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 2010  dicembre 21 Martedì calendario

VIA LIBERA A BULGARI E ROMENI


Anno 2006: l’Italia ratifica l’a­desione della Bulgaria e della Romania all’Ue. Anno 2007: si aprono le frontiere all’in­gresso e al soggiorno in Italia di cit­tadini bulgari e romeni, divenuti soggetti a tutte le norme comunita­rie. I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti ecc.) provenienti da Bulgaria e Romania hanno avuto così libero accesso al mercato del lavoro italiano. Invece, per la prima occupazione in Italia come lavora­tori dipendenti è stato previsto un regime transitorio, con alcune limi­tazioni. La fase temporanea fu li­mitata, inizialmente, a un anno, cioè fino al 31 dicembre 2007. In segui­to, il periodo transitorio è stato pro­rogato di anno in anno, e si conclu­de in questi giorni la quarta proro­ga, che termina il 31 dicembre 2010. Durante il regime transitorio l’oc­cupazione di lavoratori bulgari e ro­meni è stato consentito solo in al­cuni settori: agricolo, turistico e al­berghiero, edile, metalmeccanico, marittimo e della pesca, lavoro do­mestico e di assistenza alla persona (colf e badanti), attività stagionali, posizioni dirigenziali. Fino ad oggi, la presenza di lavoratori bulgari e romeni in settori lavorativi diversi da quelli indicati è stata soggetta al nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione. Dal 1° gennaio 2011 il nulla osta non sarà più necessario.
Regime 2011. La completa libera­lizzazione del lavoro subordinato per bulgari e romeni apre agli inte­nno ressati tutti i diritti e i doveri propri di un lavoratore dipendente nato in Italia. Tuttavia, visti i quattro prece­denti, non si può escludere che il ministero dell’Interno dia il via alla quinta proroga del regime transito­rio. Ma a tutt’oggi il ministero tace sull’argomento.
Amnistia svizzera. Ai pensionati i­taliani residenti in Svizzera la Con­federazione elvetica ha offerto, lun­go tutto il 2010, l’opportunità di a­derire ad una amnistia fiscale. Le imposte sulle pensioni e su altri red­diti percepiti dagli italiani in Sviz­zera sono regolate dalla Conven­zione italo-svizzera del 1976 contro le doppie imposizioni fiscali. In ba­se all’accordo, le pensioni sono con­siderate redditi imponibili nel Pae­se di residenza. Se un cittadino ita­liano o elvetico percepisce una pen­sione dell’Inps (sono esclusi gli as­segni dell’Inpdap) deve dichiararla al fisco svizzero. Di fatto, non tutti i pensionati italiani e non tutti gli i­taliani residenti in Svizzera hanno dichiarato immobili, pensioni ed al­tri redditi al fisco elvetico, convinti anche di essere in regola quando è l’Inps che tassa la pensione. La sem­plice autodenuncia al Comune sviz­zero, entro il prossimo 31 dicembre, evita di pagare multe e sanzioni, ma gli interessati sono tenuti a versare le imposte eventualmente ancora dovute, con l’aggiunta dei normali interessi. L’amnistia fiscale – nelle intenzioni del governo svizzero – in­tende contribuire a fronteggiare la grave crisi economica che, malgra­do la fama di paradiso fiscale, ha colpito anche la Confederazione el­vetica.