Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 8/4/2011, 8 aprile 2011
PRESCRIZIONE LUNGA A BERLINO, CORTA MA SENZA TETTI A PARIGI
Il tempo perdona, ma con flessibilità. Per evitare la morìa dei processi, il mondo si è dato regole per lo più elastiche, diverse da paese a paese. Anche in Europa non c’è una disciplina omogenea ma, pur nella diversità, la rigidità del meccanismo italiano è un unicum. La Francia ha una prescrizione relativamente breve, ma senza tetti; tempi lunghi in Germania; congelati durante il processo in Spagna. L’Inghilterra, come tutti i paesi di common law, non conosce la prescrizione: lì la regola aurea è la velocità, il processo dev’essere fair, tanto che il giudice può bloccarlo se i fatti sono molto vecchi e il ritardo della messa in moto della macchina giudiziaria è ingiustificato.
La Francia è uno dei paesi con i termini di prescrizione più brevi, diversi a seconda della gravità dei reati: 1 anno per le contravvenzioni, 3 per i delitti, 10 per i crimini (20 per l’omicidio), che decorrono da quando il fatto è stato commesso. Ma la brevità è compensata da un sistema di interruzioni molto elastico, in cui ogni atto dell’autorità giudiziaria fa ripartire la prescrizione. Che scatta dopo 10 anni dal compimento dell’ultimo atto, con un evidente e consistente allungamento dei termini, svincolato dalla gravità dei reato perché vale per tutte le tipologie di infraction (crimini, delitti, contravvenzioni). Nel 2004, poi, la giurisprudenza francese ha stabilito che per i delitti di abus de confiance e di abus des biens sociaux (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine decorre da quando la condotta è stata accertata, quindi anche a molta distanza di tempo dal reato.
A differenza della Francia, in Germania esiste una durata massima della prescrizione. I termini (30, 20, 10, 5 e 3 anni) sono collegati alla gravità dei reati e decorrono da quando il fatto è stato commesso o da quando viene scoperto. Ma anche qui, ogni volta che vengono interrotti, ricominciano da capo. Il reato però si prescrive decorso un periodo di tempo pari al doppio del termine ordinario: 16 anni, ad esempio, per un reato punito con 8 anni di carcere.
La Spagna conosce una miriade di sanzioni (gravi, meno gravi, lievi) suddivise in pene che privano della libertà, pene che privano dei diritti e multa. Come in Italia, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è stata commessa l’infraccion punible, ma il sistema prevede un meccanismo generale di interruzione dei termini (all’inizio del procedimento, in caso di sospensione, con la sentenza di condanna) per effetto del quale la prescrizione viene congelata durante tutta la durata del processo fino alla sentenza di condanna, e salvo sospensione del procedimento penale.
Dunque c’è un filo rosso che, pur nella diversità, attraversa i sistemi europei ed è, appunto, quello della flessibilità: una volta partita la macchina giudiziaria la prescrizione si interrompe e ricomincia; lo Stato non ha più interesse a perseguire il reato soltanto in caso di inerzia della macchina giudiziaria o di particolare ritardo.
In Gran Bretagna la prescrizione non esiste ma è difficile che un delitto possa estinguersi per il decorso del tempo. Nei casi importanti, interviene il giudice a impedire l’eccessiva dilatazione dei tempi, perché gli è riconosciuto il potere discrezionale di bloccare il procedimento se i fatti risalgono a molto tempo prima e il ritardo della macchina giudiziaria è ingiustificato. L’istituto dell’«abuso del processo» è, per certi aspetti, paragonabile alla prescrizione: il giudice sorveglia sia che il pm non faccia passare troppo tempo sia che l’imputato si comporti in modo leale e non si sottragga al giudizio.
Dagli anni ’80, le Corti inglesi hanno applicato questo istituto in modo generalizzato, pronunciando il «non luogo a procedere», ad esempio, quando la polizia ha chiesto il giudizio per reati anche gravi, come le rapine, ma vecchi di 10 anni.