Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2010  luglio 08 Giovedì calendario

DOMANDE

& RISPOSTE – Cosa prevede la nuova normativa Ue sui bonus ai banchieri?
La filosofia della Direttiva europea è di evitare che i top-manager bancari assumano eccessivi rischi per incassare elevati bonus nell’immediato.L’idea è dunque di dilazionare i bonus nel tempo e di legarli maggiormente alla performance aziendale. Morale: i bonus verranno pagati solo in parte subito e solo in parte in contanti. Nel concreto, le nuove regole sono molto complesse e permettono diversi mix. Ma un esempio si può fare. Prendiamo un bonus da 100mila euro: solo 30mila (cioè il 30%) potrà essere pagato subito in cash, mentre il restante 70% dovrà essere dilazionato oppure pagato in strumenti finanziari legati alla performance aziendale. Nel caso di bonus «particolarmente grandi», però, la parte corrisposta in contanti non potrà superare il 20%. La Direttiva prevede poi che almeno il 40-60% del bonus vada corrisposto in 3-5 anni e che possa essere riassorbito in caso di performance deludente della banca. Almeno il 50% del bonus dovrà inoltre essere corrisposto in azioni o in "contingent capital": si tratta di strumenti che vengono richiamati alle prime difficoltà della banca.

Si tratta di disposizioni subito in vigore?
No: entreranno in vigore il primo gennaio 2011. Si tratta però di una direttiva europea: entro gennaio, dopo l’ok dell’Ecofin di settimana prossima, tutti i singoli stati membri dell’Unione dovranno quindi convertirla in legge. Un minimo di discrezionalità in questa "traduzione"c’è,anche se gli esperti interpellati ieri non hanno specificato quanto ampia sia la discrezionalità. Un punto però è sin da subito demandato alle legislazioni nazionali: la Direttiva sostiene che per i bonus «particolarmente grandi» la quota pagabile in contanti subito è del 20% e non del 30%. Ebbene: saranno le autorità di ogni singolo paese a quantificare l’espressione «particolarmente grandi».
Dovranno comunque basare la definizione sulle linee guida del Committee of European Banking Supervisors (Cesb): la discrezionalità, dunque, non è totale neppure su questo tema.

La normativa sarà applicata a tutti i dipendenti bancari o solo ai top manager?
Le regole si applicheranno a tutti i senior-manager, a chi lavora assumendo dei rischi e a quei dipendenti con una remunerazione paragonabile a quella dei senior-manager. In sostanza, la normativa si applicherà a tutti i banchieri il cui lavoro ha un impatto diretto sul profilo di rischio della banca: chi assume rischi per il proprio istituto di credito, deve avere i bonus soggetti agli stessi rischi. Di conseguenza, le novità sulle remunerazioni non riguardano i dipendenti bancari destinati a vendere prodotti ai clienti. Per i gestori di hedge fund, invece, sarà varata una normativa ad hoc.

Per i banchieri italiani cosa cambierà?
Le indicazioni della Banca d’Italia in materia di remunerazioni dei top manager sono adeguate agli standard internazionali sin dal marzo 2008. Il 28 ottobre 2009 Via Nazionale ha spedito a tutte le maggiori banche una lettera con le indicazioni in materia. Senza precisare le cifre, la Banca d’Italia ricorda nella lettera che «una quota sostanziale» della remunerazione deve essere soggetta «a un adeguato sistema di differimento del compenso».
Bankitalia ribadisce anche che la componenete variabile dello stipendio deve essere «parametrata a indicatori pluriennali della performance» aziendale: questi devono «riflettere la profittabilità nel tempo della banca ed essere opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi».
Questa lettera adeguava l’Italia alle precedenti linee guida Fsb, presentate al G20 di Pittsburg nel settembre 2009. In questo caso erano stati inseriti alcuni limiti numerici agli stipendi: per esempio si prevedeva che «una fascia tra il 40 e il 60% della remunerazione variabile» avrebbe dovuto essere dilazionata in non meno di tre anni. E si prevedeva che oltre il 50% della parte variabile degli stipendi avrebbe dovuto essere corrisposta in azioni o in strumenti simili. Le banche italiane – riferiscono da Banca d’Italia – sono quindi sostanzialmente già adeguate su questi livelli internazionali.

La normativa europea è più stringente rispetto a quanto stabilito al G20?
La Direttiva è in linea con le raccomandazioni del G20. Però entra un po’ più nello specifico: per esempio la nuova normativa europea fissa il limite ai bonus in contanti al 30% o al 20% per gli stipendi elevati.