini-Longo-Dinacci-Perroni, a cominciare proprio dall’asserita incompetenza funzionale del Tribunale ordinario, invitato a passare la palla al Tribunale dei ministri (che però a sua volta dovrebbe poi ottenere l’improbabile via libera della maggioranza parlamentare del premier). Ma se l’eccezione fosse respinta, è assai probabile che la difesa Berlusconi, per chiedere in autunno la sospensione del dibattimento in attesa della decisione della Corte costituzionale, valorizzerà la sospensione decisa due volte nel 2007 e 2008 dal giudice Oscar Magi nel processo Abu Omar in attesa che la Consulta decidesse la questione del segreto di Stato, che però in quel caso incideva direttamente sulla possibilità di perseguire il sequestro di persona. Di segno diverso fu invece una parte dell’ordinanza con la quale il 21 novembre 2001 altri giudici della quarta sezione, quelli del «lodo Mondadori» (Balzarotti, Carfì e Consolandi), respinsero la richiesta di nullità del giudizio in seguito alla sentenza con la quale la Corte costituzionale il 4 luglio aveva annullato 4 ordinanze del gup Rossato nel 1999 perché in violazione di un legittimo impedimento dell’imputato-parlamentare Previti. «È escluso — osservarono i giudici— che fra i due tipi di controversie (quella "costituzionale"e quella ordinaria) corra un rapporto di pregiudizialità analogo a quello prescritto per le questioni incidentali di costituzionalità delle leggi» , il che «impone di respingere anche la tesi secondo cui il giudice comune dovrebbe sospendere il giudizio puramente e semplicemente in attesa della decisione della Consulta» . La questione era già stata posta dalla difesa Previti, ma nel processo Sme, il 26 giugno 2000 ai giudici della prima sezione Ponti-D’Elia-Brambilla: neanche lì il Tribunale sospese per il conflitto di attribuzione, però nel contempo accolse la richiesta della difesa di più tempo per esaminare 100 faldoni, e così rinviò ugualmente il processo sino al 25 settembre.