Andrea Bongi, ItaliaOggi 17/1/2011, 17 gennaio 2011
MAXICONTRIBUENTI VIGILATI SPECIALI
La procedura di controllo delle grandi imprese voluta dal legislatore con il primo decreto anticrisi (dl 185/08) conquista sempre più spazio e si pone fra le attività più importanti di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale. Con due provvedimenti direttoriali, datati rispettivamente 20 e del 30 dicembre 2010, sono stati abbassati i limiti dimensionali dei contribuenti soggetti al tutoraggio e identificate le strutture dell’Agenzia delle entrate competenti alla gestione delle attività delle grandi imprese straniere identificate ai fini Iva in Italia.
E il processo di allargamento della platea dei soggetti coinvolti nel monitoraggio fiscale è destinata ad ampliarsi ulteriormente. Il provvedimento direttoriale del 20 dicembre scorso infatti, dopo aver dimezzato la soglia del volume d’affari dei ricavi a 150 milioni di euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, ha previsto poi l’ulteriore abbassamento dell’asticella a 100 milioni di euro a decorrere dal prossimo 31 dicembre 2011.
Sui risultati conseguiti attraverso un tutoraggio fiscale esteso, quale può essere definito quello disegnato dalle disposizioni or ora ricordate, i vertici delle entrate fanno grande affidamento.
In una recente intervista radiofonica il direttore dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera ha infatti indicato nel tutoraggio esteso una delle più importanti novità antievasione caratterizzanti l’anno 2011.
Cerchiamo di capire dunque quali sono i vantaggi che il fisco ottiene nel sottoporre a monitoraggio le grandi imprese.
Secondo lo spirito della norma istitutiva, contenuta nell’articolo 27 del dl 185/08, l’attività di tutoraggio fiscale si caratterizza per un controllo ravvicinato e costante del contribuente.
Tale monitoraggio sistematico viene ottenuto affidando il grande contribuente a strutture appositamente dedicate ubicate presso le direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate (cosiddetti uffici grandi contribuenti). Tali strutture sono costituite da personale appositamente formato e qualificato per il controllo e il monitoraggio delle attività svolte dalle imprese di grande dimensione.
Dal 1° gennaio, dunque, tutte le imprese con volumi d’affari o ricavi conseguiti nell’anno 2010 non inferiori a 150 milioni di euro, sono oggetto di tutoraggio da parte delle strutture sopra descritte.
Le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva presentate dalle imprese soggette al tutoraggio fiscale, per espressa previsione contenuta nel comma 9 dell’articolo 27 del dl 185/08, saranno sottoposte a un controllo di natura sostanziale da effettuarsi, di norma, entro l’esercizio successivo a quello di presentazione telematica del modello.
Tale particolare attività di verifica non coinvolgerà ovviamente tutti i grandi contribuenti ma soltanto quelli che saranno stati appositamente selezionati sulla base di specifici criteri individuati già nella stessa legge istitutiva del tutoraggio fiscale.
I fattori di rischio fiscale che guidano tali attività di selezione sono costituiti, in particolare: dal settore produttivo dell’impresa, dallo specifico profilo di rischio dell’impresa stessa, da quello dei suoi soci e delle eventuali società appartenenti allo stesso gruppo che gli uffici possono desumere dagli archivi storici a loro disposizione.
Questa attività di selezione e di analisi del rischio, che costituisce di fatto il momento centrale di sintesi di tutta l’attività di tutoraggio fiscale, dovrà essere effettuata e sistematicamente ripetuta nel tempo, per ciascuna delle imprese appartenenti al range dei grandi contribuenti.
Per ogni contribuente dovrà essere predisposta e costantemente aggiornata una vera e propria «scheda di analisi di rischio» nella quale verranno riportati i risultati delle indagini e verifiche effettuate.
Ed è proprio da questa costante attività di monitoraggio della rischiosità fiscale delle imprese di più grandi dimensioni che deriva il termine tutoraggio assegnato alla particolare procedura in oggetto.
Altro effetto diretto del tutoraggio fiscale consiste nel controllo a posteriori del rispetto delle soluzioni interpretative fornite in risposta ad istanze di interpello presentate dalle imprese di più rilevante dimensione.
Tale attività, come precisato nel comma 12 dell’articolo 27 del dl 185/08, verrà effettuata nell’ambito delle attività di controllo sostanziale condotte sistematicamente sulle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva presentate dalle imprese di più rilevante dimensione.
Le apposite strutture dell’Agenzia delle entrate ubicate presso le direzioni regionali dovranno anche svolgere tutta una serie di ulteriori attività nei confronti delle imprese di rilevanti dimensioni soggette al tutoraggio nonché su quelle con volumi d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro.
In particolare tali attività affidate alle strutture di cui sopra, sono costituite: dalla liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis del dpr 600/73 e 54-bis del dpr 633/72, delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2006 e successivi; dal controllo formale, ex articolo 36-ter del dpr 600/73, delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2006 e successivi; dal controllo sostanziale dei periodi d’imposta per i quali alla data del 1° gennaio 2009 siano ancora in corso i termini per l’accertamento; dalle attività di recupero di crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione; dalla gestione del contenzioso tributario e infine dalla gestione dei rimborsi di imposte dirette e dell’Iva relativi ai periodi d’imposta 2006 e successivi.