TuttoSoldi - La Stampa 4/10/2010, 4 ottobre 2010
PROVA, ISTRUZIONI PER L’USO SUL RODAGGIO IN AZIENDA
(Prima dell’assunzione è necessaria l’informazione scritta per tutelare lavoratori e impresa) -
Capita di sentirsi dire: le nostre strade qui si dividono. E quando ciò succede in un’azienda e in particolare a poche settimane dall’avvio di un nuovo rapporto di lavoro c’è da preoccuparsi. Infatti, non tutti lo sanno, ma il matrimonio di lavoro è preceduto da un periodo che potremmo chiamare di fidanzamento, che può essere interrotto in qualsiasi momento e può dare vita a un divorzio, non sempre condiviso. Il rodaggio si chiama periodo di prova e comporta il rispetto di precise regole. Ma che cosa prevedono le norme e come è regolata la prova?
La forma
Innanzitutto, il periodo di prova deve essere messo per iscritto e indicato nella lettera di assunzione o in una lettera anteriore. Sono da ritenersi nulli i patti di prova annunciati verbalmente, ciò che determina l’immediata conversione del rapporto di lavoro in un rapporto definitivo. Molti datori di lavoro producono una documentazione successiva, per colmare la lacuna della comunicazione scritta o per integrare la comunicazione verbale, che però non ha alcuna validità.
La funzione
Il periodo di prova serve alla reciproca conoscenza tra un aspirante lavoratore e un datore di lavoro, per misurare l’effettiva coerenza della risorsa con il nuovo contesto organizzativo e, per il lavoratore, per toccare con mano il nuovo ambiente di lavoro e le relazioni aziendali. Per questo nella lettera di assunzione devono essere dettagliate le mansioni a cui il dipendente è adibito, per verificare che il fidanzamento possa davvero funzionare e trasformarsi in un matrimonio di reciproca convenienza. Nella prova vi è un periodo di sospensione del giudizio, che serve per verificare in via sperimentale la reciproca compatibilità.
La durata
Il tempo della prova può andare da un minimo di 15 giorni a un massimo di sei mesi. Le diverse scadenze riguardano le diverse categorie (gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti) e sono indicate all’interno dei contratti nazionali di lavoro. La durata cresce al crescere della responsabilità e del ruolo, anche se può essere ridotta se le parti contraenti lo stabiliscono, sempre in forma scritta, o addirittura può essere abolita, purché ciò avvenga sempre per iscritto e in modo trasparente. Solitamente i periodi vengono calcolati in settimane e mesi di calendario. La prova può venire sospesa in casi particolari: per esempio, per la malattia, l’infortunio, lo sciopero, le ferie. Sulla sospensione in caso di maternità, la giurisprudenza ha avuto nel tempo posizioni variegate, anche se ultimamente prevale un’interpretazione più restrittiva per la lavoratrice.
La licenziabilità
Quello che non tutti sanno è che durante la prova si può essere licenziati in qualunque momento e senza particolari difficoltà. Infatti, fatto salva la motivazione e la funzione della prova, e cioè quella di un periodo di reciproca conoscenza e sperimentazione tra datore di lavoro e lavoratore, il datore di lavoro può troncare il fidanzamento senza motivazioni, senza obbligo di preavviso o di pagare un’indennità. Spetta eventualmente al lavoratore dimostrare che si è trattato di un caso di discriminazione, perché per esempio non è stato messo nelle condizioni di dimostrare le sue capacità e attitudini. Al di là della valutazione sulla mansione, ciò che guarda il datore di lavoro è anche il comportamento in generale del dipendente. In caso di riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha diritto al reintegro nel posto di lavoro.
La retribuzione
Durante il periodo di prova, il lavoratore viene retribuito analogamente al lavoratore di eguale mansione, con tutti gli istituti vigenti. Matura quindi il diritto a premi, alle ferie e al trattamento di liquidazione, compresi i ratei di mensilità aggiuntive e i pieni contributi. Viene maturata anche l’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Viene così smentita la legittimità di un comportamento difforme e di un abuso ricorrente, che è quello di considerare la prova come un rodaggio senza impegno, in cui, oltre all’assenza di un’indicazione scritta, viene anche offerta una retribuzione spesso forfettaria e non sempre integrata con la regolare contribuzione.