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 2010  luglio 19 Lunedì calendario

LA DIVISIONE TRA EREDI SI FA ON-LINE

Divisioni ereditarie in formato elettronico dal notaio, ma solo per chi possiede una smart card che lo abiliti alla firma digitale degli atti. In caso di accettazione dell’eredità da parte di più eredi, gli stessi diventano comproprietari dei beni ereditati in ragione delle quote previste dal testamento o dalla legge. Per sciogliere questa vera e propria comunione che si viene a creare tra i coeredi, occorre stipulare un contratto di divisione ereditaria in forma scritta rivolgendosi a un notaio che ne curi anche la successiva trascrizione. Il 24 giugno scorso è stato approvato dal consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo relativo all’atto pubblico informatico, che attua la delega conferita al governo dalla legge n. 69/2009. Anche nel caso di una divisione ereditaria l’atto pubblico informatico potrebbe sicuramente agevolare le parti, ma sarà comunque sempre necessario che tutti i coeredi che intervengono all’atto siano in possesso della propria firma elettronica.
La divisione ereditaria. Con l’apertura della successione gli eredi subentrano nella posizione giuridica del defunto, acquisendo quindi la proprietà di tutti i beni da questi posseduti. Si viene quindi a creare una vera e propria comunione tra gli eredi, i quali diventano proprietari dell’intera massa ereditaria in ragione, ciascuno, delle quote indicate dal testamento o dalla legge.
A differenza della comunione ordinaria, però, dette quote sono ideali poiché non si riferiscono a beni determinati, ma all’intero patrimonio ereditato. Per ottenere l’assegnazione di beni specifici o per sciogliere la comunione occorre che gli eredi stipulino, una volta raggiunto un accordo tra di loro, un contratto di divisione ereditaria. Tuttavia, trattandosi di un contratto plurilaterale, lo stesso si perfeziona con il consenso di tutti i contraenti. La divisione tra gli eredi deve tra l’altro includere non soltanto i beni presenti nell’asse ereditario, ma anche gli eventuali debiti trasferiti dal defunto ai successori, i quali dovranno sopportarli in ragione delle proprie quote ereditarie.
Se nell’eredità sono presenti anche beni immobili, il contratto di divisione dovrà rivestire necessariamente la forma scritta a pena di nullità e sarà inoltre soggetto a trascrizione. Sarà quindi necessario recarsi dal notaio per la stipula dell’atto. Alla divisione ereditaria devono partecipare, a pena di nullità, tutti i coeredi, i quali hanno il potere di domandare la divisione in ogni tempo. Una volta effettuata la divisione ereditaria, i beni assegnati si considerano di proprietà dell’erede assegnatario fin dall’apertura della successione, ovvero dalla data del decesso. La divisione ereditaria ha, quindi, effetto retroattivo.
La divisione degli immobili non comodamente divisibili. Nell’eredità però possono essere compresi degli immobili che per la loro natura non possono essere divisi in tante parti quanti sono i coeredi. Ecco perché l’art. 720 c.c. prevede che in presenza di immobili c.d. non comodamente divisibili o il cui frazionamento comporterebbe un pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, ove la divisione dell’intera massa non possa aversi senza il frazionamento di tali beni, gli stessi debbano essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore.
Se però nessuno dei coeredi è disposto ad assegnare l’immobile non frazionabile per intero a un solo coerede, si dovrà fare ricorso alla vendita all’incanto. In caso invece di quote uguali e in presenza di beni non frazionabili, salvo diverso accordo tra i coeredi, si può procedere al sorteggio per l’assegnazione dell’immobile ai sensi dell’art. 729 c.c., al cui adempimento può provvedere il notaio rogante.
Occorre tuttavia precisare che per comoda divisibilità deve intendersi la possibilità di frazionare il bene in tante porzioni separate, suscettibili di autonomo godimento da parte di ciascun erede.
La valutazione della possibilità di attuare la divisione deve quindi essere compiuta a prescindere da dati formali, come per esempio quelli catastali, e in considerazione del fatto che occorre evitare il deprezzamento dell’originario valore del cespite e/o che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell’intero. L’esigenza è quindi quella di raggiungere il valore originario del bene mediante la somma di quello reale delle singole porzioni del cespite frazionato senza dispersione di ricchezza. Così, per esempio, si ha comoda divisibilità quando le porzioni dell’immobile frazionato, anche se di modeste dimensioni, risultino sufficientemente spaziose, e non si costituiscano servitù a carico di nessuna delle medesime. In caso di assegnazione dell’intero immobile a uno o più coeredi occorrerà corrispondere l’eccedenza del valore dell’immobile assegnato rispetto al valore della propria quota mediante un conguaglio in denaro agli altri non assegnatari detentori di quote ereditarie maggiori. Ai sensi dell’art. 728 c.c., infatti, l’ineguaglianza nelle porzioni si corregge imponendo il pagamento di una somma di denaro nella misura necessaria a correggere la sproporzione. Si può quindi ricorrere al conguaglio sia nel caso in cui il bene indivisibile sia attribuito per intero a una sola porzione sia nel caso di porzioni che, anche se omogenee, non risultino di valore esattamente uguale.
L’atto pubblico informatico. L’atto pubblico informatico è un documento digitale che manda in pensione il vecchio modello cartaceo. Infatti i notai mediante questo procedimento possono redigere, sottoscrivere e conservare l’atto in maniera del tutto informatizzata.
Attualmente si può ricorrere alla forma digitale per il rilascio delle copie di atti notarili, per l’attestazione di conformità di copie e di documenti formati su qualsiasi supporto e per la rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio. Le disposizioni relative all’atto pubblico e alla sua conservazione, al contrario, acquisteranno efficacia in tempi successivi a seguito dell’emanazione di specifici decreti ministeriali ai quali sarà affidata la determinazione delle regole tecniche da seguire. La nuova procedura dovrebbe garantire risparmi di tempo e delle spese di trasferta da un luogo all’altro per presenziare alla firma di atti davanti a un unico notaio. infatti prevista la possibilità di rivolgersi contemporaneamente a due diversi pubblici ufficiali, anche situati in diverse città, collegati tra loro mediante la Rete unitaria del notariato (c.d. Run) che mette in comunicazione tutti i notai presenti sul territorio nazionale.
Nulla cambierà invece relativamente alla sicurezza dei traffici immobiliari, ai controlli che devono svolgere i notai e agli effetti giuridici che seguono la stipula dell’atto. Il cittadino potrà comunque scegliere se ricorrere all’atto digitale o a quello cartaceo. Tuttavia si deve tenere presente che per potersi avvalere dell’atto pubblico informatico i contraenti dovranno necessariamente essere in possesso di una smart card di abilitazione alla firma elettronica. Però, a differenza di quanto previsto per il notaio, i cittadini potranno utilizzare anche una firma elettronica non qualificata. La minore affidabilità di questa particolare tipologia di firma elettronica viene infatti superata dalla funzione di garanzia del notaio alla presenza del quale l’atto viene sottoscritto dalle parti.