Pietro Saccò, Avvenire 23/12/2010, 23 dicembre 2010
SE I CONCORRENTI INSIDIANO L’EQUILIBRIO ECONOMICO
La decisione dell’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari su cui a Bruxelles c’è più di qualche perplessità si inquadra in una normativa complessa. In breve la legge italiana – con il dl n. 15 del 25 gennaio 2010 e Legge n. 99 del 23 luglio 2009 – prevede che gli organismi competenti (appunto l’Ursf, che fa parte del ministero dei Trasporti) possano limitare il diritto di fermarsi nelle stazioni italiane delle compagnie ferroviarie nei casi in cui la loro attività possa «compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto». Significa che Trenitalia deve accettare la concorrenza, ma non può rimetterci più di tanto. Il decreto dirigenziale Ursf del 6 maggio 2010 spiega quanto: per una tratta coperta dal contratto di servizio pubblico si sommano i soldi che l’azienda ottiene dai biglietti e i contributi che le pagano le Regioni; dalla somma bisogna sottrarre i costi fissi (capitali investiti, canone per l’accesso alla rete, ammortamenti, assicurazioni, tasse, altri costi) e quelli variabili (acquisto di beni e servizi, stipendi e contributi, manutenzioni, altri costi) e a quel punto si ottiene il ’profitto del contratto’, che è poi il guadagno della compagnia. Se l’attività di un concorrente riduce di più del 50% quel profitto allora l’equilibrio economico del contratto si considera «compromesso» e l’Ursf, fatti tutti i calcoli del caso, interviene limitando l’attività del concorrente.