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 2011  aprile 07 Giovedì calendario

Il 10 aprile 1922 si apriva a Genova la Conferenza internazionale economica sugli aiuti alla Russia e la ricostruzione dell’Europa centro-orientale, durante la quale, però, il problema della ripresa delle relazioni economiche e politiche tra la Russia sovietica e gli Stati occidentali non trovava soluzione [1]

Il 10 aprile 1922 si apriva a Genova la Conferenza internazionale economica sugli aiuti alla Russia e la ricostruzione dell’Europa centro-orientale, durante la quale, però, il problema della ripresa delle relazioni economiche e politiche tra la Russia sovietica e gli Stati occidentali non trovava soluzione [1] . La Delegazione italiana avviava quindi trattative bilaterali con la Delegazione sovietica al fine di concludere una convenzione commerciale entro il 26 giugno di quell’anno, come previsto dall’art. 13 dell’Accordo preliminare italo-russo firmato a Roma il 26 dicembre 1921 [2] . La preparazione della convenzione presentava tuttavia varie difficoltà: se la Delegazione italiana, guidata dal Senatore Conti, cercava di concentrare le trattative sugli aspetti economici, la Delegazione russa, composta dai Delegati Krassin e Worowski e presieduta dal Commissario del Popolo per gli Affari Esteri, Cicerin, sollevava invece anche questioni di natura politica. Peraltro, il 24 maggio 1922 Cicerin e Krassin firmavano il progetto di convenzione commerciale con l’Italia [3] . All’atto della sottoscrizione, le Parti dichiaravano che la Convenzione sarebbe divenuta definitiva solo dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri italiano e quella del Governo russo, che sarebbero dovute intervenire entro i 15 giorni successivi. Ma, nella tornata del 16 giugno 1922, il Ministro degli Esteri, Schanzer, così riferiva al Senato circa le notizie pervenute da Mosca, secondo le quali il Governo sovietico non avrebbe approvato la Convenzione: «La Convenzione fu firmata il 24 maggio a Genova e fu firmata ad referendum, cioè subordinandosi l’efficacia delle firme dei negoziatori alla definitiva approvazione dei due Governi. Questa è la costante consuetudine internazionale: le trattative si svolgono sempre tra negoziatori autorizzati dai loro Governi, sotto la riserva dell’approvazione dei Governi medesimi. E notate che per i Russi le trattative furono svolte dal ministro degli esteri Cicerin e dal ministro del commercio Krassin: due personaggi della più grande autorità in Russia, per cui naturalmente era lecito, come è sempre lecito in questi casi, in linea di presunzione generale, ritenere che i negoziatori rappresentino la volontà e le idee dei Governi da cui dipendono [...]. Io non ho ancora ricevuto una comunicazione ufficiale circa il diniego da parte del Governo russo di ratificare questa convenzione, ma da notizie attendibili che vengono da diverse parti, io debbo ritenere che effettivamente il Consiglio dei commissari del popolo di Mosca abbia deciso di non ratificare questa convenzione». (AP, S, Discussioni, tornata 16 giugno 1922, pp. 2596-2597) Il giorno successivo, il Capo della Rappresentanza russa a Roma, Worowski, notificava a Schanzer la mancata approvazione russa della Convenzione nei seguenti termini: «La Représentation de Russie a l’honneur d’informer le Ministère Royal des Affaires Etrangères que le Conseil des Commissaires du Peuple de la République de Russie n’a pas jugé possible d’approuver la Convention commerciale italo-russe signée le 24 mai dernier à Gênes par les Commissaires du Peuple Tchitchérine et Krassine. Cette décision est motivée par le fait que peu de jours avant la signature de la Convention, le Comité Exécutif Central de Russie, siégeant en session, prit un arrêté établissant les conditions politiques en dehors desquelles le Gouvernement de la République ne peut conclure de nouveaux accords commerciaux. C’est pourquoi le Conseil des Commissaires du Peuple ne s’est pas jugé en droit d’approuver une Convention qui ne contient pas les articles correspondants, passant outre aux décisions de l’organe suprême du pouvoir». (Worowski a Schanzer, Roma, 17 giugno 1922, ASE, R Francia e Russia, 42) Il 22 giugno 1922 il Ministro degli Esteri, rispondendo al Capo della Rappresentanza russa a Roma, prendeva atto della comunicazione ed aggiungeva che il Governo italiano intendeva continuare ad applicare l’Accordo preliminare del 26 dicembre 1921, fino alla ratifica della convenzione commerciale. Schanzer tornava ancora sull’argomento nella relazione sul disegno di legge per la conversione del Decreto di approvazione dell’Accordo preliminare [4] , presentata al Senato il 7 dicembre 1923, ed affermava: «La Convenzione 24 maggio 1922, com’è noto, non venne ratificata dal Comitato panrusso e dal Consiglio dei Commissari del popolo dei Soviety per una doppia ragione. Da una parte in Italia l’autorità giudiziaria, adottando una nuova giurisprudenza sull’efficacia dei decreti-legge che in passato si erano considerati validi fino a quando non fosse intervenuto un atto del Parlamento a negarne la validità, dichiarò inapplicabile l’articolo 10 dell’accordo preliminare, concedendo ad una ditta italiana il sequestro di merci russe importate in Italia; il che offrì pretesto al Governo dei Soviety al disconoscimento della nuova convenzione coll’Italia, firmata a Genova dai plenipotenziari russi. Dall’altra parte il Governo russo, dopo la conclusione del Trattato di Rapallo del 16 maggio 1922 con cui la Germania riconobbe senza riserve il nuovo regime russo, credette di dover adottare una deliberazione di massima secondo la quale nessun nuovo accordo commerciale sarebbesi dovuto ratificare dalla Russia se non contenesse clausole politiche ugualmente favorevoli come quelle contenute nel trattato con la Germania, ossia, con altre parole, se non importasse il riconoscimento de jure del nuovo regime russo, riconoscimento che la convenzione di Genova non conteneva. Risorgeva così per una doppia ragione la necessità di far convalidare dal Parlamento l’accordo preliminare: da un lato esso rimaneva come la sola norma regolatrice, sia pure imperfetta e frammentaria, dei nostri rapporti commerciali con la Russia; dall’altro lato, la declaratoria d’inefficacia dell’accordo, emessa dall’autorità giudiziaria italiana, rendeva indispensabile l’intervento del nostro Parlamento per risolvere uno stato di incertezza che avrebbe completamente paralizzato anche le scarse iniziative tendenti alla ripresa dei rapporti commerciali italo-russi». (AP, S, Documenti, sessione 1921-23, p. 3) L’Italia riconosceva de jure l’U.R.S.S. con l’art. 1 del Trattato di commercio e navigazione concluso a Roma il 7 febbraio 1924 [5] . Vedi anche Relazione per la bozza di Convenzione di Stabilimento, Commercio e Navigazione, Roma, 20 marzo 1922, ASE, Conf., 52-4; Schanzer a De Martino, Aliotti, Sforza, Fasciotti, Rolandi Ricci, Garroni, De Bosdari, Sacerdoti, Aloisi, Cambiagio, Aldrovandi Marescotti, Chiaramonte Bordonaro, Depretis, Caracciolo di Castagneto, Marchetti Ferrante, Orsini Baroni, Montagna, Tommasini, Martin Franklin e Garbasso, Roma, 24 maggio 1922, h. 21.00, ASE, Conf., 52-37; Worowski a Schanzer, Roma, 22 giugno 1922, ASE, R Russia e Francia, 42; Contarini a Worowski, Roma, 25 giugno 1922, s.h., ibidem.; Note [1] vedi anche: 469/3 - La Conferenza di Genova e i debiti russi; [Torna al testo] [2] Testo in Trattati e Convenzioni, v. XXVII, pp. 428-442. [Torna al testo] [3] Il testo della Convenzione commerciale si trova in Trattati e Convenzioni, v. XXXI, pp. 95-137. [Torna al testo] [4] vedi anche: 450/3 - I rapporti commerciali con la Russia sovietica; [Torna al testo] [5] vedi anche: 411/3 - Il riconoscimento della Russia sovietica; [Torna al testo]