Antonio Ciccia, ItaliaOggi 19/7/2010, 19 luglio 2010
ANCHE IL TAR ADOTTA IL TESTIMONE
Processo scritto, con un calendario programmato con le varie scadenze e con perizie e prove testimoniali. Sono queste alcune delle nuove caratteristiche del giudizio amministrativo, il cui codice è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (dlgs 104/2010, pubblicato sulla Gu del 7 luglio 2010) e che, passata l’estate, entrerà in vigore (dal 16 settembre 2010).
Un processo scritto, o almeno con maggiore importanza degli atti scritti. Il codice introduce, infatti, una doppia fase di presentazione di atti scritti prima dell’udienza (memoria conclusionale e replica), con questo facendo venir meno di fatto la necessità di discussioni orali per replicare (attualmente non è prevista una fase per le repliche).
Un calendario più fitto, o meglio una maggiore programmazione del processo, con la predeterminazione dei tempi delle varie fasi (cautelare e merito). Non si vuole che i giudizi amministrativi rimangano appesi per anni o anche più di un decennio, senza soluzione o con una sentenza che, quando arriva, non interessa più a nessuno.
Nella ricerca di una tutela effettiva si persegue l’obiettivo di un cronoprogramma ragionevole (niente più, per esempio, ordinanze cautelari non seguite, per lunghissimo periodo di tempo, dalla fase di merito).
Una terza caratteristica del codice è l’attenzione per le prove, con la disciplina della fase istruttoria affidata a un giudice istruttore. Tra tutte spicca la prova testimoniale (seppure limitatamente alla forma scritta). Il senso è dimostrare che si tratta di un contenzioso tra due parti poste sullo stesso piano e non un contenzioso, nel quale risultano prerogative o privilegi della pubblica amministrazione.
Ecco un piccolo vocabolario del nuovo processo amministrativo.
A - Annullamento di un atto amministrativo. l’azione classica che si può esperire davanti al giudice amministrativo: bisogna impugnare entro 60 giorni. Sono tre i vizi che possono portare all’annullamento dell’atto della pubblica amministrazione: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere.
B - Brevità. Il codice del processo amministrativo introduce il principio di sinteticità, oltre che di chiarezza, degli atti di parte: la prolissità può portare a una condanna alle spese.
C - Condanna della pubblica amministrazione. Il codice disciplina l’azione di condanna della pubblica amministrazione a seguito dell’annullamento dell’atto. Si può chiedere in forma specifica (ottenere, per esempio, l’atto di assenso da parte della pubblica amministrazione) oppure in via residuale con la adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva del privato (compresa la pubblicazione della sentenza).
D - Danno. Il codice disciplina l’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi: deve essere proposta entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
E - Escussione testimoniale. Il codice introduce la testimonianza scritta, quale fonte di prova nel giudizio amministrativo. Vengono richiamate le formalità previste per la testimonianza scritta nel processo civile.
F - Fondatezza dell’istanza. In caso di ricorso contro il silenzio della p.a. il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa del privato solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori.
G - Giudizi accelerati. Il codice comprende la disciplina di giudizi che hanno un iter più breve a causa di termini ridotti: in particolare per appalti, diritto di accesso, silenzio della p.a.
I - Istanza di fissazione di udienza. Deve essere presentata una istanza di fissazione dell’udienza per la discussione del merito anche per la discussione delle istanza cautelari (salvo che per i casi di fissazione d’ufficio dell’udienza di merito).
L - Liberi. Sono liberi i giorni individuati come termine prima dell’udienza per produrre documenti e memorie (30) e per presentare repliche (20): per il computo esatto non si conta il giorno iniziale e neppure quello finale.
M - Motivi aggiunti. Si possono introdurre nel ricorso con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, o domande nuove purché connesse a quelle già formulate con i precedenti atti difensivi.
N - Non contestati. Il giudice può porre a fondamento della sentenza i fatti non specificamente contestati dalle parti, che devono ritenersi provati.
O - Ordine del giudice. Il codice disciplina l’istituto dell’intervento, prevedendo, accanto al classico intervento volontario ad adiuvandum o ad opponendum, anche quello per ordine del giudice.
P - Prove. Il codice stabilisce che spetta alle parti (privato e pubblica amministrazione) l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Q - Quantificazione del danno. Sulla quantificazione del danno può pesare il fatto che il privato non abbia agito per l’annullamento dell’atto, fonte del pregiudizio, limitandosi alla sola azione per l’indennizzo.
R - Ricorso. Il ricorso deve contenere gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, la domanda e l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e gli elementi necessari all’accertamento della fondatezza del ricorso (esposizione sommaria dei fatti, i motivi del ricorso, mezzi di prova e provvedimenti chiesti al giudice). Il ricorso è nullo, infatti, solo se manca la sottoscrizione o se è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.
S - Spese. Il codice del processo richiama quanto previsto dal codice di procedura civile sulle spese di soccombenza; la compensazione (ciascuna parte paga i suo avvocato) è l’eccezione, rispetto all a regola per cui chi perde deve rimborsare le spese legali a chi vince.
T - Termine di deposito degli atti. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione dovranno essere depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del ricorso.
U - Ultima notificazione. Il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso al Tar, nel caso di notificazione a più destinatari, decorre dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
V - Verificazione. Con la verificazione il Tar o il Consiglio di stato individuano un ente che è in grado di rispondere a un quesito tecnico. La verificazione è, infatti, affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche. Non sono previsti verificatori nominati dalle parti.