Angelo Busani, Il Sole 24 Ore 4/1/2011, 4 gennaio 2011
IL VOTO ONLINE SU UN DOPPIO BINARIO
Tutto è pronto per il debutto del voto elettronico nelle assemblee delle società, quotate e non quotate. Nelle società non quotate, la possibilità di votare a distanza, con strumenti elettronici, è prevista dall’articolo 2370, comma 4 del Codice civile (come innovato dal Dlgs 27/2010), che sottopone questa possibilità alla sola condizione che ciò sia previsto nello statuto della società.
Per le società quotate occorre invece coordinare il Codice civile, l’articolo 127 del Dlgs 58/1998 (il cosiddetto Tuf), che rimette la materia del voto elettronico alla disciplina Consob e infine il regolamento 11971/1999 (il cosiddetto «regolamento emittenti»), come innovato dalla deliberazione Consob 17592 del 14 dicembre 2010, che attua questa previsione del Tuf (si veda «Il Siole 24 Ore» del 29 dicembre 2010). La disciplina Consob (contenuta nel nuovo articolo 143-bis del regolamento emittenti) lascia molto spazio, in quanto concede ampia autonomia statutaria alle società quotate, consentendo che il voto sia espresso – senza la necessità per il socio di designare un delegato per l’espressione del voto – durante:
- una «trasmissione in tempo reale dell’assemblea»;
- «l’intervento in assemblea» che il socio attui «mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie».
L’unica prescrizione che Consob detta è che lo statuto possa condizionare l’espressione elettronica del voto «unicamente» alla prescrizione di «requisiti per l’identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni» e che si tratti di requisiti «proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi».
Da questa nuova normativa regolamentare dovrebbe derivare il superamento del rigido principio, fino a oggi praticato, secondo cui la partecipazione all’assemblea «in via remota», e quindi con il posizionamento del socio in un luogo diverso dalla "sala principale", poteva concepirsi solo se il socio distante potesse beneficiare di un collegamento "bidirezionale" (in audio o video conferenza), che gli desse cioè modo di poter intervenire in qualsiasi momento e di poter scambiare documenti, come se egli, in sostanza, fosse presente nel luogo dove fisicamente si svolgeva l’assemblea. Ora invece, distinguendosi tra l’ipotesi della «trasmissione in tempo reale dell’assemblea» e quella dell’«intervento in assemblea (...) mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie» si dovrebbero avere due diverse possibilità di espressione del voto da postazione diversa dalla sala "principale":
- il "tradizionale" collegamento, con trasmissione "bidirezionale", della "sala principale" con luoghi remoti, dai quali i soci possano svolgere interventi in tempo reale e pure esprimere il proprio voto;
- l’innovativa effettuabilità di trasmissioni dell’assemblea in tempo reale e in forma "unidirezionale" (si pensi a una trasmissione radiofonica oppure attraverso internet o un canale satellitare), per consentire al socio di assistere all’assemblea bensì "in modo passivo" (e cioè senza la possibilità di svolgervi interventi) ma dandogli modo, al momento opportuno, di esprimere il proprio voto (si pensi, ad esempio, a un messaggio di posta elettronica certificata oppure alla spunta di un’opzione in un’apposita sezione del sito internet della società che svolge l’assemblea, dopo che il socio si sia "loggato" con l’immissione dei propri user-id e password).
Quest’ultima è indubbiamente un’imponente innovazione, in quanto il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto sono sempre stati aspetti intrinsecamente collegati: nel segno di favorire il più possibile l’espressione del voto da parte del socio (senza "costringerlo" alla partecipazione "fisica" all’assemblea) e senza dover subordinare la sua partecipazione "in via remota" alla necessità di un collegamento "bidirezionale", ora l’asticella delle questioni di principio viene abbassata di quel tanto che basta per poterla scavalcare anche con un voto espresso durante lo svolgimento di un’assemblea cui il socio partecipa pur sempre "in diretta", seppur potendosi palesare non con la voce ma solo elettronicamente.