Alberto Piccinini, il manifesto 28/12/2010, 28 dicembre 2010
CORSIVI
Alle LL. EE. i Procuratori Generali delle Corti d’appello del Regno. Agli lll.mi Avvocati generali delle sezioni di Corte d’appello. Reputo opportuno ricordare alle LL. EE. i Signori Procuratori Generali presso le Corti d’appello che, il 29 aprile corr., entrerà in vigore la legge 3 aprile.1926, n. 563, sulla Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. Questa legge, agli articoli 18, 19, 20 e 21, punisce con la multa e con la detenzione lo sciopero e la serrata nelle imprese private, con la reclusione e con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici lo sciopero nei servizi pubblici o di pubblica necessità, con la reclusione e con l’interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici lo sciopero e la serrata politica. Si tratta di reati di azione pubblica per i quali si deve procedere d’ufficio. È opportuno pertanto che le LL. EE. i Procuratori Generali richiamino l’attenzione dei Procuratori del Re sopra le citate disposizioni, e vigilino sulla loro applicazione. Gradirò assicurazione telegrafica. Il Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco (Circolare Rocco «Su rapporti collettivi del lavoro, sciopero e serrata»; 26 aprile 1926)