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 2011  febbraio 21 Lunedì calendario

DALL’AFFITTO ALLA PREVIDENZA, LE INSIDIE DEL LAVORO ALL’ESTERO

Paolo, ingegnere, è stato assunto per occuparsi della progettazione di un grattacielo a Dubai. Lucia, avvocato, ha accettato di ricoprire una posizione nella nuova sede del suo studio a Pechino. Francesca, invece, dopo aver finito l’Mba, ha trovato un posto da project manager in una multinazionale e così resterà a Londra.

Ma dal «mollo tutto, ho trovato lavoro all’estero», allo stabilirsi, sono molti e spesso complicati gli aspetti pratici dell’espatrio. Per questo, il lavoratore viene generalmente guidato attraverso la selva burocratica e non, dalle risorse umane dell’azienda che lo ha assunto. La documentazione necessaria varia da stato a stato, ma ecco alcuni degli aspetti di cui tener conto indipendentemente dalla destinazione.

Immigration. Il primo step obbligatorio è quello relativo alle pratiche di immigration. Chi ha trovato lavoro fuori dall’Ue avrà, infatti, bisogno di un visto che deve essere richiesto, con congruo anticipo, all’Ufficio consolare dello stato estero (in Italia o all’estero, a seconda di dove si è residenti) nel quale ci si vuole recare. La tipologia di visto e la documentazione necessaria per poterlo ottenere variano in base alle politiche d’immigrazione di ciascun paese. Tuttavia esistono, generalmente, diverse categorie di visti per i lavoratori temporanei. Negli Stati Uniti, per esempio, i «nonimmigrant visas» per i lavoratori sono più di 15 e dipendono dalla professione e dalla qualifica. Per la maggior parte di questi, prima di poter richiedere il visto, è necessario che il datore di lavoro abbia ottenuto un certificato (labor certification or approval) dal dipartimento del lavoro degli Stati Uniti. Una volta ottenuta tale certificazione si può procedere presentando online il modulo I-129. Il processo prevede anche un colloquio con l’ufficio consolare competente, che va prenotata fornendo il numero di ricevuta sul modulo I-129 approvato.

Iscrizione all’Aire. L’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d’ufficio tale residenza. L’iscrizione è obbligatoria, e va effettuata entro 90 giorni dall’espatrio presso l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione. La mancata iscrizione comporta diverse conseguenze pratiche: senza 18 mesi di iscrizione non si ha diritto all’esenzione doganale e Iva per il rimpatrio delle masserizie.

Contratto di lavoro. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro all’estero è essenziale distinguere due gruppi: i lavoratori distaccati, cioè mandati all’estero dai datori di lavoro, e chi viene invece assunto in loco. In quest’ultimo caso, il contratto sarà regolato dalla legge e redatto nella lingua dello stato ospitante. Essendo essenziale che il contratto sia ben compreso dal firmatario, è generalmente prevista la traduzione in inglese, come accade per esempio, negli Emirati Arabi Uniti. Prima di firmare è necessario, quindi, essere a conoscenza di quali leggi o contratti sono applicabili nel proprio caso.

Assistenza sanitaria. La legislazione vigente prevede due forme di assistenza sanitaria, quella diretta e quella indiretta. Alla prima, sono assoggettati coloro che si trasferiscono in uno stato dell’Ue, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché nei paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni. Nei paesi dell’Ue, l’assistito può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la Team (Tessera europea di assicurazione malattia), che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del paese in cui ci si trova. L’assistenza è gratuita, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile. In Svizzera e in Francia il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. Il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all’istituzione competente (alla Lamal per la Svizzera e alla Cpam competente per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla Asl al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria. Sono invece assoggettati ad assistenza sanitaria indiretta, coloro che risiedono in uno stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione con l’Italia. Gli assistiti dovranno anticipare le spese per le cure sanitarie per le quali, però, potranno chiedere il rimborso allo stato italiano tramite l’Ufficio consolare all’estero. Tuttavia, spesso, l’assicurazione medica è compresa nel pacchetto di benefit del lavoratore.

Previdenza. Per chi intende trasferirsi in un paese extra Ue, occorre informarsi se esiste una convenzione in materia di sicurezza sociale tra l’Italia e il paese nel quale ci si intende trasferire. Questo è necessario per poter determinare se debbano essere versati i contributi in Italia, in caso di applicabilità della legge italiana, o presso l’ente straniero, in caso di applicabilità della legge straniera. Il criterio generale è quello secondo il quale il cittadino di uno dei due stati che si trova a prestare attività nell’altro stato contraente è soggetto alla legge previdenziale di quest’ultimo. In caso di distacco tale criterio viene solitamente derogato e la legislazione dello Stato di provenienza viene «estesa» o «distaccata» durante la permanenza nell’altro Stato del lavoratore. Tuttavia, anche se il lavoratore ha versato contributi presso gli enti previdenziali di diversi Stati convenzionati, ciò non toglie che egli potrà totalizzare (cioè sommare gli uni agli altri) i diversi periodi assicurativi. Per i paesi dell’Ue, invece è stato previsto un coordinamento dei sistemi di sicurezza nazionali. Ai lavoratori espatriati è garantito il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali e il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli stati membri.

Regime fiscale. Anche per quanto riguarda il regime fiscale è importante informarsi della presenza, o meno di convenzioni stipulate tra l’Italia e il paese di nuova residenza. Infatti, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, le convenzioni sono necessarie per escludere la doppia imposizione.